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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04311/2025

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idente pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bologna, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara, in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l ’Emilia - Romagna il 20 aprile 2021, n. 560/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 novembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. La “ [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara ” h a proposto ricorso sulla base di due motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale perl’Emilia-Romagna il 20 aprile 2021, n. 560/07/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisidi accertamento nn. 4484/2014, 3272/2015 e 1770/2010 per il parziale versamento dell’ICIrelativa a gli anni 2009, 2010 e 2011 con riguardo a d immobili siti in Ferrara , dei quali essa era proprietaria, a seguito del disconoscimento dell’agevolazione prevista per i beni d’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico dall’art. 2, comma 5, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito , con modificazioni, dalla legge 24 marzo1993, n. 75, « in ragione della mancata dimostrazione delcompletamento dell’ ite r di verifica dell’interesse culturale », ha rigettato –all’esito della relativa riunione per connessione - gli appelli proposti dalla medesima nei confronti delComune di Ferrara avverso le sentenz e depositat e dalla Commissione tributaria provinciale di Ferrara con i nn. 18/ 02/2017, 169/02/2017 e 227/02/2017, co mpensa ndo tra le parti le spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha confermato le decisionidi prime cure – che aveva no respinto i ricors i originari - sul rilievo che la contribuente non avesse documentato l’imposizione del vincolo storico-artistico su ciascun immobile.

3. Il Comune di Ferrara è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con istanza depositata il 16 ottobre 2024, la contribuente ha chiesto il rinvio dell’adunanza camerale del 15 novembre 20124 per «la concreta (...) possibilità di definizione transattiva della vertenza», essendo in corso di completamento la verifica dell’inerenza del vincolo storico-artistico sugli immobili soggetti ad ICI.

2. L’istanza è meritevole di accoglimento alla luce della documentazione prodotta.

P.T.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in relazione alla prospettatadefinizione transattiva e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso a Romanella camera di consiglio del 15 novembre 2024.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
idente pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bologna, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara, in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l ’Emilia - Romagna il 20 aprile 2021, n. 560/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 novembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La “ [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara ” h a proposto ricorso sulla base di due motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale perl’Emilia-Romagna il 20 aprile 2021, n. 560/07/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisidi accertamento nn. 4484/2014, 3272/2015 e 1770/2010 per il parziale versamento dell’ICIrelativa a gli anni 2009, 2010 e 2011 con riguardo a d immobili siti in Ferrara , dei quali essa era proprietaria, a seguito del disconoscimento dell’agevolazione prevista per i beni d’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico dall’art. 2, comma 5, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito , con modificazioni, dalla legge 24 marzo1993, n. 75, « in ragione della mancata dimostrazione delcompletamento dell’ ite r di verifica dell’interesse culturale », ha rigettato –all’esito della relativa riunione per connessione - gli appelli proposti dalla medesima nei confronti delComune di Ferrara avverso le sentenz e depositat e dalla Commissione tributaria provinciale di Ferrara con i nn. 18/ 02/2017, 169/02/2017 e 227/02/2017, co mpensa ndo tra le parti le spese giudiziali. 2. Il giudice di appello ha confermato le decisionidi prime cure – che aveva no respinto i ricors i originari - sul rilievo che la contribuente non avesse documentato l’imposizione del vincolo storico-artistico su ciascun immobile. 3. Il Comune di Ferrara è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con istanza depositata il 16 ottobre 2024, la contribuente ha chiesto il rinvio dell’adunanza camerale del 15 novembre 20124 per «la concreta (...) possibilità di definizione transattiva della vertenza», essendo in corso di completamento la verifica dell’inerenza del vincolo storico-artistico sugli immobili soggetti ad ICI. 2. L’istanza è meritevole di accoglimento alla luce della documentazione prodotta. P.T.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in relazione alla prospettatadefinizione transattiva e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso a Romanella camera di consiglio del 15 novembre 2024. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]