CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 04485/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ( 7S ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19008/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difende per legge - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al controricorso - controricorrente - N. 19008/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, n. 14/2021 depositata in data 18.1.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 9.11.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Sardegna, pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 739/2018 della C.T.P. di Cagliari proposto dall'[OSCURATO:PERSONA], nonché dai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarò l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in ragione della definizione agevolata della pretesa impositiva dell'Agenzia delle Entrate (derivante da avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP nei confronti dell'Associazione, nonché da altrettanti avvisi di accertamento per IRPEF riguardo ai soci), definizione richiesta ed ottenuta dai soci stessi; in particolare, il giudice d'appello osservò che la declaratoria di cessazione della materia del contendere doveva necessariamente estendersi anche all'Associazione - benché la definizione agevolata fosse stata chiesta dai soci - "in ragione dell'unitarietà della rettifica che è alla base dell'accertamento" effettuato dall'Agenzia delle Entrate, tenuto anche conto del fatto che la stessa Associazione non aveva sollevato eccezioni diverse da quelle dei soci; avverso detta sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; l'[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; considerato che: N. 19008/21 R.G. - a seguito della proposta del Consigliere relatore per la decisione del ricorso per come comunicato alle parti, la Sez. VI-T ha deciso all'esito dell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; tuttavia, prima della pubblicazione della relativa ordinanza, la controricorrente ha fatto pervenire istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022; Ritenuto che: - debba quindi prendersi atto dell'istanza di cui sopra, con conseguente rinvio a nuovo ruolo, restando il processo sospeso fino al 10.7.2023, in attesa che l'Agenzia delle Entrate adotti le proprie determinazioni nel termine previsto dalla legge; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 9.11.2022 e, all'esito di