CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 giugno 2021
Cassazione n. 40994/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta in data 11/06/2021 presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione; nonché le conclusioni scritte, presentate ai sensi della stessa norma: • il 29/06/2021 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali del grado; • in data 15/06/2021 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, che si è associata alle richieste del Procuratore Generale ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 settembre 2019 (dep. il 31 dicembre 2019) la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia resa il 29 giugno 2016 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] BIONDI dall'imputazione di minaccia (per non aver commesso il fatto) e dall'imputazione di violazione di domicilio (perché il fatto non sussiste), ha rideterminato in mesi quattro di reclusione la pena irrogata allo stesso BIONDI e ha confermato nel resto la decisione di primo grado, con la quale egli era stato condannato altresì per lesioni personali (in concorso con altro soggetto separatamente giudicato) in pregiudizio di Mario VICINI, gli erano state altresì concesse le circostanze attenuanti generiche ed era stato condannato pure al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili in favore dello stesso VICINI. La Corte di appello ha, altresì, concesso all'imputato la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisionale stabilita in primo grado. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state prospettate la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato sulla scorta della deposizione della parte civile Mario VICINI. 2.2. Con il secondo motivo sono state allegate la violazione di legge e l'inconciliabilità dell'impugnato provvedimento con la sopravvenuta sentenza del Tribunale di Parma del 30 aprile 2019, irrevocabile in data 25 maggio 2019. 2.3. Con il terzo motivo si è eccepita la prescrizione del reato a seguito del mancato rispetto del termine di deposito della motivazione della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione, assumendo che: - la Corte di appello avrebbe ritenuto insufficienti e contradditorie le prove a carico di [OSCURATO:PERSONA] BIONDI in relazione all'imputazione di violazione di domicilio aggravata, in particolare stimando poco chiara e contraddittoria la versione resa dalla parte civile Mario VICINI a proposito del luogo nel quale sarebbe avvenuta la colluttazione de qua (ossia all'interno o meno del garage della stessa persona offesa); - tali contraddizioni avrebbero dovuto condurre alla medesima conclusione assolutoria anche per il reato di lesioni, poiché la parte civile - portatrice di un interesse patrimoniale - non può essere ritenuta «attendibile ad "intermittenza"»;- ed invece la Corte di appello, mediante affermazioni apodittiche e indimostrate, avrebbe considerato minime le contraddizioni del VICINI, facendo leva esclusivamente sulla certificazione medica in atti (che comproverebbe solo l'esistenza di una lesione e non le modalità mediante le quali essa è stata inferta e il suo autore); - il VICINI sarebbe entrato in contraddizione anche su altri profili, ossia sul fatto che sia stato lo stesso offeso a chiamare le forze dell'ordine e sui soggetti che l'avrebbero colpito (indicati in numero diverso agli operanti, come dovrebbe trarsi dalla relazione di servizio dei Carabinieri del 27 giugno 2012, nella querela e nel verbale di accesso al pronto soccorso); - tali contraddizioni non consentirebbero di pervenire a un giudizio di piena colpevolezza dell'imputato, occorrendo comprendere come il VICINI si sia procurato le lesioni (se a seguito di una colluttazione o di una caduta) e chi gliele ha procurate; - erroneamente il Giudice di appello avrebbe fatto leva sulle fotografie in atti per affermare che su Mario VICINI nell'immediatezza potessero riscontrarsi i «segni» della colluttazione, poiché tale dato sarebbe in contrasto con l'annotazione di servizio dei Carabinieri (che menziona esclusivamente le lesioni subite dal padre dell'imputato, Elio BIONDI) e poiché le fotografie non sarebbero probanti perché non se ne conosce l'autore e sono prive di data certa. 1.1. Il motivo in esame è in-ammissibile. Il ricorrente con essa ha reiterato allegazioni già addotto con l'atto di appello ed ha genericamente censurato la sentenza impugnata, senza riportare specificamente i dati a sostegno degli assunti difensivi né compiegare alcun atto al ricorso (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 — 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 — 01). Inoltre, la Corte di appello ha chiarito le ragioni per cui ha ritenuto attendibile la persona offesa, compiendo in maniera immune da censure l'apprezzamento di fatto ad essa devoluto sul punto (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241 - 01). Invero, nella specie la pronuncia di assoluzione per il delitto di minacce è stata resa perché si è ravvisato un difetto di contestazione (e facendo sempre riferimento a quanto rassegnato dal VICINI in querela, narrato che la Corte di merito non ha ritenuto smentito); e quanto alla violazione di domicilio - pur cui pure è stata resa pronuncia liberatoria - la Corte di appello ha tratto i dubbi sulla dinamica del fatto proprio dalle dichiarazioni dello stesso offeso (che ha dichiarato di aver chiuso il proprio garage) e, dunque, non per un difetto di attendibilità del suo narrato. Infine, quanto al delitto di lesioni, la pronuncia impugnata ha rimarcato la precisione del VICINI anche nel distinguere le condotte dei singoli intervenuti; ed ha rilevato la piena compatibilità di quanto da lui esposto con le lesioni riportate e gli altri elementi probatori, e segnatamente con le ritrazioni fotografiche in atti rispetto alle quali la prospettazione del ricorrente è del tutto a pod ittica. 2. Con il secondo motivo è stata assunta la violazione di legge e l'inconciliabilità della sentenza impugnata con una sopravvenuta sentenza irrevocabile.Il ricorrente ha rappresentato che: - [OSCURATO:PERSONA] BIONDI è stato giudicato con il rito abbreviato, mentre i coimputati - ossia il padre Elio BIONDI e Adua CAVATORTA, cui pure erano scritte le medesime imputazioni contestate a [OSCURATO:PERSONA] BIONDI, e Mario VICINI (a sua volta imputato di lesioni, minacce e ingiurie in danno di Elio BIONDI) - sono stati tutti assolti all'esito di giudizio ordinario, con sentenza del Tribunale di Parma del 30 aprile 2019, irrevocabile in data 25 maggio 2019; - tale ultima pronuncia avrebbe negato la possibilità di attribuire all'uno o all'altro dei contendenti il primo dei comportamenti aggressivi e quindi accertare se la reazione di costoro fosse scriminata dalla necessità di difendersi; ed avrebbe altresì accertato che Elio BIONDI non avrebbe partecipato - secondo quanto rassegnato dalla stessa vittima - alla seconda fase della lite, non provocandogli alcuna lesione pur avendogli sferrato un pugno al volto nel primo stadio della lite; - vi sarebbe, pertanto, un contrasto insanabile tra tale pronuncia che ha autorità di giudicato e quella impugnata, la quale avrebbe violato la legge («per omissione») poiché non avrebbe correttamente qualificato i fatti e applicato - quantomeno con formula dubitativa - la scriminante della legittima difesa anche a [OSCURATO:PERSONA] BIONDI, il cui intervento avrebbe dovuto ritenersi una difesa necessaria e proporzionata di un diritto altrui, ossia del padre Elio BIONDI che ha riporta una lesione lacero contusa in zona occipitale nella prima fase della lite. 2.1. Il motivo in esame è inammissibile. Il ricorrente non ha compiegato la pronuncia, che non è stata acquisita dalla Corte territoriale - la cui statuizione sul punto non è stata oggetto di alcuna censura - e non è dunque presente in atti. Più in particolare, dal verbale del 26 settembre 2019, si trae che: la difesa ne aveva chiesto l'acquisizione, rappresentando che essa non era passata in giudicato (contrariamente a quanto asserito con il ricorso, secondo cui la pronuncia sarebbe divenuta irrevocabile il 25 maggio 2019); e la Corte territoriale ha rigettato la richiesta difensiva proprio a cagione del fatto che essa non era irrevocabile e non potesse avere valenza probatoria ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. L'allegazione in discorso è, allora, con evidenza del tutto generica e non occorre immorare oltre in ordine a essa. 3. Con il terzo motivo è stata eccepita la prescrizione del reato, a cagione del mancato rispetto del termine di deposito della motivazione della sentenza di appello, esponendo che: - essa è stata emessa il 26 settembre 2019 e la Corte di merito ha indicato in novanta giorni il termine per il deposito (con scadenza al 25 dicembre 2019, prorogato al 27 dicembre 2019); - il deposito è avvenuto il 31 dicembre 2019, quindi tale deposito tardivo - in difetto di atti sospensivi del termine di prescrizione - avrebbe determinato la maturazione del termine di prescrizione del reato (commesso il 27 giugno 2012) già nel grado di appello. 3.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato.Il mancato rispetto del termine per il deposito della sentenza, determinato dal giudice che la pronuncia ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., incide - per quel che attiene al processo - sui conseguenti adempimenti di cancelleria (ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen.) e sulla decorrenza del termine a impugnare (art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.); la sentenza rimane pronunciata e pubblicata mediante lettura del dispositivo, che nel caso di specie ha avuto luogo il 26 settembre 2019, quindi anteriormente allo spirare del termine di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei (artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, cod. pen.) dal 27 giugno 2012 (tempo del commesso reato), ossia da fissarsi nel 27 dicembre 2019 (senza che occorra neppure considerare i periodi di sospensione di esso). Ragion per cui, a fronte dell'inammissibilità del presente ricorso, la prescrizione non può essere in questa sede rilevata (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila. Nulla è dovuto per le spese di parte civile. Per la decisione sul presente ricorso si è proceduto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; e la parte civile ha presentato le proprie conclusioni a mezzo posta elettronica (a mente dello stesso art. 23, comma 8) soltanto il 29 giugno 2021 e, dunque, successivamente allo spirare del termine di rito individuato nel «quinto giorno antecedente» all'udienza (art. 23, comma 8, cit.), nella specie celebrata il giorno 1 luglio 2021. Dunque, di tali conclusioni non deve tenersi conto neppure ai fini della liquidazione delle spese (cfr. Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am