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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 39647/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 19/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Novara- che aveva dichiarato Giuseppe SGRO' colpevole dei reati a lui ascritti - ha dichiarato la prescrizione del reato sub C), confermando la decisione di primo grado con riguardo ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale di cui ai capi A e B, rideterminando la pena.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un unico motivo, lamentando violazione di dell'art. 99 cod. pen., erroneamente interpretato, alla luce degli approdi della giurisprudenza di questa Corte, in sede di riconoscimento della circostanza aggravante della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale contestata, sostenendo che la sentenza impugnata ha fornito una motivazione tautologica, senza spiegare le ragioni della decisione presa in punto di riconoscimento della aggravante in parola. 3.11 ricorso è inammissibilmente proposto.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di appello ha argomentato specificamente, e correttamente, nella parte in cui ha confermato la decisione di primo grado relativamente al riconoscimento della recidiva aggravata contestata, evidenziando, del tutto ragionevolmente, come la presenza di plurimi precedenti, e, quindi, la reiterazione di condotte criminose sia evenienza significativa, da un lato, del mancato raggiungimento dell'effetto deterrente che avrebbero dovuto produrre le precedenti condanne, dall'altro, dall'inclinazione delinquenziale del ricorrente.

3.1. La doglianza difensiva - che si concentra sui principi declinati, notoriamente, dalla giurisprudenza di questa Corte, anche nel suo massimo consesso nomofilattico ( Sez.

U. n. 35758 del 05/10/2010), che nega la praticabilità di un rigido meccanismo presuntivo, piuttosto rimandando al potere discrezionale del giudice, tenuto a individuare le ragioni dell'accreditato maggiore allarme sociale riconoscibile nella condotta reiterata, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo - non si confronta, tuttavia, se non in apparenza, e mediante un assertivo ripudio degli argomenti spesi - con la sentenza impugnata che, invece, ha fatto corretta applicazione, supportando la decisione con razionali argomenti, dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa ( Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011 Ud. (dep. 12/04/2011 ) Rv. 250039 - 01), dovendosi, altresì, ricordare che si ammette che la motivazione possa essere anche solo implicita ( Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018 Rv. 272803).

3.2. Trattandosi di valutazioni di merito, esse, laddove, come nel caso di specie, non denuncino palesi illogicità o manifeste contraddittorietà, non sono aggredibili con il ricorso per cassazione. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore ari Teresa mont DEPOSITATA Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] SteM

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 19/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Novara- che aveva dichiarato Giuseppe SGRO' colpevole dei reati a lui ascritti - ha dichiarato la prescrizione del reato sub C), confermando la decisione di primo grado con riguardo ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale di cui ai capi A e B, rideterminando la pena. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un unico motivo, lamentando violazione di dell'art. 99 cod. pen., erroneamente interpretato, alla luce degli approdi della giurisprudenza di questa Corte, in sede di riconoscimento della circostanza aggravante della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale contestata, sostenendo che la sentenza impugnata ha fornito una motivazione tautologica, senza spiegare le ragioni della decisione presa in punto di riconoscimento della aggravante in parola. 3.11 ricorso è inammissibilmente proposto. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di appello ha argomentato specificamente, e correttamente, nella parte in cui ha confermato la decisione di primo grado relativamente al riconoscimento della recidiva aggravata contestata, evidenziando, del tutto ragionevolmente, come la presenza di plurimi precedenti, e, quindi, la reiterazione di condotte criminose sia evenienza significativa, da un lato, del mancato raggiungimento dell'effetto deterrente che avrebbero dovuto produrre le precedenti condanne, dall'altro, dall'inclinazione delinquenziale del ricorrente. 3.1. La doglianza difensiva - che si concentra sui principi declinati, notoriamente, dalla giurisprudenza di questa Corte, anche nel suo massimo consesso nomofilattico ( Sez. U. n. 35758 del 05/10/2010), che nega la praticabilità di un rigido meccanismo presuntivo, piuttosto rimandando al potere discrezionale del giudice, tenuto a individuare le ragioni dell'accreditato maggiore allarme sociale riconoscibile nella condotta reiterata, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo - non si confronta, tuttavia, se non in apparenza, e mediante un assertivo ripudio degli argomenti spesi - con la sentenza impugnata che, invece, ha fatto corretta applicazione, supportando la decisione con razionali argomenti, dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa ( Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011 Ud. (dep. 12/04/2011 ) Rv. 250039 - 01), dovendosi, altresì, ricordare che si ammette che la motivazione possa essere anche solo implicita ( Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018 Rv. 272803). 3.2. Trattandosi di valutazioni di merito, esse, laddove, come nel caso di specie, non denuncino palesi illogicità o manifeste contraddittorietà, non sono aggredibili con il ricorso per cassazione. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore ari Teresa mont DEPOSITATA Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] SteM
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