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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29499/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11224-2024 OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all' art. 337 c.p. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate.

Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente valorizzando le risultanze processuali, nonché sull'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393 bis cod. pen. (si vedano pagg. 2-3 della sentenza impugnata sulle ragioni della ravvisata inattendibilità della deposizione della teste Marcolongo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11224-2024 OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all' art. 337 c.p. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate. Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sia con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente valorizzando le risultanze processuali, nonché sull'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393 bis cod. pen. (si vedano pagg. 2-3 della sentenza impugnata sulle ragioni della ravvisata inattendibilità della deposizione della teste Marcolongo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/
Sentenza Cassazione n. 29499/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris