CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 34702/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23739/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA , viale PARIOLI, 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' per procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , via GIOSUE' BORSI, 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso -controricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] VINCENZO E [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di SCIACCA n. 1189/2016 depositatoil 28/08/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Sciacca, con decreto depositato il 28.8.2017, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:SOCIETA]. (già Cosifar) avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento [OSCURATO:PERSONA] dei dott. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. aveva rigettato la sua domanda di insinuazione al passivo del credito di € 55.176,37, vantato a titolo di corrispettivo per forniture di merci. Il giudice del merito ha osservato che la parte opponente non aveva assolto all’onere di provare la sussistenza del proprio credito, documentato da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della fallita ma non munito della dichiarazione di definitiva esecutorietà, ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., e da fatture emesse da Cosifar inopponibili al curatore e ai creditori, soggetti estranei al rapporto sottostante e non destinatari del disposto di cui all’art. 2710 cod. civ., norma operante esclusivamente nei rapporti intercorrenti tra imprenditori. Unico la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazionedel decreto, affidandolo a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA]Antonio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] snc, assuntrice del concordato fallimentare del [OSCURATO:PERSONA] snc e i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito in giudizio con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stato dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.. La ricorrente lamenta che il tribunale non abbia tenuto conto dell’atto ricognitivo del 4 giugno 2014-munito di data certa perché depositato presso la cancelleria del Tribunale di Sciacca un anno e mezzo prima della sentenza dichiarativa - co l quale il legale rappresentantedella società poi fallita, [OSCURATO:PERSONA] , si era riconosciuto, senza riserve, suo debitore per l’importo di € 42.926,15 in linea capitale, proponendo un piano di rientro in 18 rate. 2. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, 1° comma, nn. 4 e. 6 cod. proc. civ. perché la ricorrente non specifica se e quando il documento “depositato presso il Tribunale di Sciacca” (deve presumersi, pur in mancanza di chiarimenti al riguardo, in allegato al ricorso per l’emissione di decreto ingiuntivo) sia stato prodotto in sede di opposizione, n on precisa dove sia rintracciabile in atti, néindica, infine, se e il fatto asseritamente omesso (ovvero l’esistenza di un atto ricognitivo del debito munito di data certa), del quale il tribunale non fa menzione, abbia formato oggetto di discussione tra le parti. 3. Resta assorbito il secondo motivo , col quale la questione è sostanzialmente riproposta sul rilievo che il documento , asseritamente opponibile alla curatela perché avente data certa, conteneva, oltre che il riconoscimento del debito, anche una promessa di pagamento, che (al pari della ricognizione di debito) dispensacolui a favore del quale è stata fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. 4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2709, 2710 cod. civ. e 93 legge fall.. La ricorrente sostiene che l’art. 2710 cod. civ. trova applicazione anche nei confronti del curatore e della massa dei creditori, quando si tratta di provare un rapporto obbligatorio sorto in un periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento, e deduce che, in ogni caso, le fatture da essa prodotte valevano a fondare la prova del credito non essendo mai state contestate né dalla fallita, né dal curatore. 5. Il motivo non merita accoglimento. E’ orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 33728/2022, Cass. n. 18682/2017; Cass. n. 11017/2013) che l'art.2710 c.c., che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento il quale agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestore del patrimonio del medesimo, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa. La censura con la quale la ricorrente sembra invocare il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. è invece inammissibile, posto che, per quanto emerge dalla lettura del decreto impugnato, il curatore si è costituito “confutando le ragioni dell’opponente”, e che peraltro [OSCURATO:SOCIETA] , che neppure richiama le difese svolte dalla controparte in sede di opposizione, vorrebbe attribuire significato di riconoscimento del proprio diritto alla mancata “contestazione” de i documenti fiscali, da essa stessa formati e perciò solo privi di valore probatorio, laddove ciò che rileva ai fini dell’applicabilità del primo comma dell’art. 115 cit. è la mancata contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda (nella specie, avvenuta fornitura delle merci). 6. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 94 l.fall.. Secondo la ricorrente l ’assenza del decreto di cui all’art. 647 cod. proc. civ., pur rend endo inopponibile alla curatela il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti della fallita, non può travolgere in toto il valore probatorio del provvedimento monitorio, che può essere certamente ritenuto documento “dimostrativo” del diritto del creditore ex art. 93 legge fall.. 7. Il motivo è manifestamenteinfondato. L’opponibilità consiste nell'idoneità di un atto giuridico o di un documento ad esprimere la sua efficacia anche nei confronti dei terzi e non solo delle parti. Ne consegue, per contro, che l’inopponibilità dell’atto o del documento impedisce, in radice, che essi producano un qualunque effetto nei confronti del terzo. La non opponibilità alla curatela del decreto ingiuntivo non munito della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. priva pertanto il decreto stesso di qualsivoglia valore probatorio nel procedimento di verifica dello stato passivo e nel successivo giudizio di opposizione ex art. 98 legge fall.. 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello