CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 09199/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2685/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GIANCARLO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di ROMA n. 6741/2017 depositata il 25/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di Banca popolare di [OSCURATO:SOCIETA]., conferitaria di ramo aziendale della Banca popolare di [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe; gli intimati hanno replicato con controricorso. Considerato che: in prossimità dell’adunanza camerale è stato depositato un atto di rinuncia, al quale i controricorrenti hanno aderito; va quindi dichiara l’estinzione del giudizio, senza pronuncia sulle spese (art. 391, ult. comma, cod. proc. civ.). p.q.m. La Corte dichiara estinto il giudizio. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della