CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 08929/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con il quale contesta invocando il vizio motivazionale la riconducibilità ad una sua condotta dell'incendio che aveva attinto cumuli di rifiuti su un terreno nella sua disponibilità, cui nulla aggiunge la memoria difensiva depositata in data 21.12.2022, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che il ricorrente non individua alcuna frattura logica o carenza argomentativa nelle quali possa compendiarsi il devoluto vizio motivazionale, che, deve essere ancora una volta ricordato, si sostanzia nel solo accertamento della congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non al suo contenuto valutativo, risolvendosi per contro le devolute censure nella prospettazione di una lettura alternativa delle fonti di prova nel tentativo di sollecitare questa Corte ad un sindacato di merito non consentito nel giudizio di legittimità; rilevato invero che il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria ad essa sottesa, esclusivamente riservata al giudice di merito; rilevato che a rigoroso vaglio logico risulta improntata la riconducibilità dell'incendio al prevenuto avendo la Corte distrettuale valorizzato in tal senso le sue stesse dichiarazioni, unitamente a quelle convergenti dì sua moglie, secondo le quali fino a pochi minuti prima del crepitio del fuoco e del successivo divampamento era presente sul terreno ove si era recato insieme al padre prima per ripulirlo dai rifiuti lasciati dai precedenti proprietari, che aveva cumulato il giorno prima con la consorte raggruppandoli fra loro, per poi tosare l'erba con l'apposito macchinario che era nel frattempo andato a prendere a casa; rilevato che la conseguente presenza costante sul posto del padre che non aveva visto nessuno avvicinarsi al terreno e la univocità della condotta fino ad allora posta in essere dal prevenuto diretta a disfarsi dei rifiuti, alla quale lui soltanto aveva del resto interesse, non consente di ritenere inficiato da alcuna manifesta illogicità il ragionamento deduttivo dei giudici di merito, non potendo trovare ingresso le deduzioni meramente fattuali articolate dalla difesa in ordine alla distanza tra la casa e il terreno o alla ridotta velocità del trattorino tagliaerba a bordo del quale aveva fatto ritorno nell'appezzamento; rilevato che deve conseguentemente ribadirsi come tutte le doglíanze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a c:onclusioni differenti sui punti O dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, si risolvono irreversibilmente, in quanto rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio ed implicanti perciò un accertamento in fatto, nella proposizione di questioni di merito, insuscettibili di ingresso innanzi a questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747); rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 27 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]