Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20461/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

APPELLO DI FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalePAOLO A.M.

FIORE, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo di procuratore speciale, impugna la sentenza indata 13/05/2025 della Corte di appello di Firenze che, in riforma della sentenza in data04/10/2019 del Tribunale di Lucca, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reatocontestato al capo 2) perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena per ilresiduo reato di usura aggravata contestato al capo 1.Deduce:1.1.

Violazione dell’art. 606, lett. c) cod. proc. pen..Il ricorrente espone che il difensore, colto nella notte da colica renale, aveva inviatoalla Cancelleria della Corte una istanza di rinvio (prodotta con l'attestazione di invio); siduole, dunque, della mancata considerazione di tale istanza, con la conseguente violazionedel combinato disposto degli artt. 598, 484, comma 2-bis, 420-ter, 178, lett. c), cod. proc.pen., realizzandosi così una nullità assoluta.1.2. violazione dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen..Il ricorrente assume che la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato inordine alla ritenuta non applicabilità dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., in presenza diprove almeno contraddittorie e di una ricostruzione alternativa comunque fornitadall'imputato, si imponeva il proscioglimento.1.3.

Violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen..Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, nel rideterminare la pena stante laintervenuta prescrizione del reato più grave (tentata estorsione) ha rideterminato la penastessa in misura superiore al minimo edittale, che era stato invece concesso dal tribunale,senza motivare sul punto se non con formula di stile.

Il ricorrente aggiunge che la Corte diappello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche senza adeguata motivazione,anche qui limitandosi a formule di stile, laddove la concessione delle attenuanti e del minimodi pena si giustificava se non altro nella considerazione che comunque la parte offesa siappropriava dell'auto da lui venduta al [OSCURATO:PERSONA], che denunciava detta appropriazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo d’impugnazione -con il quale si denuncia la nullità dellasentenza per la mancata considerazione dell’istanza di rinvio per legittimo impedimentoinviata a mezzo PEC- è manifestamente infondato.A tale proposito, va preliminarmente rilevato che l’istanza risulta inoltrata all’indirizzoPEC dell’ufficio Protocollo e non all’indirizzo PEC destinato al deposito degli atti penali.La circostanza dell’indirizzo PEC cui è stata inoltrata l’istanza è decisiva, per come siva a illustrare.Si pone, infatti, la questione della validità processuale del deposito di un'istanzaindirizzata alla Corte di appello presso cui pende un procedimento penale, effettuatomediante invio a mezzo posta elettronica certificata a un indirizzo riferibile all'ufficioprotocollo generale dell'ufficio giudiziario destinatario, anziché all'indirizzo specificamenteindividuato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero dellaGiustizia (d'ora in avanti: DGSIA) per il deposito degli atti penali.

Occorre, dunque stabilire se tale modalità di trasmissione integri un deposito validoe tempestivo ovvero se l'istanza debba considerarsi come mai presentata, con leconseguenze processuali che ne derivano.2.

Per sciogliere la questione occorre considerare il quadro normativo e l'evoluzionedella disciplina del deposito telematico nel processo penale.2.1.

La trasformazione in modalità telematiche del sistema del deposito degli atti nelprocesso penale è stata avviata a partire dal periodo emergenziale connesso alla pandemiada Covid-19.

L'art. 24 del decreto–legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito conmodificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (cd. decreto Ristori), introdusse per laprima volta, in via generale e transitoria, la facoltà di depositare atti processuali penalimediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficiogiudiziario destinatario.

Il medesimo art. 24, comma 4, rimise all'apposito provvedimento delDirettore generale per i sistemi informativi automatizzati, da pubblicarsi nel portale deiservizi telematici del Ministero della giustizia, tanto l'individuazione degli indirizzi PEC degliuffici giudiziari destinatari quanto la definizione delle specifiche tecniche relative ai formatidegli atti e alle ulteriori modalità di invio.

Si trattava di una disciplina derogatoria rispetto al regime ordinario di deposito incancelleria, giustificata dall'emergenza sanitaria e successivamente prorogata nel tempo,che tuttavia già delineava con chiarezza il presupposto indefettibile della validità deldeposito telematico: la corrispondenza dell'indirizzo destinatario con quello riportatonell'apposito elenco DGSIA.2.2.

In attuazione di tale previsione, il Direttore Generale dei Sistemi InformativiAutomatizzati adottò in data 9 novembre 2020 il provvedimento recante «Individuazionedegli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, deldecreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti ele ulteriori modalità di invio».

L'allegato 1 a tale provvedimento — pubblicato e consultabilesul portale pst.giustizia.it del Ministero della giustizia — contiene l'elenco analitico, articolatoper tipologia di ufficio e per sede, degli indirizzi di posta elettronica certificata abilitati allaricezione di atti penali con valore legale.La struttura uniforme di tutti gli indirizzi ivi censiti è immediatamente identificativad e l l a l o r o f u n z i o n e : e s s i s e g u o n o i n v a r i a b i l m e n t e l a s i n t a s s idepositoattipenali[numero][OSCURATO:EMAIL], con il prefissodepositoattipenali che ne esprime la destinazione funzionale esclusiva al deposito di attipenali e con il dominio @giustiziacert.it, proprio della posta elettronica certificata istituzionalededicata al deposito processuale.Per le corti d'appello, a titolo esemplificativo, l'elenco individua caselle della formadepositoattipenali.ca.[sede]@giustiziacert.it, depositoattipenali2.ca.[sede]@giustiziacert.it ecosì via, in numero variabile a seconda della dimensione dell'ufficio.Vale la pena sin da ora rimarcare come tale elenco non comprenda alcun indirizzo diprotocollo generale, di segreteria di sezione o di posta elettronica ordinaria: nessuna casellacon dominio @giustizia.it — che è il dominio della posta elettronica non certificata degli ufficigiudiziari, destinata alle comunicazioni di natura amministrativa e organizzativa interna — ècensita tra quelle abilitate al deposito con valore legale.Vale ulteriormente precisato che la distinzione non è meramente tecnica ma esprimeuna precisa scelta ordinamentale: gli indirizzi @giustiziacert.it iscritti nell'elenco sonointerfacce del sistema informatico di gestione dei registri penali, strutturate per ricevere attiprocessuali, registrarli e attribuire loro data certa; gli indirizzi di protocollo generale oanaloghi indirizzi amministrativi sono destinati alla corrispondenza istituzionale dell'ufficio esono privi di qualsiasi raccordo con il sistema di gestione del fascicolo processuale.Deve ancora sottolinearsi che il provvedimento del 9 novembre 2020,periodicamente aggiornato con integrazioni pubblicate sul medesimo portale, costituiscedunque lo strumento attraverso cui l'ordinamento garantisce certezza e verificabilità nellaindividuazione del destinatario legittimo del deposito, siccome individuato dal legislatore, inquanto, adottato in attuazione dell'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 (cd. decreto Ristori).2.3.

La riforma organica del processo penale attuata con il decreto legislativo 10ottobre 2022, n. 150 ha elevato il deposito telematico a modalità strutturale etendenzialmente esclusiva del processo penale, tanto da prevederlo nel corpo del codice diprocedura penale.L'art. 111-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2 del medesimo decreto legislativo,infatti, ha stabilito il principio generale per cui il deposito di atti, documenti, richieste ememorie ha luogo con modalità esclusivamente telematiche, salva la disciplina transitoriadettata in sede attuativa e i casi di malfunzionamento certificato ai sensi del successivo art.175-bis cod. proc. pen..

L'art. 87-bis del medesimo decreto legislativo n. 150/2022 ha poi regolatospecificamente il deposito a mezzo posta elettronica certificata nella fase transitoria,confermando che tale modalità presuppone l'inoltro «agli indirizzi di posta elettronicacertificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttoregenerale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematicidel Ministero della giustizia» (comma 1), nonché dall'indirizzo di posta elettronica certificatadel difensore «a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato aisensi del comma 1» (comma 4).

La medesima norma, al comma 7, lettera c), e al comma 8,sanziona con l'inammissibilità — rilevabile d'ufficio con ordinanza, dalla quale consegue ladisposizione dell'esecuzione del provvedimento impugnato — l'atto trasmesso «a unindirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dalprovvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato».2.4.

La disciplina attuativa è stata dettata dal decreto del Ministero della giustizia 29dicembre 2023, n. 217, come successivamente modificato dal decreto 27 dicembre 2024, n.206.

Il combinato disposto di tali provvedimenti ha articolato un sistema a scansionitemporali, modulato per tipologia di ufficio giudiziario e per categoria di atti.

Per quanto qui rileva, le corti di appello non rientrano fra gli uffici per i quali ildeposito esclusivamente telematico tramite portale è già obbligatorio: ai sensi dell'art. 3,comma 5, del decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217 come modificato, tale obbligodecorre per le corti di appello dal 1° gennaio 2027.

Sino a tale data, il comma 6 delmedesimo articolo consente ai soggetti abilitati esterni il deposito con modalità nontelematiche, categoria nella quale rientra, ai sensi del comma 9, anche il deposito a mezzoposta elettronica certificata: «rimane consentito ai difensori il deposito mediante postaelettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità nontelematiche».Il rinvio espresso all'art. 87-bis conserva così integra, anche nel regime transitoriovigente per le corti d'appello, l'intera catena normativa che rimette al provvedimento DGSIAdel 9 novembre 2020 l'individuazione degli indirizzi legittimi: il decreto ministeriale n.217/2023 non ha introdotto un autonomo elenco di indirizzi né ha modificato quellopreesistente, limitandosi a disciplinare i termini e le scansioni temporali del deposito.3.

Va osservato che nell'applicazione concreta di tale normativa si era manifestatoun contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze dell'invio di un attod’impugnazione a un indirizzo PEC riferibile all'ufficio giudiziario competente ma non inclusonell'elenco DGSIA.

Un orientamento aveva valorizzato il principio del raggiungimento delloscopo, ritenendo irrilevante l'errore di casella ove l'atto fosse comunque pervenuto neitermini alla cancelleria competente.

Un diverso e più rigoroso orientamento aveva inveceritenuto integrata la causa di inammissibilità ogniqualvolta l'indirizzo destinatario noncorrispondesse a quello censito dal provvedimento DGSIA, indipendentemente dall'esitomateriale della trasmissione.

Tale stato di contrasto ha determinato la rimessione della questione alle SezioniUnite, alle quali era stato devoluto il seguente quesito: se, nel sistema dell'art. 87-bis,comma 7, d.lgs. n. 150/2022, sia ammissibile l'impugnazione trasmessa a un indirizzo PECnon compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore DGSIA del 9 novembre 2020,ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, quando essa sia stataricevuta e presa in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previstoper il deposito.3.1.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 6565 in data 11 dicembre 2025 (dep. 2026,Messina, Rv. 289326 – 01), hanno risolto il contrasto enunciando il seguente principio didiritto: «Nel regime transitorio del processo penale telematico disciplinato dall'art. 87-bisd.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronicacertificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemiinformativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand'anche riferibile all'ufficio giudiziariocompetente a riceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini dilegge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell'indirizzonon compreso nell'elenco suddetto alla casella dell'indirizzo compreso. (In motivazione, laCorte ha evidenziato che la precisata disciplina, desumibile dall'art. 87-bis d.lgs. cit. sullabase del criterio dell'interpretazione letterale della legge, non contrasta con l'art. 6 CEDUcome interpretato dalla Corte EDU sotto l'aspetto del diritto di accesso alla giustizia, inquanto stabilisce una "restrizione" alla facoltà di impugnazione che è prevedibile "ex ante"per l'interessato, non impone oneri eccessivi e non è inficiata da eccessivo formalismo)».3.2.

Il fondamento sistematico della regola risiede nella natura della disciplina deldeposito telematico, che non tollera equipollenti non previsti dalla legge.

Il legislatore, mediante il meccanismo del rinvio al provvedimento DGSIA, ha intesoassicurare certezza nella identificazione del destinatario legittimo del deposito, evitando chela molteplicità degli indirizzi PEC di uno stesso ufficio — ciascuno funzionalmente dedicato astrutture organizzative interne o a tipologie di atti differenti — possa dar luogo a dispersionedegli atti e incertezza sulla decorrenza dei termini processuali.

La scelta di affidarsiall'elenco pubblicato sul portale dei servizi telematici risponde dunque a una logica digaranzia, che tutela sia l'ufficio ricevente — assicurando la corretta imputazione degli atti alregistro informatico competente — sia la stessa parte depositante, che dispone di un puntodi riferimento certo, univoco e verificabile in ogni momento.4.

Alla luce dei principi enunciati, deve esaminarsi ora la questione concernentel'istanza trasmessa dalla difesa all'indirizzo PEC dell'ufficio protocollo generale della corte diappello, anziché a uno degli indirizzi specificamente indicati dal provvedimento DGSIA del 9novembre 2020 per il deposito degli atti penali presso il medesimo ufficio.4.1.

Va premesso che l'indirizzo PEC dell'ufficio protocollo generale non figuranell'allegato 1 al provvedimento DGSIA del 9 novembre 2020 quale casella abilitata aldeposito degli atti penali.

Tanto perché l'ufficio protocollo di un ufficio giudiziario è la struttura preposta allaricezione, registrazione e smistamento della corrispondenza di natura amministrativa eorganizzativa dell'ufficio — circolari, comunicazioni istituzionali, atti di natura nonprocessuale — e il suo indirizzo PEC è strutturato e gestito in funzione di tali compiti.

Pertale ragione, esso è privo di qualsiasi raccordo con i sistemi informatici di gestione delfascicolo processuale penale — segnatamente con il sistema TIAP (Trattamento InformaticoAtti Penali) — e non è in grado di registrare l'atto ricevuto nel fascicolo né di attribuirgli datacerta con gli effetti processuali che ne conseguono.L'indirizzo dedicato al deposito degli atti penali, per converso, è una casella dellatipologia depositoattipenali[numero].ca.[sede]@giustiziacert.it che, per come è configuratanel sistema informatico del Ministero della giustizia, per come visto, costituisce un'interfacciadiretta con il registro del procedimento: la ricezione dell'atto determina automaticamentel'apertura di una pratica nel sistema gestionale, l'attribuzione di un numero cronologico e laconservazione dell'atto nel fascicolo informatico con data certa opponibile a tutti.Le due tipologie di indirizzo non sono dunque alternative fungibili che differisconosolo per il contenuto degli atti ricevuti: esse operano su piani radicalmente diversi, l'una sulpiano amministrativo e organizzativo dell'ufficio, l'altra sul piano processuale con effetticostitutivi sulla validità e sulla tempestività del deposito degli atti.4.2.

Va precisato che l’ipotesi di cui all’odierno esame non è neanche riconducibile aquella sottoposta all’esame delle sezioni unite e non è -conseguentemente- assimilabile allafattispecie — già di per sé produttiva di inammissibilità secondo il principio enunciato dalleSezioni Unite — dell'atto trasmesso a un indirizzo non compreso nell'elenco DGSIA macomunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverlo.

Nel caso concretoesaminato dalle Sezioni unite, infatti, l’atto d’impugnazione era stato trasmesso all’indirizzoP E C r i e s a m e . t r i b u n a l e . p a l e r m o @ g i u s t i z i a c e r t . i t , d i v e r s o d a q u e l l [OSCURATO:EMAIL] individuato nel decreto adottato il 9novembre 2020 dal direttore della Direzione generale sistemi informativi automatizzati.In quel caso, quindi, entrambi gli indirizzi di posta elettronica si riferivano all’ufficiogiudiziario competente per la trattazione dell’istanza del riesame.L'ipotesi oggi in esame, invece, si colloca su un piano radicalmente equalitativamente diverso, in quanto l'indirizzo PEC dell'ufficio protocollo generale non è inalcuna maniera riconducibile al procedimento penale ancorché pendente presso la Corte diappello di Firenze, per le ragioni esposte al superiore paragrafo 4.2: esso opera su un pianointrinsecamente amministrativo, è destinato alla corrispondenza istituzionale dell'ufficio, èprivo di raccordo con i sistemi di gestione del fascicolo penale e non è in grado di produrrealcuno degli effetti giuridici propri del deposito processuale.Effetti giuridici che non possono essere correlati alla mera evenienza della ricezionedell’atto in un luogo qualsiasi -sia pure telematico- della Corte di appello di Firenze, attesoche la riferibilità all'ufficio giudiziario, come emerge dalla pronuncia delle Sezioni Unite, nonè un criterio topografico o amministrativo bensì funzionale, correlato agli indirizzi censitinell'elenco DGSIA, strutturalmente e legislativamente vocati alla ricezione di atti processualipenali.Alla luce di ciò, l'indirizzo del protocollo generale è funzionalmente estraneo aldeposito processuale, con la conseguenza che l'istanza trasmessa al suo indirizzo non èqualificabile come atto depositato e deve considerarsi processualmente inesistente, inquanto indirizzato a una struttura priva di qualsiasi competenza e capacità di ricevere attiprocessuali con valore legale.4.3.

