CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 15826/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 5/12/2018, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui agli artt.624 e 625 n.2 cod. pen/accertato in Palermo il 5 maggio 2016 e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, calcolata la diminuente per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena sospesa di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, posto che la sentenza impugnata fa riferimento a fatti diversi da quelli contestati nel capo di imputazione e a un imputato diverso dal ricorrente. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondatamente proposto in quanto, con evidenza, alla corretta intestazione della sentenza è stata allegata una motivazione che fa riferimento a fatti, soggetti e circostanze che nulla hanno a che vedere con i fatti indicati nel capo d'imputazione e nella motivazione di primo grado. 2. L'ammissibilità del ricorso consente di accedere al rilievo del difetto della condizione di procedibilità, confermata dalla dichiarata intenzione dell'Ente erogatore di energia elettrica, in persona di legale rappresentante, di rinunciare al diritto di sporgere querela, come da missiva allegata alla comunicazione inviata in data 8 marzo 2023 dalla [OSCURATO:PERSONA]Salaria. Il rilievo è dirimente nel caso di specie, considerato che difetta la contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art.625, comma 1 n.7, cod. pen., anche con riferimento all'ipotesi ancora perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art.2, comma 1 letti), d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio per difetto di querela ai sensi dell'art.624 cod. pen. come modificato ad opera del d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 23 marzo 2023 Il C