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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 49668/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: •I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], anche per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di delega dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi; cQ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la decisione di condanna di primo grado dei ricorrenti per i capi A) e B) dell'imputazione, afferenti il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva dei beni della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (successivamente denominata [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), dichiarata fallita dal Tribunale di Paola in data 23 giugno 2016.

2. Avverso la richiamata sentenza propone ricorso, innanzi tutto, l'imputato [OSCURATO:PERSONA], mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 216 I.fall., in relazione al capo B) dell'imputazione, nonché correlato vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata.

Secondo la prospettazione difensiva il contratto di affitto di azienda stipulato in data 10 giugno 2011 dalla fallita con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della quale era amministratore, non configurava una fattispecie distrattiva in quanto, già dalla data del 21 dicembre 2007, detta società era affittuaria, in virtù di due contratti intercorsi con la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], di detto ramo d'azienda.

Talché la società fallita, pur avendo acquistato, nella data del 24 maggio 2011, dalla stessa ditta individuale l'indicato ramo d'azienda, non ne aveva mai avuto la materiale disponibilità, con conseguente inefficacia della relativa cessione, poiché all'epoca, e anche alla data del 1° giugno 2011, quando era stato stipulato un altro contratto di affitto dell'azienda in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quest'ultima era già nella disponibilità del ramo d'azienda in questione.

Di conseguenza non avrebbe potuto ipotizzarsi alcuna distrazione di beni che non erano mai entrati nella disponibilità della società fallita e, peraltro, anche a voler ritenere valido ed efficace il contratto di cessione di ramo d'azienda del 24 maggio 2011, alcuna distrazione sarebbe stata posta in essere in quanto il complesso aziendale, per effetto del contratto di affitto, era comunque rimasto nel patrimonio della fallita.

Rileva ulteriormente [OSCURATO:PERSONA] che la società la fallita non era mai stata titolare di attestazioni SOA, specie rispetto alla costruzione del polo scolastico di Amantea, stante l'avvenuta cessione già da parte della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], con uno dei contratti del 21 dicembre 2007, e avendo comunque la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proprie attestazioni SOA.

Sotto un distinto profilo, l'imputato sottolinea che la sottoscrizione del contratto di affitto di azienda non aveva certo determinato il dissesto della società che si correlava a crediti significativamente anteriori rispetto alla data del 10 giugno 2011, come attestato da un patrimonio netto in costante perdita.

2.2. Mediante il secondo motivo, il ricorrente assume violazione ed erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. in relazione all'art. 216 I.fall., assumendo che il proprio concorso in qualità di extraneus nella bancarotta distrattiva commessa da [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società fallita, sarebbe stato argomentato solo in ragione del rapporto familiare con il coimputato, del quale è figlio, ciò che avrebbe indotto inopinatamente la Corte territoriale a corroborare la prospettazione accusatoria nel senso della sussistenza anche di una "connivenza" negli affari del genitore.

Peraltro, anche in considerazione del fatto che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era affittuaria del ramo d'azienda sin dalla data del 21 dicembre 2007, egli non avrebbe in alcun modo potuto rappresentarsi che il successivo contratto era volto al depauperamento della società fallita.

3. Contro la medesima sentenza ricorre altresì l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 3.1.

Con il primo motivo, tale ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 216 I.fall. rispetto al capo a) dell'imputazione, nonché vizio di motivazione, anche quanto alle specifiche doglianze formulate nell'atto di appello.

In sostanza, a fondamento della complessa censura, si pone la deduzione per la quale la Corte territoriale, pur avendo ritenuto inattendibili le risultanze delle scritture contabili, avrebbe contraddittoriamente posto le stesse a fondamento delle ipotesi distrattive di cui al capo a) dell'imputazione.

In particolare assume: rispetto all'occultamento delle rimanenze finali, in quanto azzerate nell'anno 2015, con imputazione alla voce di conto economico "oneri diversi di gestione", che si trattava di una mera rettifica della voce del bilancio che si era resa necessaria perché, per negligenza, il precedente commercialista della società aveva riportato rimanenze non più esistenti; quanto alla distrazione di crediti, correlata all'aver omesso di fornire al curatore un elenco dettagliato dei debitori e alla destinazione dei proventi scaturenti dal decremento dei crediti per l'importo di euro 135.871,00, che si trattava di crediti ormai inesigibili nell'anno 2015 e, quindi, divenuti costi, sicché anche in questo caso a venire in rilievo erano mere appostazioni contabili; rispetto alla presunta esposizione di passività inesistenti per l'importo di euro 966.174,00, che la Corte d'Appello aveva confuso passività e costi, poiché erano ivi confluite le svalutazioni delle voci contabili su rimanenze e crediti dei punti precedenti; con riferimento alla contestazione di dissipazione del capitale sociale di euro 98.126,00, che la decisione impugnata non aveva considerato che le relative somme sono immesse nella vita sociale e possono variare da un esercizio all'altro, anche in diminuzione, come era avvenuto per la società fallita, che aveva registrato negli anni perdite di esercizio risultanti dal bilancio idonee a condurre a valori anche negativi del patrimonio netto.

