CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 01018/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di PALERMO, con decreto deciso nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]-dep. 24/06/2020, disponeva la parziale riforma del decreto del TRIBUNALE di AGRIGENTO-sez. misure di prevenzione in data 17/12/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], e per l'effetto, rispetto all'originario decreto di primo grado, manteneva la confisca dei seguenti beni: - fabbricato in FAVARA (AG) c.da [OSCURATO:PERSONA], nominativamente intestato ad [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], acquistato con atto notarile del 10/04/2007; - fabbricato in [OSCURATO:PERSONA] (ME) ctrada Porticato, nominativamente intestato ad [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], acquistato con atto notarile del 10/04/2007; - fabbricato in AGRIGENTO via delle Agavi n. 2, nominativamente intestato ad [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], acquistato con atto notarile del 6/07/2009. Revocava la confisca, e disponeva la restituzione agli aventi diritto, di tutti gli altri beni immobili e mobili ancora in sequestro. 2. Il decreto di appello sintetizzava l'iter del procedimento in primo grado, la prima pronuncia di appello e l'annullamento con rinvio disposto dalla Sesta Sezione penale di questa S.C. con sentenza n. 49741 di 12/09/2017. Tale pronuncia era intervenuta a seguito dei ricorsi del PROCURATORE GENERALE della CORTE peloritana e dei difensori del proposto [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi famigliari, terzi interessati, e aveva accolto il ricorso del rappresentante della pubblica accusa, con annullamento del decreto impugnato, quanto alla restituzione, disposta dalla Corte di Appello, di parte dei beni confiscati in primo grado, e il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] quanto alla confisca del fabbricato intestato alla stessa [OSCURATO:PERSONA]', rigettando per il resto tutti gli altri ricorsi perché infondati. 3. Il primo tema sottoposto alla attenzione della S.C. era stato quello dell'ambito di estensione del decreto di primo grado e del primo decreto di appello quanto alla tipologia della pericolosità sociale attribuita ad [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], se meramente generica o se invece da qualificare in relazione all'appartenenza ad associazione mafiosa: la Cassazione aveva concluso per confermare l'attribuzione a costui di una pericolosità qualificata, pur se non più attuale. Il TRIBUNALE di AGRIGENTO, con decreto del 17 dicembre 2014, aveva infatti applicato ad [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata i quattro anni e aveva disposto la confisca su immobili, veicoli, quote sociali, complessi aziendali, disponibilità bancarie e polizze assicurative intestati ai congiunti dello stesso [OSCURATO:PERSONA]', ritenuto attualmente pericoloso in quanto indiziato di far parte della associazione di tipo mafioso [OSCURATO:PERSONA] operante nell'agrigentino. Nella sua prima pronuncia la CORTE di APPELLO aveva invece revocato per mancanza di attualità la misura personale e aveva limitato la confisca soltanto ad alcuni beni, terreni, fabbricati e quote di partecipazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. 4. La S.C. aveva quindi data per definitivamente accertata la natura della pericolosità attribuita all'[OSCURATO:PERSONA]' e, prendendo in esame i motivi di ricorso del Procuratore generale, aveva ricordato che la CORTE di PALERMO, a differenza del TRIBUNALE di primo grado, aveva escluso il carattere di attualità della pericolosità qualificata, aveva delimitato il periodo di esistenza e operatività della stessa dal 1988 agli anni 1996/97, e aveva revocato la confisca di tutti quei beni e cespiti che erano risultati acquistati al di fuori e oltre il periodo suddetto: a tale conclusione essa era pervenuta spiegando che la motivazione del primo decreto della CORTE di APPELLO aveva segnalato che i rapporti di [OSCURATO:PERSONA]' con l'associazione mafiosa si erano collocati in epoca assai risalente nel tempo, alla prima metà degli anni 1990, erano intrattenuti con il solo Salvatore FRAGAPANE e con altre persone che erano poi state per lungo tempo detenute e condannate a lunghe pene detentive, in un contesto di mancata affiliazione formale di [OSCURATO:PERSONA]' all'associazione stessa, e di assenza di indicazioni di una qualche condotta attiva e/o di qualche contributo causalmente rilevante alla vita e alla operatività della stessa. In tal modo, il mero e certo perdurare della vita della associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA] non era stato in sé elemento sufficiente per dimostrare l'attuale e perdurante inserimento, sia pure a livello di mera appartenenza, del proposto alla stessa. 5. La S.C. aveva invece accolto il ricorso del PROCURATORE GENERALE di PALERMO, con riferimento alla confisca, poiché il primo decreto della CORTE di APPELLO aveva delimitato temporalmente il periodo di accertata pericolosità e aveva mantenuto la confisca di prevenzione esclusivamente su beni e attività ricadenti in detto periodo, ordinando invece la revoca della misura patrimoniale su quelli non acquisiti negli anni di riferimento. In ciò, ad avviso del Giudice di legittimità, la CORTE palermitana si era discostata dall'orientamento affermato nella pronuncia a Sezioni Unite 26/6/2014 n. 4880 imp. [OSCURATO:PERSONA]. 262605, che, con riferimento al tema della misura patrimoniale di prevenzione per i soggetti ritenuti pericolosi qualificati, ha sancito il dovere del Giudice di accertare se la pericolosità sociale investa l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale e un termine finale di essa, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato. Riguardo ad [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], per la S.C. la delimitazione temporale della pericolosità qualificata nei termini indicati non costituiva un elemento sufficiente per dedurre, automaticamente e di per sé, la confiscabilità dei soli beni acquistati nel periodo stesso, poiché erano emersi dalla complessiva valutazione della posizione economica e finanziaria del proposto livelli di sproporzione patrimoniale anche dopo la cessazione del periodo di pericolosità, con acquisti, spese e consumi, riferibili ai beni e alle attività oggetto di confisca in primo grado, che non erano risultati congrui rispetto ai redditi e alle entrate "ufficiali", né potevano giustificarsi con i proventi di evasione fiscale. Era venuto fuori altresì il perdurare, pur dopo il periodo di accertata pericolosità, di rendite di posizione direttamente conseguenti agli illeciti arricchimenti avvenuti nel periodo nel quale il proposto era stato sicuramente appartenente alla associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA], con la necessità di eliminare dal circuito economico beni e attività "inquinati" nella loro origine e nella loro causa prima. La S.C. aveva pertanto annullato il decreto della CORTE di PALERMO sul punto della confiscabilità dei beni da essa effettivamente restituiti, con rinvio per valutare se anche gli altri beni e le altre attività confiscate in primo grado, successivamente restituite, fossero suscettibili di ablazione nei termini prima indicati. 6. La S.C. aveva quindi rigettato i ricorsi presentati dai terzi interessati, con le eccezioni prima enunciate e con l'ulteriore eccezione del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' e di [OSCURATO:PERSONA] TODESCO relativo all'immobile di Agrigento, [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri motivi di ricorso tornavano a riferirsi alla pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] e alle osservazioni critiche svolte sia in tema di sproporzione tra redditi ed entrate del proposto, e spese e investimenti accertati, sia in tema di fittizietà della intestazione dei beni e delle quote sociali confiscate ai familiari del proposto. Per la Cassazione la CORTE di PALERMO aveva in modo adeguato quantificato, sulla base delle risultanze di uno specifico accertamento peritale, il valore degli investimenti immobiliari e delle quote sociali confiscate, contestando argomentatamente, quanto ai primi, le diverse prospettazioni critiche svolte con i motivi di appello, dall'altro aveva negato rilevanza ad affermate entrate e ad affermati costi suscettibili di influire, secondo i ricorrenti, sull'accennato giudizio di sperequazione: ciò sia in merito a entrate derivanti da coltivazioni viticole o dal commercio dell'olio, sia a quelle derivanti da affermati "fitti in nero", tutti motivatamente ritenuti di entità tale da non compromettere il giudizio di effettiva sperequazione. Sul tema specifico della RACA [OSCURATO:PERSONA], la CORTE di APPELLO nel suo primo decreto aveva confutato le tesi difensive, secondo le quali gli investimenti nella società "derivavano da una sottovalutazione economica delle rimanenze di olio", con l'osservazione che le tesi stesse, che si risolvevano nel riconoscimento di una costante alimentazione, tramite il finanziamento soci, grazie e risorse allocate fuori della contabilità ufficiale e frutto di una imponente sottofatturazione, non avevano potuto giustificare gli accumuli patrimoniali accertati sulla base del principio, affermato dalle Sez. U con sentenza n. 33451 del 29/05/2014 dep. 29/07/2014 Rv. 260247 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altri, secondo il quale la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non è superabile adducendo proventi da evasione fiscale. 7. In relazione poi alla fittizietà della intestazione ai terzi degli immobili e delle quote sociali confiscate, ad avviso della Cassazione la CORTE di APPELLO aveva correttamente osservato, per un verso, che i figli di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], al momento degli acquisti, erano giovani e sostanzialmente privi di apprezzabili entrate economiche, dall'altro che nello stesso periodo degli acquisti il proposto e la moglie avevano proceduto a donazioni di altri immobili sempre ai figli, per evitare la confisca di prevenzione successiva al primo provvedimento di sorveglianza speciale della seconda metà degli anni 1990, e per vanificare procedure fallimentari già avviate o in via di promozione sempre nei confronti del proposto: ne era stata dedotta una vasta e complessa attività di intestazione fittizia ai figli e alla moglie dell'intero patrimonio del proposto. Quanto alla RACA Oil, questa S.C. aveva ritenuto adeguata la valutazione della CORTE di APPELLO che l'entità degli investimenti attuati dai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano dimostrati tanto più improbabili in quanto, da un lato, la figlia si era trasferita a Viterbo per fare l'insegnante e, dall'altro, la RACA Oil aveva continuato a utilizzare le attrezzature già appartenute all'impresa individuale del proposto e l'immobile concesso in comodato gratuito dal figlio [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva appena ricevuto in donazione dal padre; a fronte dei dati di fatto appena ricordati, per la S.C. non rivestiva rilievo critico che nella contabilità della RACA Oil non fosse stata trovata traccia documentale dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]: tale circostanza era stata correlata alla necessità di far apparire all'esterno una gestione effettiva da parte di altri, quindi ulteriormente dimostrativa della fittizietà delle relative intestazioni delle quote sociali. 8. Quanto infine al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] e di TODESCO [OSCURATO:PERSONA], riguardante l'immobile di AGRIGENTO, via Regione Siciliana, ad avviso della Cassazione la CORTE di PALERMO aveva preso in considerazione i plurimi elementi di fatto che erano stati rappresentati nel ricorso per affermare la capienza patrimoniale autonoma della coppia in riferimento all'acquisto immobiliare di cui si dice: capienza che anche altri provvedimenti di dissequestro pronunciati nel corso della procedura di prevenzione avevano sostanzialmente riconosciuto, e pertanto aveva annullato il primo decreto di appello anche sulla confisca del fabbricato intestato ad [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA].Nel giudizio di rinvio la CORTE di PALERMO disponeva un accertamento peritale e concludeva nei termini riportati sub 1. 9. Propongono ricorso per cassazione: - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite degli avv. [OSCURATO:PERSONA]', Giovanni [OSCURATO:PERSONA] e Raffaele BONSIGNORE; - [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 9.1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] deducono come motivi la violazione degli art. 606 lett. b) e lett. c) e 627 co. 3 cod. proc. pen., concentrandosi sugli immobili sottoposti a confisca, cioè il fabbricato in FAVARA (AG) c.da [OSCURATO:PERSONA], nominativamente intestato ad [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], acquistato con atto notarile del 10/04/2007, il fabbricato in [OSCURATO:PERSONA] (ME) strada Porticato, nominativamente intestato ad [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], acquistato con atto notarile del 10/04/2007, e il fabbricato in AGRIGENTO via delle Agavi n. 2, nominativamente intestato ad [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], acquistato con atto notarile del 6/07/2009. Ma la censura riguarda anche un terreno acquistato nel 2003 da [OSCURATO:PERSONA]: di esso trattava la memoria difensiva depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nel giudizio di rinvio, che la CORTE di PALERMO avrebbe ignorato, essendo stato il bene confiscato dal TRIBUNALE, con conferma in appello, mentre questa S.C. aveva ritenuto assorbito il relativo motivo di ricorso, al § 5.5. della motivazione della sua pronuncia. La nuova pronuncia di appello avrebbe violato i limiti della sentenza di annullamento della Cassazione, perché avrebbe oltrepassato, attraverso l'indagine peritale disposta, il periodo di accertata pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], e il principio di correlazione fra la delimitazione temporale della pericolosità e i provvedimenti di confisca. L'adeguamento ai principi stabiliti da questa S.C. in sede di annullamento avrebbe dovuto far verificare quali fossero stati i redditi leciti del proposto dopo il 1996, e se tali redditi fossero stati idonei a giustificare le acquisizioni avvenute in questo periodo. La censura attiene anche all'estensione dell'incarico peritale, poiché esso ha considerato quali rendite ipotetici dei reimpieghi dei beni già colpiti dalla confisca, mentre ha omesso di calcolare introiti non fiscalmente dichiarati, tuttavia esistenti.9.2. [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] deduce motivi nella sostanza sovrapponibili a quelli appena riassunti. 9.3. [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] pure deduce la violazione degli art. 606 lett. b) e lett. c) e 627 co. 3 cod. proc. pen. e ribadisce la delimitazione della pericolosità sociale qualificata dal 1988 al 1996/97, essendo la stessa non più attuale per il periodo successivo, con la conseguenza che gli illeciti arricchimenti andrebbero considerati soltanto con riferimento a quel periodo, con possibilità di oltrepassare il limite del 1996/97 solo per il caso dell'avvenuto raggiungimento della prova sicura di acquisizioni con proventi illecitamente percepiti fino al 1997: tale prova però non si sarebbe formata. Al contrario, poiché i redditi calcolati in capo agli [OSCURATO:PERSONA]' per il periodo seguente al 1997 avevano condotto a uno squilibrio patrimoniale superiore a 1,6 milioni di euro, andrebbe escluso che un saldo negativo costituisca una disponibilità da utilizzare per il periodo successivo. 9.4. [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] concentra il suo ricorso sulla violazione di legge consistente nell'assenza di motivazione in ordine alla sua quota dell'immobile sito a [OSCURATO:PERSONA], poiché il medesimo decreto aveva trattato di lei come della persona che, unitamente al coniuge TEDESCO Alfonso, a partire dal loro matrimonio, avvenuto nel 1997, avevano mostrato autonoma titolarità di redditi leciti, e l'acquisto dell'immobile in questione era stato effettuato nel 2007. 10. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte con cui chiede che sia dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], e che il decreto della CORTE di APPELLO sia annullato con rinvio perché "la prova, da parte del proposto e/o dei terzi interessati, dell'esistenza di risorse di origine lecita nominalmente giustificatrici dell'acquisto, non rileva quando risulti la permanenza nel patrimonio di ricchezze di provenienza illecita e queste siano compatibili con il valore dei beni acquistati dopo il periodo di pericolosità sociale, dovendosi in tal caso imputare prioritariamente a tali ricchezze illecite la giustificazione degli acquisti, poiché, altrimenti, se ne consentirebbe la conservazione nella sfera patrimoniale, in violazione del citato principio di diritto". Ciò premesso, ad avviso del P.G., "di tali criteri non ha fatto applicazione la Corte territoriale, in quanto, in disparte l'omesso esame della confisca dell'immobile intestato alla Bruccoleri (questione dichiarata assorbita dalla sentenza di annullamento e che quindi andava esaminata dal giudice del rinvio), si è limitata a valutare il rapporto tra il valore dei beni acquistati dopo il periodo di pericolosità sociale (per giunta in epoca di gran lunga successiva alla sua cessazione) ed i redditi nel tempo dichiarati, senza verificare l'esistenza e l'importo di ricchezze residue illecitamente formatesi durante tale periodo ed eventualmente incrementate nel tempo, in quanto fruttifere, per tal via non individuando quella "pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell'attività delittuosa" richiesta dal citato principio di diritto". I difensori di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] fanno pervenire 'nuovi motivi di ricorso', che in realtà costituiscono una memoria difensiva, per rimarcare quanto già esposto nei rispettivi ricorsi. Memoria difensiva fa pervenire anche [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il decreto va annullato quanto alla confisca dell'immobile acquistato da BRUCCOLERI [OSCURATO:PERSONA] nel 2003, con rinvio alla CORTE territoriale per nuovo giudizio sul punto, mentre per il resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] '[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] '[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] '[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] devono dichiararsi inammissibili. 1. Va premesso che ai sensi dell'art. 10 co. 3 d.lgs. n. 159/2011 il ricorso per cassazione contro un decreto di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge. La sindacabilità in cassazione è esclusa per vizio di motivazione, a meno che la motivazione sia inesistente o meramente apparente (cfr., per tutte Sez. U. n. 33451 del 29/05/2014 imp. [OSCURATO:PERSONA] e altri Rv. 260246, e Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365): la motivazione è inesistente anche quando omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo ai fini della pronuncia sul punto oggetto di ricorso. Se il giudice ha l'obbligo di motivare il decreto in materia di misure di prevenzione a pena di nullità (cfr., specificamente, gli art. 7 comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), non solo tale obbligo deve estendersi a tutti i punti oggetto della decisione, ma la delimitazione del contenuto del dovere argomentativo non può essere rimessa alla insindacabile valutazione del decidente. 2. La violazione di legge per carenza di motivazione deve nella specie riscontrarsi quanto al terreno che BRUCCOLERI risulta aver acquistato nel 2003. La pronuncia di annullamento di questa S.C. osservava in proposito che "il tema, sollevato dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] relativo ad un acquisto immobiliare che si sarebbe collocato temporalmente oltre il periodo di pericolosità accertato dalla Corte di Appello e cioè il 16/12/2003, resta evidentemente assorbito dall'annullamento con rinvio disposto a seguito dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso del Procuratore generale". Dunque, la CORTE territoriale in sede di rinvio era chiamata a verificare anche l'ipotesi della fittizia intestazione di tale immobile, e quindi la sua riconducibilità a risorse di provenienza illecita del proposto. Sollecitava una decisione anche su questo bene la memoria che i terzi interessati avevano depositato all'udienza della CORTE dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], poiché il primo decreto pronunciato in sede di appello ne aveva confermato la confisca; al fg. 14 la memoria chiedeva espressamente che fra gli immobili legittimamente acquistati dopo il 1996 fosse incluso pure il terreno acquisito il 16/12/2003 da BRUCCOLERI al prezzo di 25.000 euro, sostenendo che le relative risorse rinvenivano dalla vendita di altro immobile, da lei ricevuto in eredità nel 2001. Il punto non ha trovato trattazione nel decreto pronunciato in sede di rinvio: quest'ultimo al fg. 15 ha elencato gli immobili per i quali il precedente provvedimento di appello aveva disposto la revoca della confisca, oggetto di nuovo esame da parte della CORTE territoriale dopo l'annullamento di questa S.C., ma non ha menzionato il terreno in questione, né a essa ha fatto cenno nel seguito della motivazione. Ne consegue la necessità di una deliberazione, a seguito di un nuovo rinvio, circoscritto a tale punto specifico. 3. Non può invece riaprirsi, come chiedono i ricorsi, la voce riguardante l'estensione temporale della pericolosità qualificata di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], avendo questa S.C. nella sentenza di annullamento - come si è ricordato - censurato proprio la rigida perimetrazione temporale operata dalla CORTE territoriale allorché aveva limitato il numero di beni da colpire con la confisca a quelli entrati nel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA]', anche attraverso interposizioni fittizie, nel periodo della sua pericolosità, quando invece era constatabile il perdurare, pur dopo il periodo di accertata pericolosità, di rendite di posizione direttamente conseguenti agli illeciti arricchimenti avvenuti nel periodo nel quale il proposto apparteneva a [OSCURATO:PERSONA]. L'ambito della valutazione demandato col rinvio al Collegio di appello ha riguardato i beni in ordine ai quali il primo decreto della CORTE territoriale aveva revocato l'ablazione perché acquisiti dopo la conclusione del periodo di accertata pericolosità di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], e cioè: 1. fabbricato in AGRIGENTO viale Regione Siciliana n. 138, acquistato con atto notarile del 22/05/1997 da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA];2. fabbricato in FAVARA (AG) c.da [OSCURATO:PERSONA], nominativamente intestato ad [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], acquistato con atto notarile del 10/04/2007; 3. fabbricato in [OSCURATO:PERSONA] (ME) strada Porticato, nominativamente intestato ad [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], acquistato con atto notarile del 10/04/2007; 4. fabbricato in AGRIGENTO via delle Agavi n. 2, nominativamente intestato ad [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], acquistato con atto notarile del 6/07/2009; 5. fabbricato in AGRIGENTO contrada Pisciotto 141, pervenuto ad [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] con decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], previo acquisto nella procedura esecutiva a carico dei suoceri. Rispetto a tali immobili, la CORTE territoriale ha revocato la confisca e disposto la restituzione ad [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] dei beni sub 1- e 5-, avendone ella dimostrato l'acquisto con risorse proprie e del coniuge, lecitamente acquisite. Ha deciso analogamente, per le medesime ragioni, quanto a libretti nominativi, saldi di conto corrente bancario e conti di deposito risparmio intestati alla stessa [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], da sola ovvero a lei e al coniuge. 4. Con riferimento agli altri tre immobili, il Collegio di appello ha invece confermato la confisca decisa dal TRIBUNALE, motivando la loro materiale disponibilità, diretta o indiretta, in capo al proposto: ha richiamato al riguardo il § 5.3. della sentenza di questa S.C. in ordine alla accertata sproporzione esistente fra le risorse di cui al momento degli acquisti risultavano disporre coloro a cui i beni erano stati intestati e il costo, ovvero il valore, dei beni medesimi, e quindi alla loro fittizia intestazione ad [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]. La CORTE territoriale ha dato conto degli esiti della perizia affidata in sede di rinvio, avente come periodo di riferimento dal 1988, cioè dal momento iniziale della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], al 2009, e cioè a un tempo sensibilmente successivo a quello della ritenuta conclusione della detta pericolosità, funzionale a verificare se, in che misura e in quali direzioni proventi illecitamente conseguiti durante l'accertata pericolosità, cioè fino al 1996/97, dovessero ragionevolmente presumersi essere stati utilizzati dopo tali anni. I risultati dell'indagine peritale, al netto dei consumi calcolati secondo gli indici Istat, sono stati quelli (fg. 19 del decreto della CORTE) di "una costante e progressiva sperequazione tra risorse, reddituali o meno, disponibili, note e lecite, ed acquisti ed spieghi finanziari via via maturati nel tempo (sperequazione ... di entità via via crescente sino ad attestarsi conclusivamente sui quattro milioni e mezzo di euro di saldo progressivo finale in corrispondenza dell'anno di arresto dell'indagine peritale)". La conclusione è stata che "l'entità di detta sperequazione e della sua progressiva ingravescenza, peraltro non coniugata a significativi ricorsi all'indebitamento bancario o parabancario (...), è tale da non consentire di individuare alcuna ragionevole giustificazione per gli acquisti censurati e per gli investimenti in genere diversa dall'atteggiamento ad ingenti risorse accumulate in modo opaco ed anzi tenuto deliberatamente occulto". 5. Scendendo nel dettaglio delle posizioni dei singoli terzi interessati (fg. 19 del decreto della CORTE), il Giudice del rinvio ha ripreso la perizia, adottando come riferimento le disponibilità complessive nette del nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA]' - senza considerare quelle di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] dal momento del suo matrimonio nel 1997 - a partire dal 1988 fino all'anno dell'acquisto del singolo immobile, e ha riscontrato: - per il 2006 disponibilità annuali negative per 457.128 euro, non compatibili con l'acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] dell'immobile sito in FAVARA (AG) c.da [OSCURATO:PERSONA], il cui prezzo indicato nell'atto di vendita era stato di 310.000 euro, con disponibilità negative cumulate per l'intero periodo fino a quel momento pari a 3.741.436 euro; - per il 