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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18480/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5094-2020proposto da: CARLA’ DAVIDE e QUARTA CHIARA, elettivamente domiciliatiin ROMA, CORSO RINASCIMENTOn. 11, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] L’ABBATE, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 618/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 17/06/2019;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 10.6.2020 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e Quarta Chiara innanzi il Tribunale di Lecce, invocando l’accertamento della natura comune di un muro posto a confine tra le proprietà delle parti in causae la condanna dei convenuti al pagamento della metà del valore del suolo sul quale lo stesso era stato edificato.Si costituivano in giudizio i convenuti, resis tendo alla domanda ed invocando, in via riconvenzionale, la demolizione parziale del muro di cui anzidetto.

Con sentenza n. 5694/2015 il Tribunale rigettava la domanda principale, accogliendo quella riconvenzionale e ordinando l’arretramento del muro oggetto di causa.

Interponeva appello avverso detta decisione la Fingi e la Corte di Appello diLecce, con la sentenza impugnata, n. 618/2019, accoglieva parzialmente il gravame , rigettando la domanda riconvenzionale spiegata dagli originari convenuti.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. cod. proc. civ., la parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso si articola nei seguenti motivi: 1)Violazione degli artt. 112, 167, 183, 115, 345 c.p.c. e 950 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il muro oggetto di causa fosse stato edificato in esecuzione di un accordo sul confine intervenuto tra le parti; 2)Violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., nonché omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,in relazione al governo delle spese operato dalla Corte distrettuale.

La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA] del ricorso, avverso statuizione di rigetto della domanda principale di accertamento della comunione di un muro di confine e partecipazione alla relativa spesa, nonché di quella riconvenzionale di arretramento di detta opera per violazione della distanza minima dal confine.

Primo motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché attinge la statuizione della Corte di Appello, che ha configurato l’esistenza, tra le parti, di un negozio di accertamento del confine, che –secondo il ricorrente– nessuno aveva mai dedotto.

La Corte territoriale ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse realizzato il muro di cui è causa nel 1994, in esecuzione dell’impegno assunto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con scrittura privata del 18.1.1994 e che, da tale data, nessuna contestazione fosse mai stata sollevata sul confine; da ciò, il giudice di merito ha ricavato la prova di un accordo amichevole tra le parti sulla individuazione del confine tra i fondi (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Trattasi di accertamento di fatto, fondato sulla valutazione delle risultanzeistruttorie, non censurabile in cassazione.

Né si configura alcun profilo di ultrapetizione, posto che l’accertamento del confine tra i due terreni era stato devoluto al giudice del gravame con i motivi di appello.

Secondo motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché attinge il governo delle spese del doppio grado di giudizio operato dalla Corte territoriale, la quale le ha compensate per metà.

Sul punto, va ribadito che, quando il giudice di seconde cure riforma in tutto o in parte la sentenza di primo grado, il governo delle spese del doppio grado va operato tenendo contodell’esito complessivo del giudizio, anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico motivo di impugnazione (Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018 , Rv.648466).

Né è possibile sindacare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di compensare in parte le spese del doppio grado di giudizio, posto che “La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura dellespese poste a carico del soccombente” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014, Rv. 629389; conf.

Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv.646611; nonché Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 1703 del 24/01/2013, Rv.624926 e Cass. Sez. 5 , Ordinan za n. 8421 del 31/03/2017, Rv. 643477)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c.

La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ritiene di dovere aggiungere, in relazione al primo motivo, che –in disparte l’insussistenza dell’ultrapetizione in quanto la Corte territoriale si è mantenuta all’interno della domanda riconvenzionale di accertamento del confine proposta in primo grado dai convenuti, vertente peraltro in materia di diritti c.d. autodeterminati–il motivo è comunque inammissibile per come è stato formulato, presentando la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei (ai sensi dei n. 3 e n.4 dell’art. 360 c.p.c.) e risultando, pertanto, privo della necessaria specificità (cfr., da ultimo, Cass.Sez. 1 , Ordinanza n. 26 874 del 23/10/2018, Rv. 651324) Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, per effetto del mancato svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c .p.c. , non avendo la parte intimata svolto attività difensiva, va applicato–come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c .p.c. – il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende.

6. –Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – a i sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5094-2020proposto da: CARLA’ DAVIDE e QUARTA CHIARA, elettivamente domiciliatiin ROMA, CORSO RINASCIMENTOn. 11, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] L’ABBATE, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 618/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 17/06/2019;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 10.6.2020 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e Quarta Chiara innanzi il Tribunale di Lecce, invocando l’accertamento della natura comune di un muro posto a confine tra le proprietà delle parti in causae la condanna dei convenuti al pagamento della metà del valore del suolo sul quale lo stesso era stato edificato.Si costituivano in giudizio i convenuti, resis tendo alla domanda ed invocando, in via riconvenzionale, la demolizione parziale del muro di cui anzidetto. Con sentenza n. 5694/2015 il Tribunale rigettava la domanda principale, accogliendo quella riconvenzionale e ordinando l’arretramento del muro oggetto di causa. Interponeva appello avverso detta decisione la Fingi e la Corte di Appello diLecce, con la sentenza impugnata, n. 618/2019, accoglieva parzialmente il gravame , rigettando la domanda riconvenzionale spiegata dagli originari convenuti. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. cod. proc. civ., la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso si articola nei seguenti motivi: 1)Violazione degli artt. 112, 167, 183, 115, 345 c.p.c. e 950 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il muro oggetto di causa fosse stato edificato in esecuzione di un accordo sul confine intervenuto tra le parti; 2)Violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., nonché omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,in relazione al governo delle spese operato dalla Corte distrettuale. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA] del ricorso, avverso statuizione di rigetto della domanda principale di accertamento della comunione di un muro di confine e partecipazione alla relativa spesa, nonché di quella riconvenzionale di arretramento di detta opera per violazione della distanza minima dal confine. Primo motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché attinge la statuizione della Corte di Appello, che ha configurato l’esistenza, tra le parti, di un negozio di accertamento del confine, che –secondo il ricorrente– nessuno aveva mai dedotto. La Corte territoriale ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse realizzato il muro di cui è causa nel 1994, in esecuzione dell’impegno assunto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con scrittura privata del 18.1.1994 e che, da tale data, nessuna contestazione fosse mai stata sollevata sul confine; da ciò, il giudice di merito ha ricavato la prova di un accordo amichevole tra le parti sulla individuazione del confine tra i fondi (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Trattasi di accertamento di fatto, fondato sulla valutazione delle risultanzeistruttorie, non censurabile in cassazione. Né si configura alcun profilo di ultrapetizione, posto che l’accertamento del confine tra i due terreni era stato devoluto al giudice del gravame con i motivi di appello. Secondo motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché attinge il governo delle spese del doppio grado di giudizio operato dalla Corte territoriale, la quale le ha compensate per metà. Sul punto, va ribadito che, quando il giudice di seconde cure riforma in tutto o in parte la sentenza di primo grado, il governo delle spese del doppio grado va operato tenendo contodell’esito complessivo del giudizio, anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico motivo di impugnazione (Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018 , Rv.648466). Né è possibile sindacare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di compensare in parte le spese del doppio grado di giudizio, posto che “La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura dellespese poste a carico del soccombente” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014, Rv. 629389; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv.646611; nonché Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 1703 del 24/01/2013, Rv.624926 e Cass. Sez. 5 , Ordinan za n. 8421 del 31/03/2017, Rv. 643477)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c. La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ritiene di dovere aggiungere, in relazione al primo motivo, che –in disparte l’insussistenza dell’ultrapetizione in quanto la Corte territoriale si è mantenuta all’interno della domanda riconvenzionale di accertamento del confine proposta in primo grado dai convenuti, vertente peraltro in materia di diritti c.d. autodeterminati–il motivo è comunque inammissibile per come è stato formulato, presentando la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei (ai sensi dei n. 3 e n.4 dell’art. 360 c.p.c.) e risultando, pertanto, privo della necessaria specificità (cfr., da ultimo, Cass.Sez. 1 , Ordinanza n. 26 874 del 23/10/2018, Rv. 651324) Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, per effetto del mancato svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c .p.c. , non avendo la parte intimata svolto attività difensiva, va applicato–come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c .p.c. – il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende. 6. –Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – a i sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
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