Va ulteriormente precisato che, attraverso accertamenti di Cancelleria dispostida questo Ufficio, risulta che la casella dell'ufficio protocollo non ha proceduto al re-inoltrodell'istanza all'indirizzo DGSIA dedicato al deposito degli atti penali, così non essendovispazio per alcuna forma di sanatoria, né per iniziativa della parte, né per valutazionediscrezionale del giudice.Alla luce di quanto esposto, nel solco di quanto chiarito dalle Sezioni Unite, puòessere affermato il seguente principio di diritto: «nel regime transitorio del processo penaletelematico disciplinato dall'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – applicabile alle cortid'appello fino al 1° gennaio 2027 ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, d.m. 29 dicembre 2023, n.217, come modificato dal d.m. 27 dicembre 2024, n. 206 –, l'atto processuale trasmesso amezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dell'ufficio protocollo generale dell'ufficiogiudiziario, anziché a uno degli indirizzi iscritti nell'elenco allegato al provvedimento DGSIAdel 9 novembre 2020, deve considerarsi processualmente inesistente in quanto tale indirizzoè funzionalmente estraneo al deposito processuale, privo di raccordo con i sistemiinformatici di gestione del fascicolo penale e strutturalmente inidoneo a produrre gli effetticostitutivi propri del deposito».5. da quanto esposto consegue che l'istanza in questione deve essere consideratacome mai validamente depositata.

La trasmissione a un indirizzo PEC non compresonell'elenco DGSIA e funzionalmente estraneo al deposito processuale è giuridicamenteinesistente sul piano processuale, con la conseguenza che la sua mancata considerazione aopera dei giudici della sentenza impugnata non configura alcuna nullità.L’assunto difensivo che, al contrario, fonda l’eccezione di nullità sulla validità di untale deposito, risulta, dunque, manifestamente infondato, in quanto nel senso contrario dellasoluzione adottata dalle Sezioni Unite.Da ciò l’inammissibilità del primo motivo.6.

A eguale conclusione d’inammissibilità si perviene in relazione ai restanti motivid’impugnazione, che si rivolgono all’affermazione di responsabilità e alla misura della pena,che si assume determinata in violazione del divieto di reformatio in peius.6.1.

Il motivo relativo alla responsabilità, che di seguito si riporta integralmente, èprivo di specificità, in quanto si risolve in una generica denuncia di erroneità, senza chesiano esposte reali censure alla sentenza impugnata, tanto meno riconducibili ai vizisindacabili in sede di legittimità.«La Corte territoriale -scrive il ricorrente- non ha adeguatamente motivato in ordinealla ritenuta non applicabilità dell’art. 530 cpv. cpp: in presenza di prove almenocontraddittorie e di una ricostruzione alternativa comunque fornita dall’imputato, si imponevail proscioglimento».Va, dunque, rilevato come il motivo si presenti come un’asserzione apodittica eindeterminata e, in quanto tale, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod.proc. pen., perché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamentecorretta e aderente alle emergenze processuali (si vedano le pagine da 6 a 9 della sentenzaimpugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, nonconsentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propriosindacato.Da qui la sua inammissibilità.6.2.

L’ultimo motivo d’impugnazione, con il quale si sostiene che la corte di appelloavrebbe violato il divieto di reformatio in peius in punto di trattamento sanzionatorio, risultasmentito dalla lettura della sentenza impugnata, così come coordinata alla sentenza di primogrado.Il ricorrente sostiene che la corte di appello «nel rideterminare la pena stante laintervenuta prescrizione del reato più grave (tentata estorsione) ha rideterminato la penastessa in misura superiore al minimo edittale, che era stato invece concesso dai Giudici diprime cure senza motivare sul punto se non con formule di stile».Anzitutto, l’assunto è palesemente errato laddove si sostiene che la corte di appello hadichiarato prescritto il reato più grave, che il ricorrente indica nel tentativo di estorsionecontestato al capo 2).In realtà, il giudice di primo grado, nel determinare la pena, aveva indicato quale reatopiù grave il fatto di usura contestato al capo 1), nel cui ambito aveva riconosciuto anche unacontinuazione interna, cui ha aggiunto anche la continuazione con il tentativo di estorsionecontestato al capo 2), ritenuto meno grave dell’usura, diversamente da quanto sostenutodalla difesa.In forza di tale struttura, il giudice di primo grado aveva indicato una pena base per ilreato più grave (usura contestata al capo 1) pari ad anni due, mesi otto di reclusione ed euro6.000,00 di multa, aumentata per la seconda usura contestata nello stesso capo 1) incontinuazione interna fino ad anni quattro, mesi cinque di reclusione ed euro 8.000,00 dimulta.La pena così determinata per i fatti di usura contestati al capo 1) veniva aumentata dalTribunale di mesi sette ed euro 1.000,00 di multa per il tentativo di estorsione.A fronte di ciò, la corte di appello ha dichiarato la prescrizione del tentativo diestorsione e, per l’effetto, si è limitata a eliminare il segmento di pena riferito a tale reatodalla sentenza di primo grado, così infliggendo all’imputato la stessa pena e nella stessamisura determinata dal giudice di primo grado per i residui fatti di usura contestati al capo 1),in continuazione interna, ossia anni quattro, mesi cinque di reclusione, ed euro 8.000,00 dimulta.Da ciò emerge la manifesta infondatezza del motivo in punto di pena, in quanto fondatosu presupposti fattuali affatto errati e smentiti dalla lettura della doppia sentenza conforme.6.3.

Sempre con l’ultimo motivo di ricorso si denuncia un vizio di motivazione per lanegazione delle circostanze attenuanti generiche e per la mancata applicazione del minimoedittale di pena.A parte la genericità della doglianza, anch’essa aspecifica, deve rilevarsi come risultidevoluta con l’atto di appello non alcuna doglianza relativa al mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, mentre in relazione al trattamento sanzionatorio, con l’attodi gravame si chiedeva, genericamente, una riduzione della pena con una formula che,risolvendosi in una mera invocazione, non assurgeva alla dignità di motivo d’impugnazione.Da ciò discende che la doglianza risulta dedotta per la prima volta in questa sede, dalche deriva la sua inammissibilità.Va ribadito, infatti, che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motiviconcernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudiced'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primogrado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982,Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di7.

Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità -con particolare riferimento alla lettura travisata della motivazione sultrattamento sanzionatorio, al palese difetto di specificità del motivo sulla responsabilità e allaesposizione di motivi non devoluti con l’atto di appello- al pagamento in favore della Cassadelle ammende della somma di euro cinquemila, così equitativamente fissata in ragione deimotivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
APPELLO DI FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalePAOLO A.M. FIORE, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo di procuratore speciale, impugna la sentenza indata 13/05/2025 della Corte di appello di Firenze che, in riforma della sentenza in data04/10/2019 del Tribunale di Lucca, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reatocontestato al capo 2) perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena per ilresiduo reato di usura aggravata contestato al capo 1.Deduce:1.1. Violazione dell’art. 606, lett. c) cod. proc. pen..Il ricorrente espone che il difensore, colto nella notte da colica renale, aveva inviatoalla Cancelleria della Corte una istanza di rinvio (prodotta con l'attestazione di invio); siduole, dunque, della mancata considerazione di tale istanza, con la conseguente violazionedel combinato disposto degli artt. 598, 484, comma 2-bis, 420-ter, 178, lett. c), cod. proc.pen., realizzandosi così una nullità assoluta.1.2. violazione dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen..Il ricorrente assume che la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato inordine alla ritenuta non applicabilità dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., in presenza diprove almeno contraddittorie e di una ricostruzione alternativa comunque fornitadall'imputato, si imponeva il proscioglimento.1.3. Violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen..Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, nel rideterminare la pena stante laintervenuta prescrizione del reato più grave (tentata estorsione) ha rideterminato la penastessa in misura superiore al minimo edittale, che era stato invece concesso dal tribunale,senza motivare sul punto se non con formula di stile. Il ricorrente aggiunge che la Corte diappello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche senza adeguata motivazione,anche qui limitandosi a formule di stile, laddove la concessione delle attenuanti e del minimodi pena si giustificava se non altro nella considerazione che comunque la parte offesa siappropriava dell'auto da lui venduta al [OSCURATO:PERSONA], che denunciava detta appropriazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo d’impugnazione -con il quale si denuncia la nullità dellasentenza per la mancata considerazione dell’istanza di rinvio per legittimo impedimentoinviata a mezzo PEC- è manifestamente infondato.A tale proposito, va preliminarmente rilevato che l’istanza risulta inoltrata all’indirizzoPEC dell’ufficio Protocollo e non all’indirizzo PEC destinato al deposito degli atti penali.La circostanza dell’indirizzo PEC cui è stata inoltrata l’istanza è decisiva, per come siva a illustrare.Si pone, infatti, la questione della validità processuale del deposito di un'istanzaindirizzata alla Corte di appello presso cui pende un procedimento penale, effettuatomediante invio a mezzo posta elettronica certificata a un indirizzo riferibile all'ufficioprotocollo generale dell'ufficio giudiziario destinatario, anziché all'indirizzo specificamenteindividuato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero dellaGiustizia (d'ora in avanti: DGSIA) per il deposito degli atti penali. Occorre, dunque stabilire se tale modalità di trasmissione integri un deposito validoe tempestivo ovvero se l'istanza debba considerarsi come mai presentata, con leconseguenze processuali che ne derivano.2. Per sciogliere la questione occorre considerare il quadro normativo e l'evoluzionedella disciplina del deposito telematico nel processo penale.2.1. La trasformazione in modalità telematiche del sistema del deposito degli atti nelprocesso penale è stata avviata a partire dal periodo emergenziale connesso alla pandemiada Covid-19. L'art. 24 del decreto–legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito conmodificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (cd. decreto Ristori), introdusse per laprima volta, in via generale e transitoria, la facoltà di depositare atti processuali penalimediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficiogiudiziario destinatario. Il medesimo art. 24, comma 4, rimise all'apposito provvedimento delDirettore generale per i sistemi informativi automatizzati, da pubblicarsi nel portale deiservizi telematici del Ministero della giustizia, tanto l'individuazione degli indirizzi PEC degliuffici giudiziari destinatari quanto la definizione delle specifiche tecniche relative ai formatidegli atti e alle ulteriori modalità di invio. Si trattava di una disciplina derogatoria rispetto al regime ordinario di deposito incancelleria, giustificata dall'emergenza sanitaria e successivamente prorogata nel tempo,che tuttavia già delineava con chiarezza il presupposto indefettibile della validità deldeposito telematico: la corrispondenza dell'indirizzo destinatario con quello riportatonell'apposito elenco DGSIA.2.2. In attuazione di tale previsione, il Direttore Generale dei Sistemi InformativiAutomatizzati adottò in data 9 novembre 2020 il provvedimento recante «Individuazionedegli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, deldecreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti ele ulteriori modalità di invio». L'allegato 1 a tale provvedimento — pubblicato e consultabilesul portale pst.giustizia.it del Ministero della giustizia — contiene l'elenco analitico, articolatoper tipologia di ufficio e per sede, degli indirizzi di posta elettronica certificata abilitati allaricezione di atti penali con valore legale.La struttura uniforme di tutti gli indirizzi ivi censiti è immediatamente identificativad e l l a l o r o f u n z i o n e : e s s i s e g u o n o i n v a r i a b i l m e n t e l a s i n t a s s idepositoattipenali[numero][OSCURATO:EMAIL], con il prefissodepositoattipenali che ne esprime la destinazione funzionale esclusiva al deposito di attipenali e con il dominio @giustiziacert.it, proprio della posta elettronica certificata istituzionalededicata al deposito processuale.Per le corti d'appello, a titolo esemplificativo, l'elenco individua caselle della formadepositoattipenali.ca.[sede]@giustiziacert.it, depositoattipenali2.ca.[sede]@giustiziacert.it ecosì via, in numero variabile a seconda della dimensione dell'ufficio.Vale la pena sin da ora rimarcare come tale elenco non comprenda alcun indirizzo diprotocollo generale, di segreteria di sezione o di posta elettronica ordinaria: nessuna casellacon dominio @giustizia.it — che è il dominio della posta elettronica non certificata degli ufficigiudiziari, destinata alle comunicazioni di natura amministrativa e organizzativa interna — ècensita tra quelle abilitate al deposito con valore legale.Vale ulteriormente precisato che la distinzione non è meramente tecnica ma esprimeuna precisa scelta ordinamentale: gli indirizzi @giustiziacert.it iscritti nell'elenco sonointerfacce del sistema informatico di gestione dei registri penali, strutturate per ricevere attiprocessuali, registrarli e attribuire loro data certa; gli indirizzi di protocollo generale oanaloghi indirizzi amministrativi sono destinati alla corrispondenza istituzionale dell'ufficio esono privi di qualsiasi raccordo con il sistema di gestione del fascicolo processuale.Deve ancora sottolinearsi che il provvedimento del 9 novembre 2020,periodicamente aggiornato con integrazioni pubblicate sul medesimo portale, costituiscedunque lo strumento attraverso cui l'ordinamento garantisce certezza e verificabilità nellaindividuazione del destinatario legittimo del deposito, siccome individuato dal legislatore, inquanto, adottato in attuazione dell'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 (cd. decreto Ristori).2.3. La riforma organica del processo penale attuata con il decreto legislativo 10ottobre 2022, n. 150 ha elevato il deposito telematico a modalità strutturale etendenzialmente esclusiva del processo penale, tanto da prevederlo nel corpo del codice diprocedura penale.L'art. 111-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2 del medesimo decreto legislativo,infatti, ha stabilito il principio generale per cui il deposito di atti, documenti, richieste ememorie ha luogo con modalità esclusivamente telematiche, salva la disciplina transitoriadettata in sede attuativa e i casi di malfunzionamento certificato ai sensi del successivo art.175-bis cod. proc. pen.. L'art. 87-bis del medesimo decreto legislativo n. 150/2022 ha poi regolatospecificamente il deposito a mezzo posta elettronica certificata nella fase transitoria,confermando che tale modalità presuppone l'inoltro «agli indirizzi di posta elettronicacertificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttoregenerale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematicidel Ministero della giustizia» (comma 1), nonché dall'indirizzo di posta elettronica certificatadel difensore «a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato aisensi del comma 1» (comma 4). La medesima norma, al comma 7, lettera c), e al comma 8,sanziona con l'inammissibilità — rilevabile d'ufficio con ordinanza, dalla quale consegue ladisposizione dell'esecuzione del provvedimento impugnato — l'atto trasmesso «a unindirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dalprovvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato».2.4. La disciplina attuativa è stata dettata dal decreto del Ministero della giustizia 29dicembre 2023, n. 217, come successivamente modificato dal decreto 27 dicembre 2024, n.206. Il combinato disposto di tali provvedimenti ha articolato un sistema a scansionitemporali, modulato per tipologia di ufficio giudiziario e per categoria di atti. Per quanto qui rileva, le corti di appello non rientrano fra gli uffici per i quali ildeposito esclusivamente telematico tramite portale è già obbligatorio: ai sensi dell'art. 3,comma 5, del decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217 come modificato, tale obbligodecorre per le corti di appello dal 1° gennaio 2027. Sino a tale data, il comma 6 delmedesimo articolo consente ai soggetti abilitati esterni il deposito con modalità nontelematiche, categoria nella quale rientra, ai sensi del comma 9, anche il deposito a mezzoposta elettronica certificata: «rimane consentito ai difensori il deposito mediante postaelettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità nontelematiche».Il rinvio espresso all'art. 87-bis conserva così integra, anche nel regime transitoriovigente per le corti d'appello, l'intera catena normativa che rimette al provvedimento DGSIAdel 9 novembre 2020 l'individuazione degli indirizzi legittimi: il decreto ministeriale n.217/2023 non ha introdotto un autonomo elenco di indirizzi né ha modificato quellopreesistente, limitandosi a disciplinare i termini e le scansioni temporali del deposito.3. Va osservato che nell'applicazione concreta di tale normativa si era manifestatoun contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze dell'invio di un attod’impugnazione a un indirizzo PEC riferibile all'ufficio giudiziario competente ma non inclusonell'elenco DGSIA. Un orientamento aveva valorizzato il principio del raggiungimento delloscopo, ritenendo irrilevante l'errore di casella ove l'atto fosse comunque pervenuto neitermini alla cancelleria competente. Un diverso e più rigoroso orientamento aveva inveceritenuto integrata la causa di inammissibilità ogniqualvolta l'indirizzo destinatario noncorrispondesse a quello censito dal provvedimento DGSIA, indipendentemente dall'esitomateriale della trasmissione. Tale stato di contrasto ha determinato la rimessione della questione alle SezioniUnite, alle quali era stato devoluto il seguente quesito: se, nel sistema dell'art. 87-bis,comma 7, d.lgs. n. 150/2022, sia ammissibile l'impugnazione trasmessa a un indirizzo PECnon compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore DGSIA del 9 novembre 2020,ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, quando essa sia stataricevuta e presa in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previstoper il deposito.3.1. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 6565 in data 11 dicembre 2025 (dep. 2026,Messina, Rv. 289326 – 01), hanno risolto il contrasto enunciando il seguente principio didiritto: «Nel regime transitorio del processo penale telematico disciplinato dall'art. 87-bisd.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronicacertificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemiinformativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand'anche riferibile all'ufficio giudiziariocompetente a riceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini dilegge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell'indirizzonon compreso nell'elenco suddetto alla casella dell'indirizzo compreso. (In motivazione, laCorte ha evidenziato che la precisata disciplina, desumibile dall'art. 87-bis d.lgs. cit. sullabase del criterio dell'interpretazione letterale della legge, non contrasta con l'art. 6 CEDUcome interpretato dalla Corte EDU sotto l'aspetto del diritto di accesso alla giustizia, inquanto stabilisce una "restrizione" alla facoltà di impugnazione che è prevedibile "ex ante"per l'interessato, non impone oneri eccessivi e non è inficiata da eccessivo formalismo)».3.2. Il fondamento sistematico della regola risiede nella natura della disciplina deldeposito telematico, che non tollera equipollenti non previsti dalla legge. Il legislatore, mediante il meccanismo del rinvio al provvedimento DGSIA, ha intesoassicurare certezza nella identificazione del destinatario legittimo del deposito, evitando chela molteplicità degli indirizzi PEC di uno stesso ufficio — ciascuno funzionalmente dedicato astrutture organizzative interne o a tipologie di atti differenti — possa dar luogo a dispersionedegli atti e incertezza sulla decorrenza dei termini processuali. La scelta di affidarsiall'elenco pubblicato sul portale dei servizi telematici risponde dunque a una logica digaranzia, che tutela sia l'ufficio ricevente — assicurando la corretta imputazione degli atti alregistro informatico competente — sia la stessa parte depositante, che dispone di un puntodi riferimento certo, univoco e verificabile in ogni momento.4. Alla luce dei principi enunciati, deve esaminarsi ora la questione concernentel'istanza trasmessa dalla difesa all'indirizzo PEC dell'ufficio protocollo generale della corte diappello, anziché a uno degli indirizzi specificamente indicati dal provvedimento DGSIA del 9novembre 2020 per il deposito degli atti penali presso il medesimo ufficio.4.1. Va premesso che l'indirizzo PEC dell'ufficio protocollo generale non figuranell'allegato 1 al provvedimento DGSIA del 9 novembre 2020 quale casella abilitata aldeposito degli atti penali. Tanto perché l'ufficio protocollo di un ufficio giudiziario è la struttura preposta allaricezione, registrazione e smistamento della corrispondenza di natura amministrativa eorganizzativa dell'ufficio — circolari, comunicazioni istituzionali, atti di natura nonprocessuale — e il suo indirizzo PEC è strutturato e gestito in funzione di tali compiti. Pertale ragione, esso è privo di qualsiasi raccordo con i sistemi informatici di gestione delfascicolo processuale penale — segnatamente con il sistema TIAP (Trattamento InformaticoAtti Penali) — e non è in grado di registrare l'atto ricevuto nel fascicolo né di attribuirgli datacerta con gli effetti processuali che ne conseguono.L'indirizzo dedicato al deposito degli atti penali, per converso, è una casella dellatipologia depositoattipenali[numero].ca.[sede]@giustiziacert.it che, per come è configuratanel sistema informatico del Ministero della giustizia, per come visto, costituisce un'interfacciadiretta con il registro del procedimento: la ricezione dell'atto determina automaticamentel'apertura di una pratica nel sistema gestionale, l'attribuzione di un numero cronologico e laconservazione dell'atto nel fascicolo informatico con data certa opponibile a tutti.Le due tipologie di indirizzo non sono dunque alternative fungibili che differisconosolo per il contenuto degli atti ricevuti: esse operano su piani radicalmente diversi, l'una sulpiano amministrativo e organizzativo dell'ufficio, l'altra sul piano processuale con effetticostitutivi sulla validità e sulla tempestività del deposito degli atti.4.2. Va precisato che l’ipotesi di cui all’odierno esame non è neanche riconducibile aquella sottoposta all’esame delle sezioni unite e non è -conseguentemente- assimilabile allafattispecie — già di per sé produttiva di inammissibilità secondo il principio enunciato dalleSezioni Unite — dell'atto trasmesso a un indirizzo non compreso nell'elenco DGSIA macomunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverlo. Nel caso concretoesaminato dalle Sezioni unite, infatti, l’atto d’impugnazione era stato trasmesso all’indirizzoP E C r i e s a m e . t r i b u n a l e . p a l e r m o @ g i u s t i z i a c e r t . i t , d i v e r s o d a q u e l l [OSCURATO:EMAIL] individuato nel decreto adottato il 9novembre 2020 dal direttore della Direzione generale sistemi informativi automatizzati.In quel caso, quindi, entrambi gli indirizzi di posta elettronica si riferivano all’ufficiogiudiziario competente per la trattazione dell’istanza del riesame.L'ipotesi oggi in esame, invece, si colloca su un piano radicalmente equalitativamente diverso, in quanto l'indirizzo PEC dell'ufficio protocollo generale non è inalcuna maniera riconducibile al procedimento penale ancorché pendente presso la Corte diappello di Firenze, per le ragioni esposte al superiore paragrafo 4.2: esso opera su un pianointrinsecamente amministrativo, è destinato alla corrispondenza istituzionale dell'ufficio, èprivo di raccordo con i sistemi di gestione del fascicolo penale e non è in grado di produrrealcuno degli effetti giuridici propri del deposito processuale.Effetti giuridici che non possono essere correlati alla mera evenienza della ricezionedell’atto in un luogo qualsiasi -sia pure telematico- della Corte di appello di Firenze, attesoche la riferibilità all'ufficio giudiziario, come emerge dalla pronuncia delle Sezioni Unite, nonè un criterio topografico o amministrativo bensì funzionale, correlato agli indirizzi censitinell'elenco DGSIA, strutturalmente e legislativamente vocati alla ricezione di atti processualipenali.Alla luce di ciò, l'indirizzo del protocollo generale è funzionalmente estraneo aldeposito processuale, con la conseguenza che l'istanza trasmessa al suo indirizzo non èqualificabile come atto depositato e deve considerarsi processualmente inesistente, inquanto indirizzato a una struttura priva di qualsiasi competenza e capacità di ricevere attiprocessuali con valore legale.4.3. Va ulteriormente precisato che, attraverso accertamenti di Cancelleria dispostida questo Ufficio, risulta che la casella dell'ufficio protocollo non ha proceduto al re-inoltrodell'istanza all'indirizzo DGSIA dedicato al deposito degli atti penali, così non essendovispazio per alcuna forma di sanatoria, né per iniziativa della parte, né per valutazionediscrezionale del giudice.Alla luce di quanto esposto, nel solco di quanto chiarito dalle Sezioni Unite, puòessere affermato il seguente principio di diritto: «nel regime transitorio del processo penaletelematico disciplinato dall'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – applicabile alle cortid'appello fino al 1° gennaio 2027 ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, d.m. 29 dicembre 2023, n.217, come modificato dal d.m. 27 dicembre 2024, n. 206 –, l'atto processuale trasmesso amezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dell'ufficio protocollo generale dell'ufficiogiudiziario, anziché a uno degli indirizzi iscritti nell'elenco allegato al provvedimento DGSIAdel 9 novembre 2020, deve considerarsi processualmente inesistente in quanto tale indirizzoè funzionalmente estraneo al deposito processuale, privo di raccordo con i sistemiinformatici di gestione del fascicolo penale e strutturalmente inidoneo a produrre gli effetticostitutivi propri del deposito».5. da quanto esposto consegue che l'istanza in questione deve essere consideratacome mai validamente depositata. La trasmissione a un indirizzo PEC non compresonell'elenco DGSIA e funzionalmente estraneo al deposito processuale è giuridicamenteinesistente sul piano processuale, con la conseguenza che la sua mancata considerazione aopera dei giudici della sentenza impugnata non configura alcuna nullità.L’assunto difensivo che, al contrario, fonda l’eccezione di nullità sulla validità di untale deposito, risulta, dunque, manifestamente infondato, in quanto nel senso contrario dellasoluzione adottata dalle Sezioni Unite.Da ciò l’inammissibilità del primo motivo.6. A eguale conclusione d’inammissibilità si perviene in relazione ai restanti motivid’impugnazione, che si rivolgono all’affermazione di responsabilità e alla misura della pena,che si assume determinata in violazione del divieto di reformatio in peius.6.1. Il motivo relativo alla responsabilità, che di seguito si riporta integralmente, èprivo di specificità, in quanto si risolve in una generica denuncia di erroneità, senza chesiano esposte reali censure alla sentenza impugnata, tanto meno riconducibili ai vizisindacabili in sede di legittimità.«La Corte territoriale -scrive il ricorrente- non ha adeguatamente motivato in ordinealla ritenuta non applicabilità dell’art. 530 cpv. cpp: in presenza di prove almenocontraddittorie e di una ricostruzione alternativa comunque fornita dall’imputato, si imponevail proscioglimento».Va, dunque, rilevato come il motivo si presenti come un’asserzione apodittica eindeterminata e, in quanto tale, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod.proc. pen., perché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamentecorretta e aderente alle emergenze processuali (si vedano le pagine da 6 a 9 della sentenzaimpugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, nonconsentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propriosindacato.Da qui la sua inammissibilità.6.2. L’ultimo motivo d’impugnazione, con il quale si sostiene che la corte di appelloavrebbe violato il divieto di reformatio in peius in punto di trattamento sanzionatorio, risultasmentito dalla lettura della sentenza impugnata, così come coordinata alla sentenza di primogrado.Il ricorrente sostiene che la corte di appello «nel rideterminare la pena stante laintervenuta prescrizione del reato più grave (tentata estorsione) ha rideterminato la penastessa in misura superiore al minimo edittale, che era stato invece concesso dai Giudici diprime cure senza motivare sul punto se non con formule di stile».Anzitutto, l’assunto è palesemente errato laddove si sostiene che la corte di appello hadichiarato prescritto il reato più grave, che il ricorrente indica nel tentativo di estorsionecontestato al capo 2).In realtà, il giudice di primo grado, nel determinare la pena, aveva indicato quale reatopiù grave il fatto di usura contestato al capo 1), nel cui ambito aveva riconosciuto anche unacontinuazione interna, cui ha aggiunto anche la continuazione con il tentativo di estorsionecontestato al capo 2), ritenuto meno grave dell’usura, diversamente da quanto sostenutodalla difesa.In forza di tale struttura, il giudice di primo grado aveva indicato una pena base per ilreato più grave (usura contestata al capo 1) pari ad anni due, mesi otto di reclusione ed euro6.000,00 di multa, aumentata per la seconda usura contestata nello stesso capo 1) incontinuazione interna fino ad anni quattro, mesi cinque di reclusione ed euro 8.000,00 dimulta.La pena così determinata per i fatti di usura contestati al capo 1) veniva aumentata dalTribunale di mesi sette ed euro 1.000,00 di multa per il tentativo di estorsione.A fronte di ciò, la corte di appello ha dichiarato la prescrizione del tentativo diestorsione e, per l’effetto, si è limitata a eliminare il segmento di pena riferito a tale reatodalla sentenza di primo grado, così infliggendo all’imputato la stessa pena e nella stessamisura determinata dal giudice di primo grado per i residui fatti di usura contestati al capo 1),in continuazione interna, ossia anni quattro, mesi cinque di reclusione, ed euro 8.000,00 dimulta.Da ciò emerge la manifesta infondatezza del motivo in punto di pena, in quanto fondatosu presupposti fattuali affatto errati e smentiti dalla lettura della doppia sentenza conforme.6.3. Sempre con l’ultimo motivo di ricorso si denuncia un vizio di motivazione per lanegazione delle circostanze attenuanti generiche e per la mancata applicazione del minimoedittale di pena.A parte la genericità della doglianza, anch’essa aspecifica, deve rilevarsi come risultidevoluta con l’atto di appello non alcuna doglianza relativa al mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche, mentre in relazione al trattamento sanzionatorio, con l’attodi gravame si chiedeva, genericamente, una riduzione della pena con una formula che,risolvendosi in una mera invocazione, non assurgeva alla dignità di motivo d’impugnazione.Da ciò discende che la doglianza risulta dedotta per la prima volta in questa sede, dalche deriva la sua inammissibilità.Va ribadito, infatti, che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motiviconcernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudiced'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primogrado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982,Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di7. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità -con particolare riferimento alla lettura travisata della motivazione sultrattamento sanzionatorio, al palese difetto di specificità del motivo sulla responsabilità e allaesposizione di motivi non devoluti con l’atto di appello- al pagamento in favore della Cassadelle ammende della somma di euro cinquemila, così equitativamente fissata in ragione deimotivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20461/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris