CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 aprile 2025
Cassazione n. 04706/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli emesso in data 19/06/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli; visti i motivi aggiunti e la memoria difensiva datati 30/10/2025 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 19/06/2025 il Tribunale del riesame di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dep. 23/04/2025) con la quale è stata rigettata l'istanza volta ad ottenere il dissequestro di due chioschi ubicati in Pompei, in zona sottoposta a vincoli paesaggistici e archeologici, oggetto di sequestro preventivo in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen.. 2. Avverso detta ordinanza, propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a cinque motivi, che peraltro vengono trattati unitariamente. 2.1. Con il primo motivo di ricorso - sviluppato anche nei motivi aggiunti datati 30/10/2025 con riferimento alla informazione provvisoria n. 15/2025 del 25.09.2025 delle SS.UU. della Corte di cassazione - si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per avere il tribunale del riesame dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il predetto provvedimento per difetto di legittimazione per carenza di interesse, ritenendo l'appellante privo del diritto alla restituzione dei beni (in quanto detenuti in base ad una concessione scaduta per il chiosco 1, o mai rilasciata, per il chiosco 2, e, in ogni caso, di proprietà del Comune di Pompei). La difesa aveva rappresentato l'esistenza di contrasto interpretativo, del quale erano state investite le SS.UU. di Questa Corte (rimessione con ordinanza della sez. V n. 17480 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e aveva chiesto la sospensione del procedimento in attesa della decisione, che nelle more è intervenuta: secondo l'informazione provvisoria (n. 15/2025 - proc. pen. n. 34936/2024), oggetto dei motivi aggiunti depositati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], "la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione". Osserva la difesa che, secondo il principio così affermato, quindi, l'indagato è legittimato a proporre l'istanza di riesame a condizione che dimostri che il sequestro produce effetti pregiudizievoli concreti (personali, processuali, patrimoniali o professionali) sulla sua posizione. Resterebbe dunque superata l'interpretazione più restrittiva seguita dal Tribunale del riesame di Napoli, secondo la quale legittimato a proporre istanza di riesame sarebbe esclusivamente il soggetto che avrebbe un potenziale diritto alla restituzione del bene. Si chiede pertanto, con il primo motivo, l'annullamento - ovvero un rinvio in attesa del deposito della motivazione - dell'ordinanza impugnata, atteso che il Tribunale del Riesame di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità del gravame in forza di un'interpretazione - secondo la quale legittimato alla proposizione del riesame è soltanto chi abbia un potenziale diritto alla restituzione del bene - superata dalle SS.UU., avendo, del resto, l'indagato dimostrato un concreto ed attuale interesse correlato agli effetti della rimozione del sequestro: annullato il sequestro, infatti, assume la difesa, il bene dovrà essere restituito al [OSCURATO:PERSONA] (detentore/possessore del bene al momento dell'emanazione del provvedimento di sequestro), salva la valutazione, in sede diversa, della perduranza del titolo concessorio. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza del fumus del reato di invasione di cui all'art.633 cod. pen., ritenuta dal tribunale in considerazione della scadenza della concessione, pur essendo l'indagato [OSCURATO:PERSONA] entrato legittimamente in possesso dell'area in base ad un provvedimento concessorio della durata di 19 anni (e non avendo l'ente proprietario chiesto il rilascio del suolo) ed essendo irrilevante, per costante giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'interesse ad impugnare, la pendenza di un procedimento amministrativo volto ad ottenere il rilascio. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per avere il tribunale del riesame ritenuto sussistente il fumus del reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. rispetto all'occupazione di un suolo di proprietà di un soggetto privato (l'EAV s.r.I.) che non ha rnai denunciato l'abusiva occupazione, con contestuale vizio di motivazione e travisamento della prova nella parte in cui il tribunale afferma che il manufatto individuato nel "chiosco 1" insisterebbe in parte sul suolo dell'Eav e in parte sul suolo di proprietà del Comune. 2.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) per assenza di motivazione in relazione agli elementi forniti dalla difesa, secondo i quali, all'atto del sequestro, la concessione era ancora in atto. 2.5. Con il quinto motivo, si deduce violazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) per assenza di motivazione e travisamento della prova nella parte in cui il tribunale afferma che, in relazione al manufatto individuato nel "chiosco 2", mancherebbe ab origine un provvedimento di concessione/autorizzazione. 3. La difesa, premessa la ricostruzione del fatto, osserva quanto segue: in relazione al "chiosco 1" vi sarebbe una concessione scaduta (pur rinnovata nel corso degli anni), e per questo la permanenza del manufatto integrerebbe il fumus del delitto di cui all'art. 633 cod. pen.; mentre, in relazione al "chiosco 2", si sostiene che non vi sarebbe mai stata alcuna autorizzazione e che pertanto l'occupazione sarebbe ab origine abusiva (ma, a dire della difesa, in antitesi con le prove documentali prodotte); superata a seguito della notizia di decisione delle Sezioni Unite "Calvanese" la questione della legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] a proporre il gravame, si sostiene (da p. 13 del ricorso) che difetterebbe il fumus del reato di invasione di terreni ed edifici pubblici di cui all'imputazione provvisoria (artt. 633 e 639-bis cod. pen.); 3.1. Nel dettaglio, quanto al "chiosco 1", si assume che, fino al momento del sequestro, [OSCURATO:PERSONA] occupava, in forza di concessione rilasciata dalla Provincia (già proprietaria del suolo), la porzione di suolo poi divenuto di proprietà del Comune di Pompei, che ha preso atto della concessione; con ordinanza sindacale n. 241 del 24/06/2011 il Sindaco stabiliva che, nelle more della regolamentazione delle occupazioni di suolo pubblico, non era necessaria istanza annuale ma era sufficiente il pagamento della tassa; pertanto, [OSCURATO:PERSONA], scaduta la concessione nel 2016, non presentava ulteriore istanza di rinnovo; con delibera del 26/06/2024 il Comune di Pompei autorizzava la proroga delle concessioni scadute fino al dicembre 2024 (data successiva al sequestro): tali elementi escluderebbero la sussistenza del fumus del reato di cui alla contestazione provvisoria, ergo il sequestro del suolo dove insiste il "chiosco 1" sarebbe illegittimo per assenza di reato sottostante; per di più l'EAV (concessionaria dell'area in cui insiste il "chiosco 1") si sarebbe dichiarata disponibile ad autorizzare la permanenza ed il prosieguo dell'attività di [OSCURATO:PERSONA] e né il Comune né l'EAV avevano mai chiesto il rilascio dell'area. La difesa ha prodotto in sede di appello al tribunale del riesame documentazione e consulenza tecnica dalla quale si dovrebbe evincere che l'area sulla quale si trova il "chiosco 1" non è di proprietà del demanio (essendo invece patrimonio disponibile del Comune), mentre il tribunale avrebbe travisato tale dato affermando che parte del suolo è proprietà demaniale; in ogni caso, sostiene la difesa, essendo [OSCURATO:PERSONA] entrato legittimamente nella disponibilità dell'area, l'occupazione proseguita dopo la scadenza (contro la volontà dell'avente diritto), potrebbe configurare una violazione amministrativa, ma non il reato di cui agli artt. 633 e 639- bis cod. pen. che sanziona solo l'invasione ab origine illegittima e non qualsiasi detenzione sine titulo; viene, in proposito, citata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'interesse ad impugnare il provvedimento di sequestro preventivo sussiste per il solo fatto che il ricorrente al momento dell'apposizione del vincolo, aveva il possesso del bene, a prescindere dalla pendenza di procedimenti amministrativi volti ad ottenerne il rilascio, non essendo questi rilevanti ai fini della verifica del fumus nel procedimento penale (Sez. 6, n. 25382 del 13/06/2023). 3.2. Quanto al "chiosco 2", sussisterebbe anche in questo caso la concessione all'occupazione sin dal 1971 poi rinnovata nel 2011; pertanto, a differenza di quanto sostenuto dal tribunale secondo il quale mancherebbe ab origine qualsiasi provvedimento di concessione, anche in questo caso non sarebbe astrattamente configurabile l'ipotesi delittuosa in contestazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere respinto, essendo stato proposto per motivi complessivamente infondati. 2. Come sopra detto, in data 25/09/2025 le Sezioni Unite della Corte di cassazione, risolvendo il contrasto interpretativo sul punto, con l'informazione provvisoria n. 15/2025 (proc. pen. n. 39936/2024, ric. Calvarese), hanno sancito che "la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione", superando così l'interpretazione più restrittiva, applicata dal Tribunale del riesame di Napoli, secondo la quale è legittimato a proporre l'impugnazione soltanto chi avrebbe diritto alla restituzione del bene come effetto del dissequestro. Conseguentemente, deve ritenersi che l'interesse alla proposizione della richiesta di riesame sussiste in capo all'indagato, pur quando il sequestro abbia ad oggetto beni intestati a terzi, perché l'interesse si misura sulla possibilità del dissequestro, a prescindere dalla spettanza del diritto alla restituzione dei beni; situazione che ricorre nel caso di specie, attesa la relazione del [OSCURATO:PERSONA] con il bene sottoposto a sequestro, che rende scrutinabile la sua impugnazione per l'interesse correlato agli effetti della rimozione del vincolo reale. 3. Chiarito ciò, in ordine al primo motivo di ricorso, i successivi motivi (dal secondo al quinto) vengono trattati congiuntamente, essendo strettamente connessi ed interdipendenti. 3.1. Anche aderendo all'orientamento così sancito dal Supremo consesso di Questa Corte, va al contempo evidenziato che il provvedimento impugnato ha affrontato il tema attinente al fumus commissi delicti, ricostruendo attentamente lo stato dei titoli legittimanti la detenzione del bene oggetto di sequestro (da riferirsi al terreno demaniale occupato con i due chioschi), non surrogabili con altri atti (quali le proroghe medio tempore in assenza di titoli autorizzatori; v. p. 3 ordinanza) e spiegando chiaramente come la loro assenza, in uno con l'assenza di rilievo dell'eventuale acquiescenza degli organi preposti anche a diversi fini (pp.2-3 ordinanza impugnata), ben costituiscono indici fattuali dotati della relativa pregnanza ai fini della sussistenza dell'illecita invasione arbitraria (in termini Sez. 3, n. 3672 del 30/11/2005, dep. 2006, Malatesta, Rv. 233288-01; Sez. 3, n. 40029 del 23/09/2008, Sarrecchia, Rv. 241294-01, anche nel senso dell'irrilevanza, ai fini dell'esclusione dell'arbitrarietà dell'occupazione, del consenso dell'avente diritto). 3.2. Del resto, essendo demandata al giudice, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono cautele reali, una valutazione in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, compreso quello soggettivo, va rilevato come il provvedimento impugnato abbia di fatto ritenuto, con motivazione articolata, coerente con le emergenze investigative e scevra da vizi logici o da travisamento denunciati dalla difesa - secondo la quale il tribunale avrebbe invece male interpretato il contenuto della documentazione acquisita - la sussistenza del fumus del reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. in ragione dell'accertata occupazione del terreno di proprietà del Comune di Pompei in assenza di un valido ed attuale titolo giuridico che giustificasse la condotta dell'indagato per entrambi i chioschi (trattandosi di concessioni scadute o che legittimavano l'utilizzo del suolo demaniale per superfici inferiori). 4. Per le esposte considerazioni il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente