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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43139/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (11 Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel quale il difensore si duole, al primo motivo del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.

Igs. n. 159 del 2011, e al secondo motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Lecce con la sentenza impugnata.

Invero, detta pronuncia, a p. 2, evidenzia, conformemente al primo giudice, che l'acquisto di sigarette non costituisce una comprovata necessità tale da poter giustificare una violazione degli obblighi imposti da una misura di prevenzione; inoltre, che se si fosse trattato di comprovata dipendenza certamente [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto esibire documentazione utile al riguardo, il che non è avvenuto; infine, che il fatto che non avesse provveduto a notiziare preventivamente l'autorità competente ne conferma la mala fede.

La stessa pronuncia, sempre a p. 2, sottolinea che non esistono elementi positivi per il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, alla luce dei plurimi e gravi precedenti penali da cui [OSCURATO:PERSONA] è gravato, e che la pena inflitta di mesi quattro di arresto appare equa, tenuto conto di tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (11 Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel quale il difensore si duole, al primo motivo del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011, e al secondo motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Lecce con la sentenza impugnata. Invero, detta pronuncia, a p. 2, evidenzia, conformemente al primo giudice, che l'acquisto di sigarette non costituisce una comprovata necessità tale da poter giustificare una violazione degli obblighi imposti da una misura di prevenzione; inoltre, che se si fosse trattato di comprovata dipendenza certamente [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto esibire documentazione utile al riguardo, il che non è avvenuto; infine, che il fatto che non avesse provveduto a notiziare preventivamente l'autorità competente ne conferma la mala fede. La stessa pronuncia, sempre a p. 2, sottolinea che non esistono elementi positivi per il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, alla luce dei plurimi e gravi precedenti penali da cui [OSCURATO:PERSONA] è gravato, e che la pena inflitta di mesi quattro di arresto appare equa, tenuto conto di tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobr
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