CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43672/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Palermo del 22/02/2021 che, in parziale riforma di quella del Tribunale di Agrigento, previa riqualificazione del fatto di cui al capo 1) ai sensi degli artt. 110-416 cod. pen., ha confermato la penale responsabilità degli imputati in ordine ai delitti di sequestro di persona (capi 2A, 2B e 2C) e di violazione della legge immigrazione (capo 4), riducendo la pena inflitta in primo grado ad anni ventuno e mesi undici di reclusione, nonché li ha condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Al riguardo, deducono: 1.1. vizio di motivazione in ordine all'attendibilità del narrato delle parti civili. Si lamenta che la Corte di merito, a fronte di specifica censura mossa con l'atto di appello con cui si evidenziavano plurimi elementi di inattendibilità del dichiarato delle persone offese, abbia reso una motivazione tautologica, limitandosi a richiamare i contenuti della decisione di primo grado. In particolare, si era omesso di valutare: - l'esito (processuale) che aveva escluso la veridicità delle accuse mosse dalle persone offese (con la sola eccezione dell'Audin) nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato assolto; - il contrasto tra quanto affermato dal Checjk ed il Kassoum, avendo il primo riferito di avere appreso talune circostanze dal secondo (si trattava delle violenze subite nel corso del trattenimento in Libia presso la [OSCURATO:PERSONA]), il quale, invece, aveva escluso di averne parlato prima di essere sentito con gli altri; - l'omesso riconoscimento dell'Uzor e dello [OSCURATO:PERSONA] in sede di ricognizione ad opera del [OSCURATO:PERSONA], il quale, invece, al processo ne aveva persino descritto compiti e ruoli all'interno della [OSCURATO:PERSONA], assumendo che fossero agli ordini del Nnodum (l'[OSCURATO:PERSONA] era stato peraltro assolto perché mai stato all'interno della [OSCURATO:PERSONA]), Né le violenze accertate sulle persone offese potevano assumere rilievo quale valida conferma del narrato, in quanto prive, in ragione della dinamica e successione temporale dei fatti, di carattere individualizzante. Infine, si erano disattese le dichiarazioni liberatorie dei numerosi testi a difesa. Peraltro, del tutto carente ed assertiva era anche la motivazione con cui la Corte di merito aveva cercato di sminuire l'esito assolutorio del coimputato ([OSCURATO:PERSONA]) sulla tenuta delle dichiarazioni accusatorie delle persone offese, adducendo che, in realtà, una sola di queste lo aveva additato di essere uno degli aguzzini. In realtà, anche altra persona offesa (il [OSCURATO:PERSONA]), aveva mosso accuse all'[OSCURATO:PERSONA] ed il Kassoum lo aveva comunque collocato all'interno della [OSCURATO:PERSONA], circostanza invece esclusa al processo e costituente il motivo dell'assoluzione. 2. contraddittorietà, travisamento della prova e manifesta illogicità della sentenza con riguardo alle prove a discarico. Si lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata laddove, pur avendo attribuito al dichiarato dei testi a difesa pari attendibilità di quello dei testi di accusa, aveva omesso di confrontarsi sulle circostanze dai primi riferite aventi valenza a discarico, quali, in particolare, l'assenza di violenze perpetrate all'interno della [OSCURATO:PERSONA] e ad opera degli imputati (il riferimento è soprattutto al propalato del pastore Promise che raccoglieva le confessioni dei migranti). La motivazione resa per disattendere la portata del dichiarato era illogica, avendo la Corte fatto riferimento ad un'ipotetica possibilità che gli episodi di violenza descritti dalle persone offese si fossero verificati quando i testi a difesa si trovavano lontano (e dunque in altra parte del campo), tenuto conto delle notevoli dimensioni del campo e del numero dei migranti ivi presenti. Tale argomento si poneva in contrasto oltre che con quanto riferito dai testi a difesa, i quali avevano escluso di avere mai assistito a violenze in ogni parte del campo e ad opera degli imputati, nonché con l'assunto accusatorio che in quel