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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 04443/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.u.p. del Tribunale di Taranto udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Il G.i.p. del Tribunale di Taranto, su richiesta dell'ufficio del P.M. del 14 maggio 2019, emetteva in data 11 marzo 2020 decreto di sequestro preventivo (ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen., 322 ter cod. pen., 53 e 19 d.

Igs. 8 giugno 2001, n. 231) nei riguardi della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di alcune persone fisiche, fra cui [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale della società indicata, finalizzato alla confisca - diretta e/o per equivalente - del profitto, quantificato in 26.272.298,13 euro, derivante dal reato di corruzione propria e dall'illecito amministrativo da reato previsto dall'art. 25, comma 2, d.

Igs n. 231 del 2001.

Nell'ambito del medesimo procedimento (proc. n. 2785/2018 RGNR- (p 5400/19 R.g. resp. amm.), il Giudice emetteva un ulteriore decreto di sequestro preventivo del profitto - quantificato in 2.044.750,00 euro - derivante dal medesimo reato di corruzione e dall'illecito amministrativo attribuito alla società 2L [OSCURATO:SOCIETA].

2. Avverso i provvedimenti di sequestro proponeva ricorso per saltum, ai sensi dell'art. 325, comma 2, cod. proc. pen. la difesa di [OSCURATO:PERSONA], deducendo la nullità dei decreti, perché emessi da Giudice privo del potere cautelare (in quanto al momento della pronuncia dei decreti sia il ricorrente che altri originari indagati erano già stati raggiunti dal decreto di giudizio immediato per i medesimi fatti indicati nei provvedimenti impugnati), nonché la violazione di legge, con riguardo al profilo della determinazione del profitto e dell'individuazione dei beni da sequestrare.

3. Con sentenza del 21 ottobre 2020, la Corte di Cassazione annullava i provvedimenti impugnati, disponendo il rinvio al Giudice per le indagini preliminari di Taranto affinché provvedesse, in primo luogo, a chiarire "il titolo in ragione del quale si è proceduto nei confronti del ricorrente", procedendo a valutare la competenza ad emettere il provvedimento richiesto dal P.M. (pag. 6, ult. capoverso); una volta "verificata la propria competenza", il giudice del rinvio era onerato del compito di "rideterminare il profitto del reato e [...] chiarire a quale titolo il sequestro sia stato disposto nei confronti del ricorrente, facendone derivare le necessarie conseguenze" (pag. 17)

4. Il G.u.p. del Tribunale di Taranto ricostruiva la vicenda processuale mettendo in rilievo che: a) nel proc. 2785/18 nei confronti di persone fisiche, tra cui il Venuti, e nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e L [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in data 14.5.2019 erano state formulate le richieste di sequestro preventivo; b) in data 24.7.2019 veniva depositata richiesta di giudizio immediato nei confronti solo di alcuni tra gli indagati persone fisiche, in precedenza raggiunti da misure cautelari personali; c) in data 11.3.2020 venivano emessi dal G.i.p. i decreti di sequestro preventivo; d) avverso i decreti parte degli indagati e le due società proponevano istanza di riesame e il Tribunale di Taranto con ordinanza del 9.6.2020 annullava i decreti nei confronti solo di alcuni indagati persone fisiche confermando nel resto i provvedimenti; e) la sola società "2L [OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. proponeva ricorso per Cassazione che veniva accolto con sentenza del 19.1.2021 di annullamento con rinvio; F) nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e "2L [OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. in data 4.3.2021 veniva formulata richiesta di rinvio a giudizio, cui faceva seguito la fissazione dell'udienza preliminare.[OSCURATO:PERSONA], quindi, dichiarava la propria incompetenza a provvedere "con riferimento alla richiesta di misura cautelare reale avanzata dal P.m. in data 14 maggio 2019, limitatamente alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], disponendo la trasmissione degli atti, per competenza, al Tribunale di Taranto in composizione collegiale"; con lo stesso provvedimento disponeva "ad integrazione e modifica dei decreti di sequestro preventivo emessi dal G.i.p. [...] in data 11.3.2020" il sequestro preventivo, sino alla concorrenza di euro 20.304.974,88 del denaro nella disponibilità della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ovvero, in mancanza, il sequestro preventivo per equivalente sino alla concorrenza dello stesso importo, di beni e valori nella disponibilità della predetta società; analogamente provvedeva per il sequestro in via diretta, ovvero per equivalente, per l'importo di euro 1.651.646,40 nei confronti della società 2L [OSCURATO:SOCIETA].

5. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deducendo con unico motivo la violazione di norme processuali, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

C) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 623, comma 1, lett.

A) e 627, comma 2, cod. proc. pen., nonché violazione di legge con riferimento agli artt. 19 e 53 d.

Igs. 231/2001; il giudice di rinvio aveva rideterminato la misura del profitto del reato omettendo di adeguarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione quanto alla determinazione del profitto come vantaggio immediato e diretto, in termini di derivazione causale dal reato, dovendosi qualificare la fattispecie contestata come riconducibile allo schema dei reati in contratto.

6. Con memoria depositata il 5 novembre 2021 il difensore ha proposto motivi nuovi di ricorso, osservando che il provvedimento impugnato, oltre ad applicare in modo erroneo il principio di diritto fissato nella sentenza rescindente, aveva omesso di motivare il profilo del periculum in mora, espressamente richiesto anche in ipotesi di confisca alla luce delle statuizioni della sentenza a Sezioni unite n. 36959/2021.

In ragione dei vizi così individuati e dell'impossibilità di procedere alla corretta determinazione della misura del profitto, l'ordinanza impugnata doveva quindi essere annullata senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto in difetto di legittimazione.La soc. [OSCURATO:PERSONA] non era parte del giudizio definito con la sentenza di annullamento della Corte di cassazione di cui si lamenta l'errata applicazione quanto al principio di diritto ivi enunciato.

Il rinvio, disposto con la sentenza di annullamento, concerneva l'individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda cautelare proposta nei confronti dell'originario ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e, eventualmente, sui profili riguardanti il sequestro che aveva attinto il patrimonio della persona fisica ricorrente.

La società non era, dunque, parte del giudizio di rinvio; conseguentemente, non possiede legittimazione a impugnare il provvedimento emesso all'esito del giudizio di rinvio.

L'errore compiuto dal giudice di rinvio (che, dopo essersi dichiarato incompetente, ha pronunciato ultra petita valutando il profilo subordinato della determinazione della misura del profitto, sino a modificare i decreti originari di sequestro riducendo il valore del profitto e, quindi, dei beni da sottoporre a sequestro) non determina la legittimazione della società a impugnare il provvedimento; nei confronti della società, infatti, è stato già emesso il decreto di sequestro (che, peraltro, dall'esposizione dello svolgimento del procedimento su riportata, non risulta oggetto di impugnativa da parte della società [OSCURATO:PERSONA], sicché rispetto a quel provvedimento deve ritenersi formato il giudicato cautelare) e solo nei confronti di quel provvedimento la parte è legittimata a proporre istanze (di revoca, eventualmente) ed eventuali atti di impugnazione.

Né può ipotizzarsi un effetto estensivo (peraltro neppure dedotto dal ricorrente) della pronuncia di annullamento della Corte di cassazione, in riferimento alle posizioni delle altre parti attinte dai decreti di sequestro che il Venturi ha impugnato per saltum (atteso che «nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, l'estensione degli effetti favorevoli della decisione si verifica a condizione che questa non sia fondata su motivi personali dell'impugnante e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo»: Sez.

Unite, n. 19046 del 29/03/2012, Peroni, Rv. 252529 - 01).

2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.u.p. del Tribunale di Taranto udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.i.p. del Tribunale di Taranto, su richiesta dell'ufficio del P.M. del 14 maggio 2019, emetteva in data 11 marzo 2020 decreto di sequestro preventivo (ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen., 322 ter cod. pen., 53 e 19 d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231) nei riguardi della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di alcune persone fisiche, fra cui [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale della società indicata, finalizzato alla confisca - diretta e/o per equivalente - del profitto, quantificato in 26.272.298,13 euro, derivante dal reato di corruzione propria e dall'illecito amministrativo da reato previsto dall'art. 25, comma 2, d. Igs n. 231 del 2001. Nell'ambito del medesimo procedimento (proc. n. 2785/2018 RGNR- (p 5400/19 R.g. resp. amm.), il Giudice emetteva un ulteriore decreto di sequestro preventivo del profitto - quantificato in 2.044.750,00 euro - derivante dal medesimo reato di corruzione e dall'illecito amministrativo attribuito alla società 2L [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso i provvedimenti di sequestro proponeva ricorso per saltum, ai sensi dell'art. 325, comma 2, cod. proc. pen. la difesa di [OSCURATO:PERSONA], deducendo la nullità dei decreti, perché emessi da Giudice privo del potere cautelare (in quanto al momento della pronuncia dei decreti sia il ricorrente che altri originari indagati erano già stati raggiunti dal decreto di giudizio immediato per i medesimi fatti indicati nei provvedimenti impugnati), nonché la violazione di legge, con riguardo al profilo della determinazione del profitto e dell'individuazione dei beni da sequestrare. 3. Con sentenza del 21 ottobre 2020, la Corte di Cassazione annullava i provvedimenti impugnati, disponendo il rinvio al Giudice per le indagini preliminari di Taranto affinché provvedesse, in primo luogo, a chiarire "il titolo in ragione del quale si è proceduto nei confronti del ricorrente", procedendo a valutare la competenza ad emettere il provvedimento richiesto dal P.M. (pag. 6, ult. capoverso); una volta "verificata la propria competenza", il giudice del rinvio era onerato del compito di "rideterminare il profitto del reato e [...] chiarire a quale titolo il sequestro sia stato disposto nei confronti del ricorrente, facendone derivare le necessarie conseguenze" (pag. 17) 4. Il G.u.p. del Tribunale di Taranto ricostruiva la vicenda processuale mettendo in rilievo che: a) nel proc. 2785/18 nei confronti di persone fisiche, tra cui il Venuti, e nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e L [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in data 14.5.2019 erano state formulate le richieste di sequestro preventivo; b) in data 24.7.2019 veniva depositata richiesta di giudizio immediato nei confronti solo di alcuni tra gli indagati persone fisiche, in precedenza raggiunti da misure cautelari personali; c) in data 11.3.2020 venivano emessi dal G.i.p. i decreti di sequestro preventivo; d) avverso i decreti parte degli indagati e le due società proponevano istanza di riesame e il Tribunale di Taranto con ordinanza del 9.6.2020 annullava i decreti nei confronti solo di alcuni indagati persone fisiche confermando nel resto i provvedimenti; e) la sola società "2L [OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. proponeva ricorso per Cassazione che veniva accolto con sentenza del 19.1.2021 di annullamento con rinvio; F) nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e "2L [OSCURATO:SOCIETA]" s.r.l. in data 4.3.2021 veniva formulata richiesta di rinvio a giudizio, cui faceva seguito la fissazione dell'udienza preliminare.[OSCURATO:PERSONA], quindi, dichiarava la propria incompetenza a provvedere "con riferimento alla richiesta di misura cautelare reale avanzata dal P.m. in data 14 maggio 2019, limitatamente alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], disponendo la trasmissione degli atti, per competenza, al Tribunale di Taranto in composizione collegiale"; con lo stesso provvedimento disponeva "ad integrazione e modifica dei decreti di sequestro preventivo emessi dal G.i.p. [...] in data 11.3.2020" il sequestro preventivo, sino alla concorrenza di euro 20.304.974,88 del denaro nella disponibilità della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ovvero, in mancanza, il sequestro preventivo per equivalente sino alla concorrenza dello stesso importo, di beni e valori nella disponibilità della predetta società; analogamente provvedeva per il sequestro in via diretta, ovvero per equivalente, per l'importo di euro 1.651.646,40 nei confronti della società 2L [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deducendo con unico motivo la violazione di norme processuali, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. C) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 623, comma 1, lett. A) e 627, comma 2, cod. proc. pen., nonché violazione di legge con riferimento agli artt. 19 e 53 d. Igs. 231/2001; il giudice di rinvio aveva rideterminato la misura del profitto del reato omettendo di adeguarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione quanto alla determinazione del profitto come vantaggio immediato e diretto, in termini di derivazione causale dal reato, dovendosi qualificare la fattispecie contestata come riconducibile allo schema dei reati in contratto. 6. Con memoria depositata il 5 novembre 2021 il difensore ha proposto motivi nuovi di ricorso, osservando che il provvedimento impugnato, oltre ad applicare in modo erroneo il principio di diritto fissato nella sentenza rescindente, aveva omesso di motivare il profilo del periculum in mora, espressamente richiesto anche in ipotesi di confisca alla luce delle statuizioni della sentenza a Sezioni unite n. 36959/2021. In ragione dei vizi così individuati e dell'impossibilità di procedere alla corretta determinazione della misura del profitto, l'ordinanza impugnata doveva quindi essere annullata senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto in difetto di legittimazione.La soc. [OSCURATO:PERSONA] non era parte del giudizio definito con la sentenza di annullamento della Corte di cassazione di cui si lamenta l'errata applicazione quanto al principio di diritto ivi enunciato. Il rinvio, disposto con la sentenza di annullamento, concerneva l'individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda cautelare proposta nei confronti dell'originario ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e, eventualmente, sui profili riguardanti il sequestro che aveva attinto il patrimonio della persona fisica ricorrente. La società non era, dunque, parte del giudizio di rinvio; conseguentemente, non possiede legittimazione a impugnare il provvedimento emesso all'esito del giudizio di rinvio. L'errore compiuto dal giudice di rinvio (che, dopo essersi dichiarato incompetente, ha pronunciato ultra petita valutando il profilo subordinato della determinazione della misura del profitto, sino a modificare i decreti originari di sequestro riducendo il valore del profitto e, quindi, dei beni da sottoporre a sequestro) non determina la legittimazione della società a impugnare il provvedimento; nei confronti della società, infatti, è stato già emesso il decreto di sequestro (che, peraltro, dall'esposizione dello svolgimento del procedimento su riportata, non risulta oggetto di impugnativa da parte della società [OSCURATO:PERSONA], sicché rispetto a quel provvedimento deve ritenersi formato il giudicato cautelare) e solo nei confronti di quel provvedimento la parte è legittimata a proporre istanze (di revoca, eventualmente) ed eventuali atti di impugnazione. Né può ipotizzarsi un effetto estensivo (peraltro neppure dedotto dal ricorrente) della pronuncia di annullamento della Corte di cassazione, in riferimento alle posizioni delle altre parti attinte dai decreti di sequestro che il Venturi ha impugnato per saltum (atteso che «nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, l'estensione degli effetti favorevoli della decisione si verifica a condizione che questa non sia fondata su motivi personali dell'impugnante e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo»: Sez. Unite, n. 19046 del 29/03/2012, Peroni, Rv. 252529 - 01). 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021