2007 disponibilità annuali negative per 161.844 euro, non compatibili con l'acquisto da parte dei fratelli [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] (ME) c.da Porticato, il cui prezzo era stimato in 26.225 euro, con disponibilità negative cumulate per l'intero periodo fino a quel momento pari a 3.903.280 euro; - per il 2009 disponibilità annuali negative per 286.409 euro, non compatibili con l'acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] dell'immobile sito in AGRIGENTO via delle Agavi n. 2, il cui prezzo indicato nell'atto di vendita era stato di 66.000 euro, con disponibilità negative cumulate per l'intero periodo fino a quel momento pari a 4.467.316 euro. Alla stregua di quanto rimarcato sub 1- del 'considerato in diritto', l'argomentazione del Collegio di appello è congrua e coerente, pertanto scevra da censure di apparenza tali da integrare la violazione di legge evocata nei ricorsi: a differenza di quanto in essi sostenuto, il decreto di rinvio ha fornito puntuale seguito alle ragioni dell'annullamento da parte dell'altra Sezione di questa S.C. Il superamento, oggetto di censura, del periodo di accertata pericolosità di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ai fini della confisca non soltanto non ha violato i limiti della sentenza di annullamento della Cassazione, e nemmeno il principio di correlazione fra la delimitazione temporale della pericolosità e i provvedimenti I' ablatori, ma ha al contrario rappresentato corretto adeguamento ai principi stabiliti da questa S.C. per verificare quali fossero stati i redditi leciti del proposto dopo il 1996, e se tali redditi fossero stati idonei a giustificare le acquisizioni avvenute in questo periodo. Né può contestarsi, come i ricorsi reiterano, l'omesso calcolo da parte dei periti di introiti fiscalmente non dichiarati e tuttavia esistenti, poiché il Giudice dell'annullamento, alla stregua di Sez. U sentenza [OSCURATO:PERSONA] e altri Rv. 260247, aveva ribadito che la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, quali, per es., gli ipotizzati introiti 'in nero' da locazioni; non sono infine condivisibili i richiami all'assenza di pericolosità sociale della coniuge, o di uno o più dei figli del proposto, poiché la loro posizione nel presente procedimento è di terzi interessati, e pertanto si tratta di un dato non rilevante. 6. È peraltro singolare la tesi sostenuta nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], secondo cui poiché i redditi calcolati in capo agli [OSCURATO:PERSONA]' per il periodo seguente al 1997 avevano condotto a uno squilibrio patrimoniale superiore a 1,6 milioni di euro, andrebbe escluso che un saldo negativo costituisca una disponibilità da utilizzare per il periodo successivo: il saldo negativo - di tale consistenza - è stato correttamente ritenuto dal Collegio di appello come rivelativo, in assenza di documentazione sul ricorso al credito, di disponibilità rinvenienti da traffici illeciti, quali quelli ai quali il proposto è risultato dedito (in prevalenza, usura). 7. Inammissibile è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], riguardante la confisca della sua quota dell'immobile sito a [OSCURATO:PERSONA]. Invero, pur se il decreto aveva trattato di lei come della persona che, unitamente al coniuge TEDESCO Alfonso, a partire dal matrimonio - nel 1997 -, avevano mostrato autonoma titolarità di redditi leciti, e pur se l'immobile in questione era stato acquistato nel 2007, la CORTE di PALERMO (fg. 18 e fg. 25), ha ben sottolineato che la ricorrente nelle proprie difese non aveva mai fatto cenno alla quota anzidetta, a differenza delle contestazioni avanzate nei vari atti di impugnazione riguardanti gli immobili e gli utili bancari oggetto di restituzione. La censura appare pertanto proposta per la prima volta col secondo ricorso per cassazione, e dunque al suo esame osta il disposto di cui all'art. 606 co. 3 cod. proc. pen. 8. Vanno infine disattese le conclusioni del P.G., avendo la CORTE territoriale - con la sola eccezione del terreno che risulta acquistato nel 2003 da BRUCCOLERI - operato con motivazione tutt'altro che apparente proprio quella comparazione fra acquisti e introiti di origine illecita che il rappresentante della pubblica accusa ritiene di contestare. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato limitatamente alla confisca dell'immobile acquistato da BRUCCOLERI [OSCURATO:PERSONA] nel 2003, con rinvio alla CORTE di Appello di PALERMOin diversa composizione. Dichiara inammissibili nel resto i r