campo venivano perpetrate violenze proprio in ragione del sovraffollamento. Inoltre, travisato era stato il contenuto della deposizione del teste a difesa [OSCURATO:PERSONA], laddove quanto da costui dichiarato - ossia che nella [OSCURATO:PERSONA], luogo recintato, si trovavano ristretti nigeriani e senegalesi come prigionieri - era stato erroneamente riferito alla [OSCURATO:PERSONA], anziché ad altro luogo, la cd. [OSCURATO:PERSONA], per come invece dichiarato dal teste nel corso del suo esame. Analogamente con riguardo alle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale non aveva mai riferito, contrariamente a quanto affermato in sentenza, di avere indicato la [OSCURATO:PERSONA] come luogo recintato. 3. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (artt. 630, comma 2 cod. pen. e 27 Cost.) e vizio di motivazione con riguardo ai presupposti configuranti il sequestro di persona aggravato dall'evento morte dei sequestrati. Si censura l'applicazione in termini di responsabilità oggettiva dell'ipotesi contestata, quale delitto aggravato dall'evento attribuito al soggetto agente in forza del mero nesso di causalità materiale, in assenza di qualsiasi substrato psichico di colpevolezza. Difettava, poi, un nesso di causalità tra la condotta degli imputati e l'evento morte, neppure per colpevole inerzia, considerate le circostanze ambientali in cui si sono svolte le azioni. 4. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., stante l'assenza di un ruolo di rilievo, in ragione delle mansioni di carattere secondario che gli imputati avrebbero svolto nella [OSCURATO:PERSONA], ritenuti dalla stessa sentenza di primo grado "sicuramente lontani dai trafficanti libici". 2. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 06/09/2022, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Con memoria in data 28/10/2021, la difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione degli imputati, in quanto il difensore proponente ha agito in forza di una procura a ricorrere avente carattere generico e rilasciata prima dell'emanazione del provvedimento impugnato. Lamenta, poi, l'inammissibilità del ricorso in quanto le censure svolte sono inerenti a profili di merito non scrutinabili in sede di legittimità. 4. Con nota di conclusioni in data 3/10/2022, la difesa degli imputati ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che i ricorsi vadano rigettati essendo i motivi manifestamente infondati, non consentiti ovvero infondati. 2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione, avanzata dal difensore delle parti civili, di inammissibilità del ricorso per cassazione sul rilievo dell'assenza del rilascio, da parte degli imputati, di una specifica nomina al loro difensore che sia successiva all'atto impugnato e che allo stesso faccia specifico ed espresso riferimento. Si tratta di un'eccezione che, per come precisato dalla stessa difesa proponente, si fonda sul richiamo dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, disciplina di carattere speciale che, attenendo ai ricorsi civili proposti in materia di immigrazione, non può trovare generale applicazione in altro ramo dell'ordinamento processuale, diversamente caratterizzato e regolato dal principio dell'unicità e continuità della difesa laddove la nomina sia stata ritualmente rilasciata anche per i giudizi di merito ad un avvocato cassazionista, con la precisazione che la stessa debba intendersi anche per la proposizione del ricorso per cassazione, in conformità a quanto espressamente prescrive l'art. 613, comma 2, cod. proc. pen. Né il difensore proponente l'eccezione ha specificato, né tantomeno allegato, che la nomina rilasciata per i giudizi di merito fosse stata in precedenza conferita ad avvocato non cassazionista (circostanza da escludersi in ragione degli atti risultando l'avv. [OSCURATO:PERSONA] cassazionista e presente nel merito) ovvero fosse carente quanto all'indicazione della fase di legittimità. 3-4. Venendo ai primi due motivi di ricorso, infondata è la censura mossa in ordine alla corretta valutazione del compendio a carico e a discarico. La difesa, infatti, (legittimamente), mediante una parcellizzazione delle dichiarazioni delle diverse persone offese tende a sminuirne la necessaria pregnanza contenutistica. Entrambe le Corti di merito, invece, in ossequio ai criteri dettati da questa Corte, hanno proceduto ad una valutazione unitaria delle molteplici fonti di prova dichiarative, saggiandone l'intrinseca e l'estrinseca credibilità attraverso una rigorosa verifica, alla luce degli altri elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale che risultano puntualmente vagliati. Si è anzitutto escluso, in ragione dei tempi e modalità dell'assunzione delle informazioni, che le dichiarazioni accusatorie fossero state concordate ovvero non fossero spontanee. Al riguardo, si precisa, richiamando quanto riferito dai testi di PG, che le persone offese erano giunte a Lampedusa il giorno prima degli imputati, non erano partiti insieme dalle coste libiche, si trovavano in imbarcazioni differenti e per una pura coincidenza dovuta alle modalità di soccorso in mare e dalla scelta di sbarcare dallo stesso posto e cioè Lampedusa, si erano ritrovate, unitamente ad una moltitudine di persone, con i loro carcerieri. Inoltre, risulta che le prime dichiarazioni vennero assunte attraverso un mediatore culturale ed eseguendo i necessari rilievi fotografici al fine di attestare la presenza di ecchimosi o lesioni conseguenti alle percosse ed aggressioni subite nel corso della carcerazione in Libia, alcune delle quali ancora ben visibili e recenti. Si tratta di circostanze logicamente dimostrative di come l'accusa mossa tragga origine da un pregresso vissuto di cui ciascuna parte offesa ha riferito sin da subito il contenuto in assenza di qualsiasi induzione. Inoltre, si sono evidenziati plurimi elementi intrinseci di conferma del narrato a cagione della coincidenza di circostanze rilevanti del fatto, tra le quali sono state indicate le ragioni della presenza in Libia, riconducibili alla generale tragedia del fenomeno migratorio o della ricerca di lavoro; le condizioni della [OSCURATO:PERSONA], quale vera e propria prigione di notevoli dimensioni ove erano costretti moltissimi migranti, controllata da soggetti armati e la condizione di privazione della libertà in cui versavano i soggetti ivi ristretti; le condizioni dei prigionieri, le richieste di riscatto, le violenza subite e perpetrate; l'organizzazione deputata al controllo del luogo, caratterizzata dalla presenza di guardie armate, con sanzioni in caso di fuga e la presenza di arabi, verosimilmente libici, armati che gestivano le attività di controllo e sorveglianza coadiuvati da guardiani di colore che intervenivano in caso di sommosse e fughe. Quanto, poi, alla genuinità, assume rilievo la convergenza del nucleo essenziale delle accuse mosse dalle persone offese agli imputati, additati di essere stati i loro carcerieri nel periodo di costretta permanenza presso la [OSCURATO:PERSONA] in Libia, in ossequio all'orientamento di questa Corte secondo cui in caso di più chiamate convergenti (le persone offese sono state, infatti, sentite in modo garantito alla presenza di un legale quali possibili indagati di reati connessi in materia di immigrazione), i riscontri esterni possono anche consistere nella circostanza che le dichiarazioni riconducano, anche se in modo non sovrapponibile, il fatto all'imputato, essendo sufficiente la confluenza su comportamenti riferiti alla sua persona e alle imputazioni a lui attribuite, cioè l'idoneità delle dichiarazioni a riscontrarsi reciprocamente nell'ambito della cosiddetta "convergenza del molteplice" (Sez. 1, n. 31695 del 23/06/2010, Rv. 248013 - 01). La circostanza, poi, per come evidenziato dalla difesa, che una o più circostanze siano state riferite da alcuni e non da altri, non incide sulla tenuta della motivazione resa, in quanto in tema di valutazione di una pluralità di prove testimoniali destinate a ricomporre il medesimo fatto, la valenza probatoria di ciascuna dichiarazione non è compromessa dal fatto che una o più circostanze siano riferite da alcuni testimoni e non da altri, quando vi sia la prova che le fonti orali, presenti sul luogo del delitto, non abbiano avuto tutte la completa o la medesima percezione di tutti i segmenti della concorsuale azione delittuosa, per i tempi e i modi di sviluppo della vicenda. (Fattispecie relativa all'omicidio di due migranti, gettati in mare durante la traversata notturna dalle coste libiche a quelle italiane, in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che, nella ricostruzione unitaria del fatto, ha ricondotto le minime divergenze del narrato dei testi alla differente situazione percettiva soggettiva, influenzata dal clima di confusione, concitazione e paura per la propria incolumità e dalle condizioni psico-fisiche di estrema difficoltà in cui versavano). (Sez. 5, n. 15669 del 24/02/2020, Rv. 279162 - 01); Sez. 1, n. 34473 del 27/05/2015, Rv. 264276 - 01). Si tratta di un principio di cui le Corti di merito hanno fatto corretta applicazione anche nel ritenere non decisiva la circostanza introdotta dai testi della difesa sull'esclusione di avere assistito a violenze perpetrate all'interno del campo, in particolare ad opera degli imputati, essendosi, al riguardo, precisato, con motivazione non affatto illogica e aderente alla situazione fattuale per come ricostruita nel processo, che, stante la notevole estensione del campo ed il fatto che lo stesso ospitava migliaia di persone suddivise anche in fabbricati, era ben possibile che gli episodi di violenza si fossero verificati quando i testi di difesa si trovavano lontano, in altro luogo, anche tenuto conto che proprio la presenza di una moltitudine di immigrati esigeva logicamente un nutrito gruppo di "controllori", compito, dunque, affidato anche a soggetti differenti dagli imputati. A conferma di ciò, del resto, può leggersi la pagina 52 della sentenza 4d primo grado, ove lo stesso teste a difesa Osarumwense precisa di non poter riferire su ciò che facevano gli imputati poiché risiedeva nella parte opposta della [OSCURATO:PERSONA], luogo descritto come molto grande che conteneva più di mille persone. Inoltre, tra gli elementi confermativi del dichiarato, si è anzitutto richiamata la circostanza che la tipologia delle ferite riscontrate sulle persone offese non fosse databile e, dunque, che non fossero causate da bruciature dovute al carburante usato nella traversata; inoltre, che le ferite fossero risalenti ad un tempo superiore ai quindici giorni, grosso modo coincidente con il periodo di permanenza nei campi libici. Spiccato rilievo assume, poi, l'ammissione degli imputati, captata nel corso di una conversazione presso i locali della Questura, di avere svolto le funzioni di guardiani proprio presso la [OSCURATO:PERSONA], circostanza peraltro confermata anche da alcuni testi di difesa, anche se con l'esclusione, come sopra evidenziato, del compimento di atti di violenza. Si tratta, infatti, di un elemento di coincidenza che attiene proprio allo svolgimento di quell'incarico a cagione del quale le persone offese hanno riferito di avere subito le violenze e le vessazioni denunciate. [OSCURATO:PERSONA] di merito, poi, non si sono limitate ad apprezzare la valenza indiziaria del dato solo in punto di significativa convergenza con il narrato dei testi di accusa, ma lo hanno anche calato nell'ambito di un notorio - anche ricostruito in forza dell'esito di procedimenti giudiziari aventi autorità di cosa giudicata e delle molteplici dichiarazioni acquisite anche provenienti dai testi della difesa - secondo cui tali strutture in Libia sono deputate ad operare quali veri e propri luoghi di prigione e/o di concentramento di coloro che fanno parte dei flussi migratori dai Paesi del nord-Africa e sub-sahariani, siano questi migranti "volontari", sia lavoratori in Libia, i quali risultano in balia di più bande armate capeggiate per lo più da libici che operano indistintamente le une dalle altre rendendo i migranti, volontari o meno, vittime di reiterati rapimenti e costretti a pagare più riscatti. In tali strutture i migranti sono sottoposti, tramite anche i familiari, alla richiesta di pagamento di un riscatto (che comunque comporta la liberazione ma l'avviamento del rapito verso le coste europee), che può essere fornito anche dalle famiglie, ma che può essere anche guadagnato attraverso la prestazione di attività lavorativa anche fuori dal campo o, in taluni casi, attraverso la collaborazione con i carcerieri, ai fini di essere poi liberati mediante avviamento verso le coste Europee. Di conseguenza, del tutto logico e coerente con la premessa ricostruttiva operata dalle sentenze di merito, è avere ritenuto che: in tali centri, alla luce dell'elevatissimo numero di migranti ivi costretti, vi fosse l'uso della violenza, spesso brutale ed indiscriminata, potendosi solo in tal modo controllare, ad opera di un numero ristretto di persone che gestisce tali strutture, un enorme massa di migranti che, a causa dell'ansia e della paura, sono costrette ad ubbidire; che tra gli stessi migranti vengano reclutati soggetti destinati a svolgere il compito di guardie armate, in cambio di un abbuono o di una riduzione del riscatto o del prezzo della traversata. Ma il coinvolgimento operativo degli imputati nella struttura viene ulteriormente rafforzato anche da due ulteriori dati di fatto: gli imputati, descritti con corporatura robusta, sono di na2:ionalità nigeriana, caratteristica che li rende adatti a sorvegliare proprio una massa di migranti provenienti dalle Regioni limitrofe alla Nigeria e con questa in conflitto, quali appunto la Costa d'Avorio ed il Camerum, Paesi ai quali appartengono le persone offese; gli imputati si erano, poi, imbarcati alla volta della Coste italiane in luoghi e in tempi diversi rispetto alle persone offese. Pertanto, non affatto illogico è l'averne ricavato che tale comportamento fosse finalizzato a non correre il rischio di farsi riconoscere una volta giunti in Italia. Va, infine, escluso che possa assumere decisiva interferenza nella tenuta della motivazione di condanna degli odierni ricorrenti l'assoluzione in primo grado dell'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Le sentenze di merito hanno, infatti, escluso che riguardo tale imputato sussista analoga convergenza dichiarativa e probatoria del tipo di quella accertata con riferimento agli odierni ricorrenti. L'unico teste, infatti, che li addita di atti di violenza è [OSCURATO:PERSONA], per come rilevato dalle sentenze di merito (vedi pag. 64 di quella di primo grado), in quanto il Chejck lo riconosce indirettamente su indicazione del primo e [OSCURATO:PERSONA] afferma, al pari dell'altro teste indicato nel ricorso a pag. 11 dalla difesa (si tratta dell [OSCURATO:PERSONA]), di non averlo mai visto porre in essere atti violenti (in senso conforme il Tribunale, vedi pag. 32). Inoltre, a discarico del coimputato vi sono sia elementi di prova documentali che attesterebbero il pagamento di un riscatto ad opera dei suoi familiari che la convergenza dei testi a difesa i quali, pur affermando qualcuno di averlo visto transitare per la [OSCURATO:PERSONA] e poi imbarcarsi con gli altri due imputati, ne esclude una permanenza temporale significativa, oltre che il concorso nelle violenze denunciate. L'indicazione, pertanto, ad opera del giudice del merito, di una significativa compresenza di elementi a discarico aventi contenuto individualizzante e differenziale rispetto alle posizioni di carattere attivo e partecipativo attribuite ai correi, in uno con la declinazione di ulteriori e convergenti elementi di prova a sostegno del convergente dichiarato accusatorio, rende non censurabile in questa sede la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato, per un verso, l'assoluzione dell'[OSCURATO:PERSONA] e, per altro, la condanna degli odierni imputati, anche in considerazione del principio affermato da questa Corte secondo cui, in tema di prova testimoniale, trova applicazione il principio della "scindibilità" della valutazione, da intendersi nel senso che il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e, nel contempo, disattendere altre parti di essa. Tuttavia, in siffatte ipotesi, il giudicante deve dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni che lo hanno indotto a tale diversa valutazione, e deve anche chiarire i motivi per i quali tale diversa valutazione non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova (Sez. 6, n. 7900 del 22/04/1998, Rv. 211376 - 01; Sez. 6, n. 10625 del 16/10/1992, Palmucci, Rv. 192149; Se? 1, n. 8123 del 09/04/1991, Belfiore, Rv. 188046; Sez. 4, n. 10949 del 27/09/1982, Trenti, Rv. 156169; Sez. 4, n. 27566 del 14/01/2022). In conclusione, tutto ciò considerato, la Corte di appello, conformemente al giudice di primo grado, ha offerto congrua motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento della pronuncia di responsabilità degli imputati ricostruendo in modo dettagliato le argomentazioni e gli elementi probatori da cui è sl:ata concretamente desunta la piena partecipazione degli imputati alle azioni criminose ricoprendo essi il ruolo di sorveglianti all'interno della struttura denominata "[OSCURATO:PERSONA]" ed avendo compiuto plurimi atti di violenza nei confronti dei migranti ivi reclusi. La Corte di appello ha, infatti, compiutamente esaminato, respingendole con ampie e lineari argomentazioni, tutte le censure difensive in punto di credibilità delle persone offese delle quali ha motivatamente riconosciuto la attendibilità sia intrinseca che estrinseca. Non ha, inoltre, mancato di vagliare le segnalate difformità tra le dichiarazioni delle persone offese e quelle dei testi della difesa, mentre le deduzioni difensive finiscono, per lo più, nel prospettare un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio, sollecitando una rivisitazione dei fatti riservata al giudice di merito e preclusa a questa Corte di legittimità. Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. 4. Inammissibile è, invece, la censura di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (artt. 630, comma 2, cod. pen. e 27 Cost.) e vizio di motivazione con riguardo ai presupposti configuranti il sequestro di persona aggravato dall'evento morte dei sequestrati, in difetto del necessario coefficiente psichico. Si tratta, infatti, di doglianza che - sotto tale profilo - non risulta essere stata affrontata in modo specifico con il motivo di appello (vedi rispettivamente pag. 27 e pag. 28 dei relativi atti) ove si è censurata, genericamente, l'attendibilità delle fonti di prova poste a carico degli imputati. Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non specificamenl:e devolute alla sua cognizione (Sez. 5, sent. n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745). Peraltro, la risoluzione della questione, proprio in ragione degli elementi declinati dai ricorrenti che hanno fatto riferimento alle circostanze ambientali del caso ed al ruolo svolto da ciascun imputato, involge necessariamente accertamenti di fatto, estranei al giudizio di legittimità. E tanto a prescindere dalla lettura costituzionalmente orientata che sembra trarsi dalle sentenze di merito, ove la derubricazione del reato dal terzo al secondo comma si accompagna comunque all'indicazione di elementi dimostrativi di uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, affermandosi in tal modo la necessaria presenza anche di un coefficiente di colpevolezza. 5. L'ultimo motivo di ricorso in ordine al contributo di minima importanza si presenta manifestamente infondato. Ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., la valutazione si risolve in un esame volto ad accertare se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale delriter" criminoso (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Rv. 280081 - 01). La Corte di appello ha valorizzato, ai fini della esclusione dell'attenuante, l'attività di sorveglianza ed i gravi atti di violenza compiuti dagli imputati evidenziando così il ruolo non affatto marginale degli stessi nell'ambito di un'attività criminosa di base avente anche carattere organizzato e in relazione alla quale assumevano causale rilievo i contributi dati. 6. In conclusione, i ricorsi debbono essere rigettati. Consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali, nonché, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ammesse al patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 DPR n. 115/2002. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanz