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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 38680/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 8 luglio 2021, con cui il Tribunale di Caltanissetta aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 4 e 7

I. n. 895/1967 e art. 648 cod. pen. commesso sino al 31 dicembre 2020, condannandolo alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed C 800 di multa; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di applicazione della recidiva, atteso che l'arma era senza caricatore e l'imputato aveva da subito assunto atteggiamento collaborativo; ritenuto che il motivo propone argomento di merito, già valutato dal secondo giudice che ha specificamente motivato, sia con riguardo alle precedenti condanne che alla maggiore capacità a delinquere rivelata dal reato, l'applicazione della recidiva; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 9 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 8 luglio 2021, con cui il Tribunale di Caltanissetta aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 4 e 7 I. n. 895/1967 e art. 648 cod. pen. commesso sino al 31 dicembre 2020, condannandolo alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed C 800 di multa; rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di applicazione della recidiva, atteso che l'arma era senza caricatore e l'imputato aveva da subito assunto atteggiamento collaborativo; ritenuto che il motivo propone argomento di merito, già valutato dal secondo giudice che ha specificamente motivato, sia con riguardo alle precedenti condanne che alla maggiore capacità a delinquere rivelata dal reato, l'applicazione della recidiva; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 giugno