CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08549/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 458, comma 5, cod. proc. pen. e l'illegittimità del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, con il secondo motivo il vizio della motivazione sul punto e con il terzo la violazione di cui all'art. 133 cod. pen. in conseguenza dell'errata determinazione della pena; Considerato che i motivi, legati unitariamente dall'asserito illegittimo diniego dell'accesso al rito abbreviato, sono inammissibili per manifesta infondatezza, in quanto la Corte di appello ha congruamente rilevato, in accordo con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che la compatibilità dell'integrazione probatoria con le finalità di economia processuale proprie del rito deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta e non ex post (ex plurimis: Sez. 3, n. 3993 del 01/12/2020 (dep. 2021), Trapanese, Rv. 280873-01) e che il giudice non poteva sapere che la persona offesa avrebbe ritrattato le proprie accuse; Ritenuto che i motivi di ricorso sono, dunque, aspecifici, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata; Considerato, inoltre, che il motivo relativo alla violazione dell'art. .133 cod. pen. è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha congruamente motivato in ordine al superamento del minimo edittale nella determinazione della pena, richiamando e condividendo la valutazione del giudice di primo grado sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7