CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 28156/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 854-2021 proposto da: A.S.P. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 401/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 18/06/2020 R.G.N. 129/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] SSN Omessa graduazione funzioni [OSCURATO:PERSONA] al ricorso R.G.N.854/2021 Cron. Rep. Ud.26/09/2023 CC il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Palermo, in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva integralmente respinto le domande ed ha condannato l’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento a corrispondere agli appellanti, tutti dirigenti medici, le somme indicate nel dispositivo della pronuncia, a titolo di risarcimento del danno derivato dalla mancata graduazione delle funzioni dirigenziali, che aveva impedito la corresponsione della componente variabile dell’indennità di posizione. 2. Per la cassazione della sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, ai quali non hanno opposto difese i litisconsorti indicati in epigrafe, rimasti intimati. 3. L’Ufficio della Procura Generale ha concluso, ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., per il rigetto del ricorso. 4. Con atto dell’11 settembre 2023, sottoscritto dal difensore e dal legale rappresentante pro tempore dell’[OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. 5. La rinuncia è rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione. 6. La mancata costituzione degli intimati esime dal provvedere sulle spese. 7. Non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1- quater d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile nei soli casi di rigetto, improponibilità o di originaria inammissibilità del ricorso (Cass.n. 19560/2015). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così de