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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 38383/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce, con un unico motivo, vizio di motivazione in merito ai rilievi sulla mancata acquisizione di una serie di integrazioni istruttorie e probatorie che avrebbero a suo avviso condotto ad un diverso esito decisorio, essendo stato l'imputato trovato dalle forze dell'ordine nelle immediate vicinanze dell'abitazione in cui era ristretto in regime di detenzione domiciliare e sussistendo, quindi, i presupposti per ritenere il fatto particolarmente lieve; ritenuto che, anche ad ammettere che il ricorrente contesti il giudizio di responsabilità (il tenore del ricorso è confuso), le deduzioni sarebbero generiche, dal momento che non si confrontano con la motivazione della sentenza di primo grado (trattandosi di c.d. doppia conforme, le pronunce formano un unico corpo motivazionale) in cui si rileva che gli operanti trovarono l'imputato, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, sulla pubblica via, senza alcuna giustificazione o plausibile motivo; rilevato che l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa, per difetto del requisito della non abitualità, essendo l'imputato gravato da numerosissimi precedenti, per lo più per reati contro il patrimonio, ma anche da cinque condanne definitive per evasione (cui si aggiunge un'altra, decisa in data odierna); ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente I pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favori della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il rf

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce, con un unico motivo, vizio di motivazione in merito ai rilievi sulla mancata acquisizione di una serie di integrazioni istruttorie e probatorie che avrebbero a suo avviso condotto ad un diverso esito decisorio, essendo stato l'imputato trovato dalle forze dell'ordine nelle immediate vicinanze dell'abitazione in cui era ristretto in regime di detenzione domiciliare e sussistendo, quindi, i presupposti per ritenere il fatto particolarmente lieve; ritenuto che, anche ad ammettere che il ricorrente contesti il giudizio di responsabilità (il tenore del ricorso è confuso), le deduzioni sarebbero generiche, dal momento che non si confrontano con la motivazione della sentenza di primo grado (trattandosi di c.d. doppia conforme, le pronunce formano un unico corpo motivazionale) in cui si rileva che gli operanti trovarono l'imputato, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, sulla pubblica via, senza alcuna giustificazione o plausibile motivo; rilevato che l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa, per difetto del requisito della non abitualità, essendo l'imputato gravato da numerosissimi precedenti, per lo più per reati contro il patrimonio, ma anche da cinque condanne definitive per evasione (cui si aggiunge un'altra, decisa in data odierna); ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente I pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favori della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il rf
Sentenza Cassazione n. 38383/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris