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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 1960

Cassazione n. 26222/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/02/1960 avverso l'ordinanza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se4Ute le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 25 ottobre 2023 della Corte di appello di Roma che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione ex art. 676, comma 1, cod. proc. pen. avverso il provvedimento dell'Il febbraio 2022, con la quale era stata rigettata la domanda di declaratoria di estinzione della multa di euro 103.291,38 di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma del 17 febbraio 2001, definitiva 1'8 gennaio 2002, in ordine ai reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, per i quali lo stesso era stato condannato alla pena detentiva di anni nove di reclusione.

Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il termine di prescrizione della pena pecuniaria (che, ai sensi dell'art. 172, terzo comma, cod. pen., doveva essere quantificato in anni diciotto) non era decorso, avendo avuto l'esecuzione della pena pecuniaria con l'iscrizione a ruolo del debito erariale il 9 giugno 2009 ed essendo stata notificata la relativa cartella esattoriale il 30 settembre 2009.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che, ai sensi degli arti. 219 e 235 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non essendo stato possibile notificare la cartella esattoriale al condannato, in quanto irreperibile per espulsione dal territorio dello Stato, il credito di cui alla pena pecuniaria doveva essere annullato con rimessione degli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili, con conseguente riviviscenza del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 172, secondo comma, cod. pen., decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Secondo il ricorrente, infatti, il mancato perfezionamento dell'attività esecutiva, determinata dall'inerzia degli organi esecutivi, aveva determinato l'applicazione dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., con il decorso del termine decennale ivi previsto.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, non venendo in conto né il modo - coattivo o spontaneo - in cui tale inizio ha avuto luogo né le successive concrete tempistiche dell'esecuzione medesima (Sez. 1 n. 22312 dell'8/07/2020 Vitobello, Rv. 279453).

Nel caso in esame come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione, l'esecuzione aveva già avuto inizio con l'iscrizione a ruolo del debito u relativo alla pena pecuniaria,e con la successiva notificazione al debitore della cartella esattoriale, avvenuta il 30 settembre 2009 con modalità che questa Corte ha già ritenuto idonee (Sez. 1, n. 19336 del 24/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240310 e Sez. 5 civ. n. 9/02/2007, Rv. 596837).

Tali adempimenti hanno impedito la maturazione della prescrizione, essendo intervenuti prima della decorrenza del termine v4g prescritto per legge.

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/02/1960 avverso l'ordinanza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se4Ute le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 25 ottobre 2023 della Corte di appello di Roma che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione ex art. 676, comma 1, cod. proc. pen. avverso il provvedimento dell'Il febbraio 2022, con la quale era stata rigettata la domanda di declaratoria di estinzione della multa di euro 103.291,38 di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma del 17 febbraio 2001, definitiva 1'8 gennaio 2002, in ordine ai reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, per i quali lo stesso era stato condannato alla pena detentiva di anni nove di reclusione. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il termine di prescrizione della pena pecuniaria (che, ai sensi dell'art. 172, terzo comma, cod. pen., doveva essere quantificato in anni diciotto) non era decorso, avendo avuto l'esecuzione della pena pecuniaria con l'iscrizione a ruolo del debito erariale il 9 giugno 2009 ed essendo stata notificata la relativa cartella esattoriale il 30 settembre 2009. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che, ai sensi degli arti. 219 e 235 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non essendo stato possibile notificare la cartella esattoriale al condannato, in quanto irreperibile per espulsione dal territorio dello Stato, il credito di cui alla pena pecuniaria doveva essere annullato con rimessione degli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili, con conseguente riviviscenza del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 172, secondo comma, cod. pen., decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Secondo il ricorrente, infatti, il mancato perfezionamento dell'attività esecutiva, determinata dall'inerzia degli organi esecutivi, aveva determinato l'applicazione dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., con il decorso del termine decennale ivi previsto.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, non venendo in conto né il modo - coattivo o spontaneo - in cui tale inizio ha avuto luogo né le successive concrete tempistiche dell'esecuzione medesima (Sez. 1 n. 22312 dell'8/07/2020 Vitobello, Rv. 279453). Nel caso in esame come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione, l'esecuzione aveva già avuto inizio con l'iscrizione a ruolo del debito u relativo alla pena pecuniaria,e con la successiva notificazione al debitore della cartella esattoriale, avvenuta il 30 settembre 2009 con modalità che questa Corte ha già ritenuto idonee (Sez. 1, n. 19336 del 24/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240310 e Sez. 5 civ. n. 9/02/2007, Rv. 596837). Tali adempimenti hanno impedito la maturazione della prescrizione, essendo intervenuti prima della decorrenza del termine v4g prescritto per legge. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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