3.2. Con il secondo motivo l'imputato [OSCURATO:PERSONA] effettua, con riferimento al capo B), deduzioni analoghe a quelle compiute dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo e riportate nel § 2.1.

3.3. Mediante il terzo motivo è infine dedotta violazione ed erronea applicazione dell'art. 219 I.fall. rispetto alla ritenuta aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità e correlata carenza di motivazione, stante che, per le doglianze effettuate rispetto al capo B) dell'imputazione nel secondo motivo, non potrebbe ritenersi a tal fine incidente l'affitto del ramo d'azienda alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., poiché, all'epoca, la fallita era già priva di capacità produttiva, che non avrebbe potuto essere ritratta dalla titolarità solo formale del ramo d'azienda. [OSCURATO:PERSONA]

1. Per ragioni di priorità logica deve essere innanzitutto esaminato il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] che afferisce alla distrazione di cui al capo A), che riguarda solo tale imputato.

Il motivo è manifestamente infondato in quanoto parte dalla premessa che la Corte territoriale si sarebbe contraddetta nel ritenere integrata la distrazione in forza di dati ritraibili da una contabilità inattendibile.

In realtà la sentenza impugnata ha assolto lo stesso [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui al capo C) concernente la bancarotta fraudolenta documentale per la ritenuta idoneità delle scritture contabili a consentire la ricostruzione del movimento degli affari della società.

Dacché, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la prova della 4 s) precedente disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa può essere desunta anche dal bilancio, ove risulti intrinsecamente attendibile, perché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge (ex ceteris, Sez. 5, n. 20879 del 23/04/2021, Montella, Rv. 281181 - 01).

Occorre inoltre evidenziare che il motivo in questione si pone ai limiti dell'ammissibilità stante il principio sancito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 - 01, poiché, sotto l'apparente specificità, esso risulta invece generico non confrontandosi con le ampie argomentazioni indicate nella penultima pagina della sentenza impugnata per confutare, per ciascuna delle distrazioni contestate al capo A), avendo riguardo alle risultanze della contabilità aziendale, l'analogo motivo di appello. 2.11 primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sostanzialmente identici, non sono fondati.

Occorre premettere che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio - che deve essere in questa sede ribadito - per il quale integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda con corrispettivo inferiore al valore reale (ex multis, Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Innocenti, Rv. 273644 - 01; Sez. 5, n. 17965 del 22/01/2013, Varacalli, Rv. 255501 - 01; Sez. 5, n. 46508 del 27/11/2008, Sciré e altri, Rv. 242614 - 01).

Tale contratto, infatti, lascia l'impresa in stato di dissesto nell'impossibilità di esercitare qualsiasi attività economica e poiché produce effetti anche dopo il fallimento del locatore, ex art. 80 I.fall., ostacola gli organi del fallimento nella liquidazione dell'attivo (rendendo difficile la collocazione sul mercato di beni non immediatamente disponibili) e danneggia i creditori concorsuali, determinando una drastica diminuzione del valore di mercato dei beni locati (cfr., ex aliis, Sez. 5, n. 11207 del 29/10/1993, Locatelli ed altri, Rv. 196456 - 01).

Orbene, nella fattispecie in esame, dalla successione dei contratti intercorsi in relazione al ramo d'azienda della cui distrazione si tratta, si evince quanto segue.

La società fallita, amministrata da [OSCURATO:PERSONA], aveva acquistato dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], in virtù del contratto del 28 dicembre 2010, registrato nella successiva data del 20 maggio 2011, detto ramo d'azienda che, con contratto del 1° giugno 2011, è stato poi affittato, dietro il versamento di un canone annuale di euro 1.200,00, alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., amministrata da [OSCURATO:PERSONA], per una durata di anni otto, tacitamente rinnovabile.

L'oggetto di tale contratto ricomprendeva, in particolare, come pure la cessione in favore della società fallita, un complesso di beni, nel quale 5 c( rientravano anche appalti di lavori pubblici già aggiudicati e rilevanti anche ai fini delle attestazioni SOA, corrispondente a quello dei due contratti di affitto d'azienda già stipulati dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], in data 21 dicembre 2007, con la stessa società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per la durata di cinque anni.

Pertanto, deve in primo luogo escludersi, così confutandosi la prima prospettazione difensiva dei ricorrenti, l'inefficacia e/o invalidità del contratto di cessione del ramo d'azienda del 28 dicembre 2040, atteso che un bene può essere alienato anche se oggetto di un contratto di locazione o di affitto, ferma restando l'opponibilità, entro i limiti della durata, di detto contratto anche al cessionario.

Inoltre, a differenza di quanto assunto dagli imputati, la circostanza che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse già nella disponibilità dei beni facenti parte del compendio aziendale non rende priva di rilievo rispetto alla distrazione posta in essere, come ha correttamente evidenziato la Corte territoriale, la stipula da parte della fallita di un nuovo complessivo contratto di affitto di azienda che ha comportato una novazione di quelli precedentemente intercorsi con la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] sia mediante una significativa diminuzione del canone (ridotto a 1.200 euro l'anno rispetto a quello, ritraibile dai due precedenti contratti, e già molto esiguo per l'ampiezza del ramo d'azienda, di 16.000 euro l'anno) sia, soprattutto, prevedendo una durata molto più ampia, almeno sino alla data del 1° giugno 2019, con possibilità di tacito rinnovo, mentre i precedenti contratti sarebbero scaduti già alla data del 21 dicembre 2012.

La restituzione dei rami d'azienda in pari data avrebbe ben consentito - e di qui la ritenuta integrazione della distrazione, anche avendo riguardo alla viltà del canone (al limite della gratuità dell'operazione) - alla società fallita di riprendere, anche ove la stessa fosse già stata in una situazione di crisi temporanea, la propria attività, con rilevanti utili che sarebbero andati a vantaggio del ceto creditorio e che sono stati pertanto deviati dalla finalità di soddisfare lo stesso.

3. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

La decisione della Corte territoriale ha infatti ritenuto di applicare la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, I.fall., ponendo in rilievo non solo il valore delle distrazioni ma soprattutto che l'operazione di cui al capo B) ha comportato la dismissione di un ramo d'azienda caratterizzato da una notevole capacità produttiva, attestata dai numerosi contratti di appalto di opere pubbliche afferenti lo stesso.A E' stata dunque fatta corretta applicazione del principio secondo cui la circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" contemplata dall'art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (ex aliis, Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274 - 01; Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, Bardovagni, Rv. 217403 - 01).

La spoliazione dell'impresa attraverso la sottoscrizione del nuovo e più duraturo contratto di affitto di ramo d'azienda ha invero menomato la stessa della rilevante capacità produttiva che avrebbe a breve riacquistato con la scadenza, nell'anno 2012, dei precedenti contratti di affitto di ramo d'azienda.

4. Il secondo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] non è fondato.

A riguardo è opportuno ricordare che, come ha più volte affermato questa Corte, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02; Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013, dep. 2014, P.G.

Barbaro e altro, Rv. 258950 - 01).

Vi è dunque che il dolo dell'extraneus è configurabile ogniqualvolta egli apporta un contributo causale volontario al depauperamento del patrimonio sociale (cfr. Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, Bratonni, Rv. 271837 - 01).

Nella specie, la Corte territoriale - con un'ampia motivazione con la quale il ricorrente non si è peraltro del tutto confrontato, con ciò rendendo le proprie censure ai limiti dell'inammissibilità - ha ritenuto sussistente il dolo dell'extraneus [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla complessa operazione distrattiva di cui al capo B) dell'imputazione ritraendolo da una serie di elementi specifici (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 17831 del 17/02/2023, non mass.), idonei a denotare la consapevole partecipazione dello stesso al depauperamento della società fallita.

A riguardo, infatti, non sono stati posti in rilievo solo gli stretti rapporti di parentela con l'amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], ma altresì una serie di circostanze oggettive, quali l'esiguità del canone di affitto d'azienda, l'oggetto del contratto limitato alla parte produttiva del compendio aziendale, la circostanza che le passività sono rimaste in capo alla cedente e - non da ultimo -che una vendita "diretta" del ramo d'azienda da parte della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbe stata assoggettabile, a differenza del contratto di affitto, a revocatoria fallimentare.

4. I ricorsi deve dunque essere rigettati, con condanna dei ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: •I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], anche per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di delega dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi; cQ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la decisione di condanna di primo grado dei ricorrenti per i capi A) e B) dell'imputazione, afferenti il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva dei beni della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (successivamente denominata [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), dichiarata fallita dal Tribunale di Paola in data 23 giugno 2016. 2. Avverso la richiamata sentenza propone ricorso, innanzi tutto, l'imputato [OSCURATO:PERSONA], mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 216 I.fall., in relazione al capo B) dell'imputazione, nonché correlato vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata. Secondo la prospettazione difensiva il contratto di affitto di azienda stipulato in data 10 giugno 2011 dalla fallita con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della quale era amministratore, non configurava una fattispecie distrattiva in quanto, già dalla data del 21 dicembre 2007, detta società era affittuaria, in virtù di due contratti intercorsi con la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], di detto ramo d'azienda. Talché la società fallita, pur avendo acquistato, nella data del 24 maggio 2011, dalla stessa ditta individuale l'indicato ramo d'azienda, non ne aveva mai avuto la materiale disponibilità, con conseguente inefficacia della relativa cessione, poiché all'epoca, e anche alla data del 1° giugno 2011, quando era stato stipulato un altro contratto di affitto dell'azienda in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quest'ultima era già nella disponibilità del ramo d'azienda in questione. Di conseguenza non avrebbe potuto ipotizzarsi alcuna distrazione di beni che non erano mai entrati nella disponibilità della società fallita e, peraltro, anche a voler ritenere valido ed efficace il contratto di cessione di ramo d'azienda del 24 maggio 2011, alcuna distrazione sarebbe stata posta in essere in quanto il complesso aziendale, per effetto del contratto di affitto, era comunque rimasto nel patrimonio della fallita. Rileva ulteriormente [OSCURATO:PERSONA] che la società la fallita non era mai stata titolare di attestazioni SOA, specie rispetto alla costruzione del polo scolastico di Amantea, stante l'avvenuta cessione già da parte della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], con uno dei contratti del 21 dicembre 2007, e avendo comunque la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proprie attestazioni SOA. Sotto un distinto profilo, l'imputato sottolinea che la sottoscrizione del contratto di affitto di azienda non aveva certo determinato il dissesto della società che si correlava a crediti significativamente anteriori rispetto alla data del 10 giugno 2011, come attestato da un patrimonio netto in costante perdita. 2.2. Mediante il secondo motivo, il ricorrente assume violazione ed erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. in relazione all'art. 216 I.fall., assumendo che il proprio concorso in qualità di extraneus nella bancarotta distrattiva commessa da [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società fallita, sarebbe stato argomentato solo in ragione del rapporto familiare con il coimputato, del quale è figlio, ciò che avrebbe indotto inopinatamente la Corte territoriale a corroborare la prospettazione accusatoria nel senso della sussistenza anche di una "connivenza" negli affari del genitore. Peraltro, anche in considerazione del fatto che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era affittuaria del ramo d'azienda sin dalla data del 21 dicembre 2007, egli non avrebbe in alcun modo potuto rappresentarsi che il successivo contratto era volto al depauperamento della società fallita. 3. Contro la medesima sentenza ricorre altresì l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 3.1. Con il primo motivo, tale ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 216 I.fall. rispetto al capo a) dell'imputazione, nonché vizio di motivazione, anche quanto alle specifiche doglianze formulate nell'atto di appello. In sostanza, a fondamento della complessa censura, si pone la deduzione per la quale la Corte territoriale, pur avendo ritenuto inattendibili le risultanze delle scritture contabili, avrebbe contraddittoriamente posto le stesse a fondamento delle ipotesi distrattive di cui al capo a) dell'imputazione. In particolare assume: rispetto all'occultamento delle rimanenze finali, in quanto azzerate nell'anno 2015, con imputazione alla voce di conto economico "oneri diversi di gestione", che si trattava di una mera rettifica della voce del bilancio che si era resa necessaria perché, per negligenza, il precedente commercialista della società aveva riportato rimanenze non più esistenti; quanto alla distrazione di crediti, correlata all'aver omesso di fornire al curatore un elenco dettagliato dei debitori e alla destinazione dei proventi scaturenti dal decremento dei crediti per l'importo di euro 135.871,00, che si trattava di crediti ormai inesigibili nell'anno 2015 e, quindi, divenuti costi, sicché anche in questo caso a venire in rilievo erano mere appostazioni contabili; rispetto alla presunta esposizione di passività inesistenti per l'importo di euro 966.174,00, che la Corte d'Appello aveva confuso passività e costi, poiché erano ivi confluite le svalutazioni delle voci contabili su rimanenze e crediti dei punti precedenti; con riferimento alla contestazione di dissipazione del capitale sociale di euro 98.126,00, che la decisione impugnata non aveva considerato che le relative somme sono immesse nella vita sociale e possono variare da un esercizio all'altro, anche in diminuzione, come era avvenuto per la società fallita, che aveva registrato negli anni perdite di esercizio risultanti dal bilancio idonee a condurre a valori anche negativi del patrimonio netto. 3.2. Con il secondo motivo l'imputato [OSCURATO:PERSONA] effettua, con riferimento al capo B), deduzioni analoghe a quelle compiute dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo e riportate nel § 2.1. 3.3. Mediante il terzo motivo è infine dedotta violazione ed erronea applicazione dell'art. 219 I.fall. rispetto alla ritenuta aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità e correlata carenza di motivazione, stante che, per le doglianze effettuate rispetto al capo B) dell'imputazione nel secondo motivo, non potrebbe ritenersi a tal fine incidente l'affitto del ramo d'azienda alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., poiché, all'epoca, la fallita era già priva di capacità produttiva, che non avrebbe potuto essere ritratta dalla titolarità solo formale del ramo d'azienda. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per ragioni di priorità logica deve essere innanzitutto esaminato il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] che afferisce alla distrazione di cui al capo A), che riguarda solo tale imputato. Il motivo è manifestamente infondato in quanoto parte dalla premessa che la Corte territoriale si sarebbe contraddetta nel ritenere integrata la distrazione in forza di dati ritraibili da una contabilità inattendibile. In realtà la sentenza impugnata ha assolto lo stesso [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui al capo C) concernente la bancarotta fraudolenta documentale per la ritenuta idoneità delle scritture contabili a consentire la ricostruzione del movimento degli affari della società. Dacché, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la prova della 4 s) precedente disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa può essere desunta anche dal bilancio, ove risulti intrinsecamente attendibile, perché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge (ex ceteris, Sez. 5, n. 20879 del 23/04/2021, Montella, Rv. 281181 - 01). Occorre inoltre evidenziare che il motivo in questione si pone ai limiti dell'ammissibilità stante il principio sancito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 - 01, poiché, sotto l'apparente specificità, esso risulta invece generico non confrontandosi con le ampie argomentazioni indicate nella penultima pagina della sentenza impugnata per confutare, per ciascuna delle distrazioni contestate al capo A), avendo riguardo alle risultanze della contabilità aziendale, l'analogo motivo di appello. 2.11 primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sostanzialmente identici, non sono fondati. Occorre premettere che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio - che deve essere in questa sede ribadito - per il quale integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda con corrispettivo inferiore al valore reale (ex multis, Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Innocenti, Rv. 273644 - 01; Sez. 5, n. 17965 del 22/01/2013, Varacalli, Rv. 255501 - 01; Sez. 5, n. 46508 del 27/11/2008, Sciré e altri, Rv. 242614 - 01). Tale contratto, infatti, lascia l'impresa in stato di dissesto nell'impossibilità di esercitare qualsiasi attività economica e poiché produce effetti anche dopo il fallimento del locatore, ex art. 80 I.fall., ostacola gli organi del fallimento nella liquidazione dell'attivo (rendendo difficile la collocazione sul mercato di beni non immediatamente disponibili) e danneggia i creditori concorsuali, determinando una drastica diminuzione del valore di mercato dei beni locati (cfr., ex aliis, Sez. 5, n. 11207 del 29/10/1993, Locatelli ed altri, Rv. 196456 - 01). Orbene, nella fattispecie in esame, dalla successione dei contratti intercorsi in relazione al ramo d'azienda della cui distrazione si tratta, si evince quanto segue. La società fallita, amministrata da [OSCURATO:PERSONA], aveva acquistato dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], in virtù del contratto del 28 dicembre 2010, registrato nella successiva data del 20 maggio 2011, detto ramo d'azienda che, con contratto del 1° giugno 2011, è stato poi affittato, dietro il versamento di un canone annuale di euro 1.200,00, alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., amministrata da [OSCURATO:PERSONA], per una durata di anni otto, tacitamente rinnovabile. L'oggetto di tale contratto ricomprendeva, in particolare, come pure la cessione in favore della società fallita, un complesso di beni, nel quale 5 c( rientravano anche appalti di lavori pubblici già aggiudicati e rilevanti anche ai fini delle attestazioni SOA, corrispondente a quello dei due contratti di affitto d'azienda già stipulati dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], in data 21 dicembre 2007, con la stessa società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per la durata di cinque anni. Pertanto, deve in primo luogo escludersi, così confutandosi la prima prospettazione difensiva dei ricorrenti, l'inefficacia e/o invalidità del contratto di cessione del ramo d'azienda del 28 dicembre 2040, atteso che un bene può essere alienato anche se oggetto di un contratto di locazione o di affitto, ferma restando l'opponibilità, entro i limiti della durata, di detto contratto anche al cessionario. Inoltre, a differenza di quanto assunto dagli imputati, la circostanza che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse già nella disponibilità dei beni facenti parte del compendio aziendale non rende priva di rilievo rispetto alla distrazione posta in essere, come ha correttamente evidenziato la Corte territoriale, la stipula da parte della fallita di un nuovo complessivo contratto di affitto di azienda che ha comportato una novazione di quelli precedentemente intercorsi con la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] sia mediante una significativa diminuzione del canone (ridotto a 1.200 euro l'anno rispetto a quello, ritraibile dai due precedenti contratti, e già molto esiguo per l'ampiezza del ramo d'azienda, di 16.000 euro l'anno) sia, soprattutto, prevedendo una durata molto più ampia, almeno sino alla data del 1° giugno 2019, con possibilità di tacito rinnovo, mentre i precedenti contratti sarebbero scaduti già alla data del 21 dicembre 2012. La restituzione dei rami d'azienda in pari data avrebbe ben consentito - e di qui la ritenuta integrazione della distrazione, anche avendo riguardo alla viltà del canone (al limite della gratuità dell'operazione) - alla società fallita di riprendere, anche ove la stessa fosse già stata in una situazione di crisi temporanea, la propria attività, con rilevanti utili che sarebbero andati a vantaggio del ceto creditorio e che sono stati pertanto deviati dalla finalità di soddisfare lo stesso. 3. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La decisione della Corte territoriale ha infatti ritenuto di applicare la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, I.fall., ponendo in rilievo non solo il valore delle distrazioni ma soprattutto che l'operazione di cui al capo B) ha comportato la dismissione di un ramo d'azienda caratterizzato da una notevole capacità produttiva, attestata dai numerosi contratti di appalto di opere pubbliche afferenti lo stesso.A E' stata dunque fatta corretta applicazione del principio secondo cui la circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" contemplata dall'art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (ex aliis, Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274 - 01; Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, Bardovagni, Rv. 217403 - 01). La spoliazione dell'impresa attraverso la sottoscrizione del nuovo e più duraturo contratto di affitto di ramo d'azienda ha invero menomato la stessa della rilevante capacità produttiva che avrebbe a breve riacquistato con la scadenza, nell'anno 2012, dei precedenti contratti di affitto di ramo d'azienda. 4. Il secondo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] non è fondato. A riguardo è opportuno ricordare che, come ha più volte affermato questa Corte, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02; Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013, dep. 2014, P.G. Barbaro e altro, Rv. 258950 - 01). Vi è dunque che il dolo dell'extraneus è configurabile ogniqualvolta egli apporta un contributo causale volontario al depauperamento del patrimonio sociale (cfr. Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, Bratonni, Rv. 271837 - 01). Nella specie, la Corte territoriale - con un'ampia motivazione con la quale il ricorrente non si è peraltro del tutto confrontato, con ciò rendendo le proprie censure ai limiti dell'inammissibilità - ha ritenuto sussistente il dolo dell'extraneus [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla complessa operazione distrattiva di cui al capo B) dell'imputazione ritraendolo da una serie di elementi specifici (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 17831 del 17/02/2023, non mass.), idonei a denotare la consapevole partecipazione dello stesso al depauperamento della società fallita. A riguardo, infatti, non sono stati posti in rilievo solo gli stretti rapporti di parentela con l'amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], ma altresì una serie di circostanze oggettive, quali l'esiguità del canone di affitto d'azienda, l'oggetto del contratto limitato alla parte produttiva del compendio aziendale, la circostanza che le passività sono rimaste in capo alla cedente e - non da ultimo -che una vendita "diretta" del ramo d'azienda da parte della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sarebbe stata assoggettabile, a differenza del contratto di affitto, a revocatoria fallimentare. 4. I ricorsi deve dunque essere rigettati, con condanna dei ricorre
Sentenza Cassazione n. 49668/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris