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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 07001/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto 51 n. 13255/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Biagio C. Ciollaro e [OSCURATO:PERSONA], e con quest'ultimo elettivamente domiciliati in Roma, Circ.ne Clodia 120, come da procura rilasciata in foglio separato allegato in via telematica; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e direso dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi 12; - con troricorrente - avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro n. 3855/2020 depositato il 10 novembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. ( .

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - la Corte di appello di Catanzaro, pronunciandosi sul ricorso in opposizione ex art. 5 ter,

I. 89/01, avverso il decreto emesso in data 9 aprile 2020 dalla stessa Corte in materia di. equa riparazione per irragionevole durata del processo (di accoglimento parziale della domanda, con esclusione dal computo dell'indennizzo della porzione del giudizio presupposto relativa alla posizione del dante causa della ricorrente, ricorrendo che la stessa non avesse agito iure hereditatis - quale.unica erede di [OSCURATO:PERSONA] - ma iure proprio), con decreto n. 3855/2020, rigettava l'opposizione e confermava il provvedimento impugnato, condannando la Citino al pagamento in favore del Ministero della Giustizia delle spese di lite, liquidate per euro 1.113,00 per onorari, oltre accessori di legge; dichiarava altresì sussistenti i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; - avverso il citato decreto propone ricorso per cassazione la Citino, fondato su quattro motivi. • Con la prima doglianza parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., affermando che la Corte calabra avesse frainteso e mal interpretato la domanda avanzata dalla Citino e, ritenendo che quest'ultima avesse agito solo iure proprio, aveva finibo con l'accogliere il ricorso della stessa soltanto per la fase processuale che la vide parte personalmente.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e/o comunque degli artt. 2 e 2 bis della

I. 89/01, dell'art. 110 c.p.c. e degli artt. 470 e 588, covnma 1, c.c., anche in relazione all'art. 6, par. 1, Cedu, nella parte in cui la Corte territoriale non aveva considerato il diritto all'equa riparazione per l'eccessiva durata del processo come un diritto unitario; non aveva riconosciuto che lo stesso era già sorto in capo a Marianna e [OSCURATO:PERSONA]; non ave' e preso atto che la Citino fosse subentrata ex art. 110 c.p.c. nella posizione processuale delle suddette; non aveva confermato che, con la successione, l'attuale ricorrente era altresì l'unica titolare, rientrando il diritto in questione nei c.d. rapporti trasmissibili attivi e passivi facenti capo al de cuius al momento della morte; ed infine non aveva liquidato l'indennizzo in misura corrispondente alla durata eccessiva dell'intero processo di cui al R.G. n. 321/1978.

Con il terzo motivo la ricorrente contesta la nullità della pronuncia impugnata per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Con il quarto ed ultimo motivo parte ricorrente afferma la nullità della pronuncia per violazione del contraddittorio, ovvero per violazione egli artt. 115 e 101 c.p.c., avendo la Corte catanzarese deciso di non applicare le norme in questione definendo la domanda della ricorrente "limitata e relativa senza alcun dubbio alla posizione iure proprio dell'istante"; - il Ministero della giustizia resiste con controricorso.

Atteso che: I quattro motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente per la evidente connessione argomentativa che li avvince, sono fondati.

La Corte di appello ha confermato il provvedimento opposto affermando che la domanda di equo indennizzo era stata proposta dalla ricorrente solo nella sua qualità di erede e non iure proprio, sicché essa non poteva vantare alcun diritto per la durata del giudizio protrattasi dopo la morte della sua de cuius, originaria parte del giudizio presupposto.

Tanto precisato, appare in particolare fondata la censura di omessa pronuncia.

L'acceso diretto agli atti del giudizio, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale della nullità denunziata dal motivo per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. n. 11103 del 2010; Cass.n. 20322 del 2005; Cass. n. 2148 del 2004), rivela la sussistenza del vizio denunziato.

Dal contenuto del ricorso introduttivo e dell'atto opposizione, infatti, emerge chiaramente che la parte aveva lamentato l'eccessiva durata dell'intero giudizio, anche quindi delle fasi che sì erano svolte dopo la morte della sua dante causa ed in cui si era costituita, chiedendo la liquidazione di un ammontare che comprendeva tali fasi, come dimostra il riferimento nella domanda alla durata del giudizio di appello, celebratosi dopo l'apertura in suo favore della successione.

La considerazione dei fatti dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua domanda avrebbe dovuto per l'effetto prevalere e rendere non decisiva in senso contrario e preclusivo la precisazione fatta dalla ricorrente della sua qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], originaria parte del giudizio presupposto, che era comunque necessaria nel momento in cui la stessa chiedeva l'equo indennizzo in relazione all'intera durata del giudizio, quindi anche per il periodo antecedente la morte della sua de cuius.

In tema di qualificazione ed interpretazione della domanda giudiziale questa Corte ha avuto d'altra parte in più occasioni precisato che il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento in concreto richiesto (Cass. n. 13602 del 2019; Cass. n. 19435 del 2018; Cass. n. 17991 del 2018).

Il ricorso va pertanto accolto e cassato il decreto impugnato, con rinvio del giudizio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che riesaminerà la causa alla luce delle osservazioni sopra esposte e provvederà anche alla liquidazione delle spese di presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto 51 n. 13255/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Biagio C. Ciollaro e [OSCURATO:PERSONA], e con quest'ultimo elettivamente domiciliati in Roma, Circ.ne Clodia 120, come da procura rilasciata in foglio separato allegato in via telematica; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e direso dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi 12; - con troricorrente - avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro n. 3855/2020 depositato il 10 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. ( . Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - la Corte di appello di Catanzaro, pronunciandosi sul ricorso in opposizione ex art. 5 ter, I. 89/01, avverso il decreto emesso in data 9 aprile 2020 dalla stessa Corte in materia di. equa riparazione per irragionevole durata del processo (di accoglimento parziale della domanda, con esclusione dal computo dell'indennizzo della porzione del giudizio presupposto relativa alla posizione del dante causa della ricorrente, ricorrendo che la stessa non avesse agito iure hereditatis - quale.unica erede di [OSCURATO:PERSONA] - ma iure proprio), con decreto n. 3855/2020, rigettava l'opposizione e confermava il provvedimento impugnato, condannando la Citino al pagamento in favore del Ministero della Giustizia delle spese di lite, liquidate per euro 1.113,00 per onorari, oltre accessori di legge; dichiarava altresì sussistenti i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; - avverso il citato decreto propone ricorso per cassazione la Citino, fondato su quattro motivi. • Con la prima doglianza parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., affermando che la Corte calabra avesse frainteso e mal interpretato la domanda avanzata dalla Citino e, ritenendo che quest'ultima avesse agito solo iure proprio, aveva finibo con l'accogliere il ricorso della stessa soltanto per la fase processuale che la vide parte personalmente. Con il secondo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e/o comunque degli artt. 2 e 2 bis della I. 89/01, dell'art. 110 c.p.c. e degli artt. 470 e 588, covnma 1, c.c., anche in relazione all'art. 6, par. 1, Cedu, nella parte in cui la Corte territoriale non aveva considerato il diritto all'equa riparazione per l'eccessiva durata del processo come un diritto unitario; non aveva riconosciuto che lo stesso era già sorto in capo a Marianna e [OSCURATO:PERSONA]; non ave' e preso atto che la Citino fosse subentrata ex art. 110 c.p.c. nella posizione processuale delle suddette; non aveva confermato che, con la successione, l'attuale ricorrente era altresì l'unica titolare, rientrando il diritto in questione nei c.d. rapporti trasmissibili attivi e passivi facenti capo al de cuius al momento della morte; ed infine non aveva liquidato l'indennizzo in misura corrispondente alla durata eccessiva dell'intero processo di cui al R.G. n. 321/1978. Con il terzo motivo la ricorrente contesta la nullità della pronuncia impugnata per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Con il quarto ed ultimo motivo parte ricorrente afferma la nullità della pronuncia per violazione del contraddittorio, ovvero per violazione egli artt. 115 e 101 c.p.c., avendo la Corte catanzarese deciso di non applicare le norme in questione definendo la domanda della ricorrente "limitata e relativa senza alcun dubbio alla posizione iure proprio dell'istante"; - il Ministero della giustizia resiste con controricorso. Atteso che: I quattro motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente per la evidente connessione argomentativa che li avvince, sono fondati. La Corte di appello ha confermato il provvedimento opposto affermando che la domanda di equo indennizzo era stata proposta dalla ricorrente solo nella sua qualità di erede e non iure proprio, sicché essa non poteva vantare alcun diritto per la durata del giudizio protrattasi dopo la morte della sua de cuius, originaria parte del giudizio presupposto. Tanto precisato, appare in particolare fondata la censura di omessa pronuncia. L'acceso diretto agli atti del giudizio, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale della nullità denunziata dal motivo per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. n. 11103 del 2010; Cass.n. 20322 del 2005; Cass. n. 2148 del 2004), rivela la sussistenza del vizio denunziato. Dal contenuto del ricorso introduttivo e dell'atto opposizione, infatti, emerge chiaramente che la parte aveva lamentato l'eccessiva durata dell'intero giudizio, anche quindi delle fasi che sì erano svolte dopo la morte della sua dante causa ed in cui si era costituita, chiedendo la liquidazione di un ammontare che comprendeva tali fasi, come dimostra il riferimento nella domanda alla durata del giudizio di appello, celebratosi dopo l'apertura in suo favore della successione. La considerazione dei fatti dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua domanda avrebbe dovuto per l'effetto prevalere e rendere non decisiva in senso contrario e preclusivo la precisazione fatta dalla ricorrente della sua qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], originaria parte del giudizio presupposto, che era comunque necessaria nel momento in cui la stessa chiedeva l'equo indennizzo in relazione all'intera durata del giudizio, quindi anche per il periodo antecedente la morte della sua de cuius. In tema di qualificazione ed interpretazione della domanda giudiziale questa Corte ha avuto d'altra parte in più occasioni precisato che il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento in concreto richiesto (Cass. n. 13602 del 2019; Cass. n. 19435 del 2018; Cass. n. 17991 del 2018). Il ricorso va pertanto accolto e cassato il decreto impugnato, con rinvio del giudizio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che riesaminerà la causa alla luce delle osservazioni sopra esposte e provvederà anche alla liquidazione delle spese di presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezion
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