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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 settembre 2021

Cassazione n. 38362/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Enrico PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 dicembre 2017, la Corte di Assise di Appello di Catanzaro - per quanto qui rileva - confermava la sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di cinque anni di reclusione e duemila euro di multa per i reati di estorsione consumata e di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, entrambi pluriaggravati.

Con sentenza n. 38061 del 17 aprile 2019 la Sesta Sezione della Suprema Corte annullava detta decisione limitatamente al reato di estorsione di cui al capo A4), rigettando il ricorso nel resto.

La Corte di Assise di Appello di Catanzaro, quale giudice del rinvio, con sentenza emessa in data 24 settembre 2021, riqualificava in estorsione tentata il reato di cui al capo A4), escludeva la recidiva e rideterminava la pena in quattro anni e otto mesi di reclusione, applicate le già riconosciute attenuanti generiche.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per "violazione e falsa applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativamente all'art. 56, 629 c.p. e alla commisurazione della pena", ridotta in sede di rinvio di soli quattro mesi di reclusione nonostante la riqualificazione del reato di estorsione nella ipotesi tentata e la esclusione della recidiva.

Lamenta il ricorrente, in primo luogo, che la pena base per il reato associativo, divenuto più grave a seguito della suddetta riqualificazione, sia stata determinata in misura superiore alla pena base precedente e al minimo edittale, con una valutazione dell'attività svolta dall'imputato contrastante con quella del primo giudice, il quale aveva riconosciuto le attenuanti generiche sulla base del ruolo marginale rivestito da Perri nell'associazione.

Secondo la difesa, inoltre, il giudice del rinvio, avendo determinato l'aumento a titolo di continuazione in misura superiore a quello precedente (due anni e quattro mesi rispetto a dieci mesi), avrebbe violato il principio del divieto di reformatio in peius, sancito dall'art. 597, comma 5, del codice di rito.

Infine, la motivazione in ordine alla quantificazione di detto rilevante aumento di pena è del tutto assente.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto limitatamente alla doglianza relativa all'assenza di motivazione sulla quantificazione dell'aumento di pena per la continuazione.

2. Va premesso che il primo giudice, con statuizione confermata da quello di secondo grado, aveva così determinato la pena, quanto a quella detentiva: pena base per il più grave reato di estorsione aggravata (anche) dal metodo mafioso cinque anni di reclusione; aumentata per l'aggravante del metodo mafioso a sei anni e otto mesi, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle altre aggravanti ("bilanciabili"); aumentata ancora per la continuazione con il reato ex art. 416-bis, primo comma, cod. pen. a sette anni e sei mesi; ridotta per il rito alla pena finale di cinque anni di reclusione.

Il giudice del rinvio, individuato nel reato associativo quello più grave, in seguito alla nuova definizione giuridica della estorsione (tentata e non più consumata), ha determinato la pena base per il reato ex art. 416-bis, primo comma, cod. pen., in sette anni di reclusione, il minimo edittale previsto per la norma vigente all'epoca dei fatti (luglio 2012-marzo 2015), diversamente da quanto scritto in sentenza e dedotto dalla difesa.

Il primo motivo, dunque, è manifestamente infondato.

3. Anche il secondo motivo è privo di fondamento.

La Corte di Assise di Appello di Catanzaro ha implicitamente ritenuto le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti ex art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen., a fronte di un giudizio di equivalenza in precedenza espresso dai giudici di merito con riguardo al delitto di estorsione, applicando la massima riduzione di un terzo, cosicché la pena per il reato divenuto più grave è stata determinata in quattro anni e otto mesi di reclusione, due anni in meno di quella prima inflitta per l'estorsione aggravata consumata.

L'aumento per la continuazione è stato superiore a quello in precedenza determinato, ma non vi è stata violazione del principio del divieto di reformatio in peius, pure operante, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, anche nel giudizio di rinvio, in quanto esso si estende a tutti gli eventuali, ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze, necessaria alla individuazione del trattamento meno deteriore, deve essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile in peius l'esito più favorevole tra quelli intervenuti a seguito di esclusiva impugnazione dell'imputato (Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652; Sez. 4, n.20337 del 07/03/2017, I., Rv. 270704; Sez. 3, n. 9698 del 17/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 269277; Sez. 2, n. 46307 del 20/07/2016, Buono, Rv. 268315).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che non viola detto divieto il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653-01).

In detta sentenza le Sezioni Unite hanno osservato che la unificazione delle pene è un tratto caratteristico della continuazione: prescelto il reato più grave, quelli satellite perdono la loro individualità sanzionatoria.

Ne consegue che «l'applicazione del cumulo giuridico ed il corollario del meccanismo di unificazione del trattamento sanzionatorio, presuppongono la individuazione dei termini che compongono il cumulo e la determinazione di un certo ordine della sequenza.

Se muta uno dei termini (vale a dire, una o più delle regiudicande cumulate o il relativo "bagaglio" circostanziale) oppure l'ordine di quella sequenza (la regiudicanda-satellite diviene la più grave o muta la qualificazione giuridica di quella più grave), sarà lo stesso meccanismo di unificazione a subire una "novazione" di carattere strutturale, non permettendo più di sovrapporre la nuova dimensione strutturale a quella oggetto del precedente giudizio, giacché, ove così fosse, si introdurrebbe una regola di invarianza priva di qualsiasi logica giustificazione.

In tali casi, pertanto, l'unico elemento di confronto non può che essere rappresentato dalla pena finale, dal momento che è solo questa che "non deve essere superata" dal giudice del gravame».

Pertanto, se il procedimento attraverso il quale si realizza il cumulo giuridico prende in considerazione una specifica relazione tra un quantum di pena base (che si determina sulla falsariga dell'editto stabilito per il reato più grave) ed un quantum di aumento per ciascuno dei reati satellite, «è evidente che non si può stabilire alcun termine di comparazione rispetto agli aumenti determinati dal primo giudice se è la stessa base di commisurazione che cambia: altro è aumentare di un terzo una certa pena, altro è stabilire lo stesso aumento, parametrato, però, su un trattamento sanzionatorio qualitativamente o quantitativamente diverso».

La medesima sentenza ha pure richiamato un'altra precedente pronuncia delle stesse Sezioni Unite, secondo la quale il divieto della reformatio in peius riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena, sicché, in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, discende non solo l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche la impossibilità di elevare la pena inflitta per singoli elementi (Sez.

U, n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066-01); nel contempo, però, ha precisato che il dictum di detta pronuncia vale «solo nella ipotesi in cui il giudice dell'appello o del rinvio sia chiamato a giudicare della stessa sequenza di reati avvinti dal cumulo giuridico, giacché in tal caso rinviene adeguata giustificazione la preclusione a non rivedere in termini peggiorativi non soltanto l'esito finale del meccanismo normativo di quantificazione del cumulo, ma anche i singoli parametri di commisurazione di ciascun segmento che compone quel cumulo». [OSCURATO:PERSONA] condivide il percorso argomentativo tracciato nella più recente fra le decisioni delle Sezioni Unite sul tema, seguito in numerose sentenze successive (cfr., ad es., Sez. 1, n. 26645 del 10/04/2019, Jerevjia, Rv. 276196; Sez. 2, n. 50949 del 10/10/2017, Bivol, Rv. 271376; Sez. 2, n. 29017 del 20/06/2014, Boschi, Rv. 260099; da ultimo v.

Sez. 2, n. 36376 del 23/06/2021, Cimini, Rv. 282015 nonché Sez. 2, n. 2867 del 26/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282518, entrambe in motivazione).

4. Con fondamento, invece, il ricorrente ha lamentato il difetto di assoluta motivazione in ordine alla misura dell'incremento della pena a titolo di continuazione (due anni e quattro mesi) per il reato di tentata estorsione, pure aggravata dal metodo mafioso.

Da ultimo le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il giudice di merito ha l'onere di esprimere una specifica motivazione sull'aumento di pena per ciascuno dei reati satellite, precisando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia surrettiziamente operato un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 41127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

Ribadendo un principio già espresso in precedenza dalla giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite hanno affermato che «qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale», dovendo essere tendenzialmente rispettato il criterio di proporzionalità reciproca nella determinazione delle pene per il reato più grave e per i reati satellite.

Nel caso di specie la pena per il più grave reato associativo è stata determinata - come detto - nel minimo edittale, mentre quella a titolo di continuazione con il delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso è stata quantificata in due anni e quattro mesi di reclusione, in misura superiore al minimo edittale della fattispecie se autonomamente considerata (due anni, due mesi e venti giorni).

La quantificazione della pena non è di per sé illegittima, ma lo diventa nel momento in cui è del tutto priva la motivazione che dia conto delle ragioni per le quali il potere discrezionale sulla determinazione della sanzione sia stato esercitato in questi termini.

Ne consegue l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Catanzaro affinché, applicando discrezionalmente l'aumento di pena a titolo di continuazione, indichi «i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale» (art. 132 cod. pen.) e si attenga al ricordato principio statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio quanto all'aumento a titolo di continuazione, con rinvio per nuovo g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Enrico PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 dicembre 2017, la Corte di Assise di Appello di Catanzaro - per quanto qui rileva - confermava la sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di cinque anni di reclusione e duemila euro di multa per i reati di estorsione consumata e di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, entrambi pluriaggravati. Con sentenza n. 38061 del 17 aprile 2019 la Sesta Sezione della Suprema Corte annullava detta decisione limitatamente al reato di estorsione di cui al capo A4), rigettando il ricorso nel resto. La Corte di Assise di Appello di Catanzaro, quale giudice del rinvio, con sentenza emessa in data 24 settembre 2021, riqualificava in estorsione tentata il reato di cui al capo A4), escludeva la recidiva e rideterminava la pena in quattro anni e otto mesi di reclusione, applicate le già riconosciute attenuanti generiche. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per "violazione e falsa applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativamente all'art. 56, 629 c.p. e alla commisurazione della pena", ridotta in sede di rinvio di soli quattro mesi di reclusione nonostante la riqualificazione del reato di estorsione nella ipotesi tentata e la esclusione della recidiva. Lamenta il ricorrente, in primo luogo, che la pena base per il reato associativo, divenuto più grave a seguito della suddetta riqualificazione, sia stata determinata in misura superiore alla pena base precedente e al minimo edittale, con una valutazione dell'attività svolta dall'imputato contrastante con quella del primo giudice, il quale aveva riconosciuto le attenuanti generiche sulla base del ruolo marginale rivestito da Perri nell'associazione. Secondo la difesa, inoltre, il giudice del rinvio, avendo determinato l'aumento a titolo di continuazione in misura superiore a quello precedente (due anni e quattro mesi rispetto a dieci mesi), avrebbe violato il principio del divieto di reformatio in peius, sancito dall'art. 597, comma 5, del codice di rito. Infine, la motivazione in ordine alla quantificazione di detto rilevante aumento di pena è del tutto assente. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto limitatamente alla doglianza relativa all'assenza di motivazione sulla quantificazione dell'aumento di pena per la continuazione. 2. Va premesso che il primo giudice, con statuizione confermata da quello di secondo grado, aveva così determinato la pena, quanto a quella detentiva: pena base per il più grave reato di estorsione aggravata (anche) dal metodo mafioso cinque anni di reclusione; aumentata per l'aggravante del metodo mafioso a sei anni e otto mesi, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle altre aggravanti ("bilanciabili"); aumentata ancora per la continuazione con il reato ex art. 416-bis, primo comma, cod. pen. a sette anni e sei mesi; ridotta per il rito alla pena finale di cinque anni di reclusione. Il giudice del rinvio, individuato nel reato associativo quello più grave, in seguito alla nuova definizione giuridica della estorsione (tentata e non più consumata), ha determinato la pena base per il reato ex art. 416-bis, primo comma, cod. pen., in sette anni di reclusione, il minimo edittale previsto per la norma vigente all'epoca dei fatti (luglio 2012-marzo 2015), diversamente da quanto scritto in sentenza e dedotto dalla difesa. Il primo motivo, dunque, è manifestamente infondato. 3. Anche il secondo motivo è privo di fondamento. La Corte di Assise di Appello di Catanzaro ha implicitamente ritenuto le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti ex art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen., a fronte di un giudizio di equivalenza in precedenza espresso dai giudici di merito con riguardo al delitto di estorsione, applicando la massima riduzione di un terzo, cosicché la pena per il reato divenuto più grave è stata determinata in quattro anni e otto mesi di reclusione, due anni in meno di quella prima inflitta per l'estorsione aggravata consumata. L'aumento per la continuazione è stato superiore a quello in precedenza determinato, ma non vi è stata violazione del principio del divieto di reformatio in peius, pure operante, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, anche nel giudizio di rinvio, in quanto esso si estende a tutti gli eventuali, ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze, necessaria alla individuazione del trattamento meno deteriore, deve essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile in peius l'esito più favorevole tra quelli intervenuti a seguito di esclusiva impugnazione dell'imputato (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652; Sez. 4, n.20337 del 07/03/2017, I., Rv. 270704; Sez. 3, n. 9698 del 17/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 269277; Sez. 2, n. 46307 del 20/07/2016, Buono, Rv. 268315). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che non viola detto divieto il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653-01). In detta sentenza le Sezioni Unite hanno osservato che la unificazione delle pene è un tratto caratteristico della continuazione: prescelto il reato più grave, quelli satellite perdono la loro individualità sanzionatoria. Ne consegue che «l'applicazione del cumulo giuridico ed il corollario del meccanismo di unificazione del trattamento sanzionatorio, presuppongono la individuazione dei termini che compongono il cumulo e la determinazione di un certo ordine della sequenza. Se muta uno dei termini (vale a dire, una o più delle regiudicande cumulate o il relativo "bagaglio" circostanziale) oppure l'ordine di quella sequenza (la regiudicanda-satellite diviene la più grave o muta la qualificazione giuridica di quella più grave), sarà lo stesso meccanismo di unificazione a subire una "novazione" di carattere strutturale, non permettendo più di sovrapporre la nuova dimensione strutturale a quella oggetto del precedente giudizio, giacché, ove così fosse, si introdurrebbe una regola di invarianza priva di qualsiasi logica giustificazione. In tali casi, pertanto, l'unico elemento di confronto non può che essere rappresentato dalla pena finale, dal momento che è solo questa che "non deve essere superata" dal giudice del gravame». Pertanto, se il procedimento attraverso il quale si realizza il cumulo giuridico prende in considerazione una specifica relazione tra un quantum di pena base (che si determina sulla falsariga dell'editto stabilito per il reato più grave) ed un quantum di aumento per ciascuno dei reati satellite, «è evidente che non si può stabilire alcun termine di comparazione rispetto agli aumenti determinati dal primo giudice se è la stessa base di commisurazione che cambia: altro è aumentare di un terzo una certa pena, altro è stabilire lo stesso aumento, parametrato, però, su un trattamento sanzionatorio qualitativamente o quantitativamente diverso». La medesima sentenza ha pure richiamato un'altra precedente pronuncia delle stesse Sezioni Unite, secondo la quale il divieto della reformatio in peius riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena, sicché, in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, discende non solo l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche la impossibilità di elevare la pena inflitta per singoli elementi (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066-01); nel contempo, però, ha precisato che il dictum di detta pronuncia vale «solo nella ipotesi in cui il giudice dell'appello o del rinvio sia chiamato a giudicare della stessa sequenza di reati avvinti dal cumulo giuridico, giacché in tal caso rinviene adeguata giustificazione la preclusione a non rivedere in termini peggiorativi non soltanto l'esito finale del meccanismo normativo di quantificazione del cumulo, ma anche i singoli parametri di commisurazione di ciascun segmento che compone quel cumulo». [OSCURATO:PERSONA] condivide il percorso argomentativo tracciato nella più recente fra le decisioni delle Sezioni Unite sul tema, seguito in numerose sentenze successive (cfr., ad es., Sez. 1, n. 26645 del 10/04/2019, Jerevjia, Rv. 276196; Sez. 2, n. 50949 del 10/10/2017, Bivol, Rv. 271376; Sez. 2, n. 29017 del 20/06/2014, Boschi, Rv. 260099; da ultimo v. Sez. 2, n. 36376 del 23/06/2021, Cimini, Rv. 282015 nonché Sez. 2, n. 2867 del 26/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282518, entrambe in motivazione). 4. Con fondamento, invece, il ricorrente ha lamentato il difetto di assoluta motivazione in ordine alla misura dell'incremento della pena a titolo di continuazione (due anni e quattro mesi) per il reato di tentata estorsione, pure aggravata dal metodo mafioso. Da ultimo le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il giudice di merito ha l'onere di esprimere una specifica motivazione sull'aumento di pena per ciascuno dei reati satellite, precisando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia surrettiziamente operato un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 41127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Ribadendo un principio già espresso in precedenza dalla giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite hanno affermato che «qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale», dovendo essere tendenzialmente rispettato il criterio di proporzionalità reciproca nella determinazione delle pene per il reato più grave e per i reati satellite. Nel caso di specie la pena per il più grave reato associativo è stata determinata - come detto - nel minimo edittale, mentre quella a titolo di continuazione con il delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso è stata quantificata in due anni e quattro mesi di reclusione, in misura superiore al minimo edittale della fattispecie se autonomamente considerata (due anni, due mesi e venti giorni). La quantificazione della pena non è di per sé illegittima, ma lo diventa nel momento in cui è del tutto priva la motivazione che dia conto delle ragioni per le quali il potere discrezionale sulla determinazione della sanzione sia stato esercitato in questi termini. Ne consegue l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Catanzaro affinché, applicando discrezionalmente l'aumento di pena a titolo di continuazione, indichi «i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale» (art. 132 cod. pen.) e si attenga al ricordato principio statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio quanto all'aumento a titolo di continuazione, con rinvio per nuovo g