Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 19898/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ARICO' CARMINE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ARICO' ANNA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ARICO' ASSUNTA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 28, digs. 20 novembre 2011, n. 159, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tendente ad ottenere la revocazione della decisione sulla confisca di beni immobili loro intestati, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con decreto della Corte di appello di Napoli in data 21 gennaio 2020.

2. Premette che la richiesta si fonda Sull'allegazione di una certificazione notarile idonea a documentare la titolarità, a partire dall'anno 1973, da parte di [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta moglie di [OSCURATO:PERSONA], della proprietà di un consistente patrimonio immobiliare, in grado di giustificare successivamente gli acquist dei beni confiscati intestati a [OSCURATO:PERSONA] e ai di lei figli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], beni che sono stati di contro ritenuti oggetto del reimpiego delle disponibilità illecite di [OSCURATO:PERSONA].

Aggiunge che, secondo quanto esposto nel decreto della Corte di appello di Napoli del 21 gennaio 2020, nel corso della trattazione del procedimento, erano stati prodotti atti riportanti dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo le quali questi avrebbe contribuito economicamente all'acquisto di uno solo degli immobili confiscati intestato alla figlia, ma tali dichiarazioni erano state ritenute non credibili una volta poste attentamente a confronto con le risultanze acquisite in ordine all'operazione in considerazione e alle relative movimentazioni di somme di denaro.

Conclude, pertanto, che quanto allegato a supporto dell'istanza di revocazione non può in ogni caso porre in crisi le ragioni della decisione definitiva sulla confisca e che neppure possono rilevare, nella sede di cui trattasi, le contestuali richieste di indagini esplorative in ordine al patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] in epoca precedente al matrimonio della figlia con [OSCURATO:PERSONA].

3. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore e procuratore speciale, lamentando violazione dell'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 novembre 2011, n. 159, nonché mancanza di motivazione in quanto meramente apparente.

Le doglianze mosse rilevano che in sede di decisione sulla confisca veniva disattesa la giustificazione delle risorse impiegate nell'acquisito dei beni intestati ai ricorrenti, in quanto la prospettazione della provenienza di tali risorse da [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuta generica e indimostrata.

La certificazione allegata all'istanza di revisione, acquisita dagli interessati dopo la definizione del procedimento, consente ora una diversa ricostruzione, potendo provare la fondatezza della prospettazione di cui sopra.

La Corte di appello di Roma, inoltre, ha omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito anche in ordine agli acquisti degli altri immobili in favore dei propri nipoti e figli di [OSCURATO:PERSONA].

Infine, negandosi la possibilità di riscontrare le deduzioni attraverso approfondimenti bancari, si è omessa la verifica della decisività dell'allegazione della prova nuova dedotta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le doglianze mosse risultano inammissibili per le ragioni di seguito illustrate.

2. La motivazione del provvedimento impugnato rappresenta ampiamente l'assenza nella specie della prospettazione delle condizioni di legge che possono giustificare la richiesta di revocazione, e in particolare di quelle previste dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del d.

Igs. n. 159 del 2011, che richiede la deduzione, a fondamento della richiesta, della scoperta di nuove prove aventi carattere decisivo, sopravvenute dopo la conclusione del procedimento.La Corte di appello spiega che la consistenza del patrimonio immobiliare di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA] non era stata disconosciuta dal percorso decisionale alla base della confisca.

Le allegazioni al riguardo, che in sé non escludevano la riferibilità al proposto degli acquisti a nome dei propri familiari conviventi e dunque la disponibilità da parte di Aricò dei beni immobiliari intestati ai medesimi familiari, tuttavia erano state motivatamente ritenute in concreto prive di valenza dimostrativa.

Tanto in ragione di precise considerazioni che smentivano radicalmente l'attendibilità della ricostruzione della difesa fondata sulle dichiarazioni acquisite dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in ordine al finanziamento di uno degli acquisti.

Inoltre, dall'esame del contenuto di tali dichiarazioni, emergeva come neppure [OSCURATO:PERSONA] avesse sostenuto di avere contribuito agli acquisiti degli altri beni confiscati.

Da ciò la chiara non decisività dell'allegazione - introdotta con l'istanza di revocazione - della documentazione del fatto, già noto e già ritenuto privo di rilevanza, della pura e semplice consistenza del patrimonio immobiliare intestato a [OSCURATO:PERSONA] in una certa epoca.

3. A fronte di tali appropriate spiegazioni, le censure mosse in sede di ricorso continuano a ribadire ricostruzioni che dovrebbero accreditare l'idoneità del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] e della di lui moglie [OSCURATO:PERSONA] a giustificare gli acquisiti dei beni confiscati a nome dei familiari conviventi del proposto.

Circostanza, questa, che, però, come rilevato dalla Corte di appello, è stata in sé ritenuta non decisiva ai fini della giustificazione della liceità degli acquisti.

Nel contesto delle stesse prospettazioni la difesa fa riferimento in modo assolutamente generico ad altri iter ricostruttivi posti alla base della decisione sulla confisca, introducendo al riguardo mere asserzioni in ordine a contenuti delle dichiarazioni - a suo tempo acquisite da [OSCURATO:PERSONA] e prodotte - diversi da quelli richiamati nel provvedimento impugnato.

Una deduzione, quest'ultima, che comunque attiene non alla nuova allegazione, ma alla correttezza dell'esame e alla coerenza degli apprezzamenti svolti nel procedimento definito.

In ultimo, a fronte dell'insuperabile scrutinio nel senso dell'evidente assenza delle condizioni per poter dare conto al procedimento di revocazione, la difesa continua a evocare la possibilità dell'esperimento di indagini che però non possono mai trovare ingresso in sede di revocazione in mancanza delle originarie condizioni di ammissibilità della richiesta.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, le censure mosse in sede di ricorso risultano inammissibili, in quanto in parte aspecifiche e per il resto manifestamente infondate.

Ne discende la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. i P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ARICO' CARMINE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ARICO' ANNA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ARICO' ASSUNTA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 28, digs. 20 novembre 2011, n. 159, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tendente ad ottenere la revocazione della decisione sulla confisca di beni immobili loro intestati, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con decreto della Corte di appello di Napoli in data 21 gennaio 2020. 2. Premette che la richiesta si fonda Sull'allegazione di una certificazione notarile idonea a documentare la titolarità, a partire dall'anno 1973, da parte di [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta moglie di [OSCURATO:PERSONA], della proprietà di un consistente patrimonio immobiliare, in grado di giustificare successivamente gli acquist dei beni confiscati intestati a [OSCURATO:PERSONA] e ai di lei figli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], beni che sono stati di contro ritenuti oggetto del reimpiego delle disponibilità illecite di [OSCURATO:PERSONA]. Aggiunge che, secondo quanto esposto nel decreto della Corte di appello di Napoli del 21 gennaio 2020, nel corso della trattazione del procedimento, erano stati prodotti atti riportanti dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo le quali questi avrebbe contribuito economicamente all'acquisto di uno solo degli immobili confiscati intestato alla figlia, ma tali dichiarazioni erano state ritenute non credibili una volta poste attentamente a confronto con le risultanze acquisite in ordine all'operazione in considerazione e alle relative movimentazioni di somme di denaro. Conclude, pertanto, che quanto allegato a supporto dell'istanza di revocazione non può in ogni caso porre in crisi le ragioni della decisione definitiva sulla confisca e che neppure possono rilevare, nella sede di cui trattasi, le contestuali richieste di indagini esplorative in ordine al patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] in epoca precedente al matrimonio della figlia con [OSCURATO:PERSONA]. 3. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore e procuratore speciale, lamentando violazione dell'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 novembre 2011, n. 159, nonché mancanza di motivazione in quanto meramente apparente. Le doglianze mosse rilevano che in sede di decisione sulla confisca veniva disattesa la giustificazione delle risorse impiegate nell'acquisito dei beni intestati ai ricorrenti, in quanto la prospettazione della provenienza di tali risorse da [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenuta generica e indimostrata. La certificazione allegata all'istanza di revisione, acquisita dagli interessati dopo la definizione del procedimento, consente ora una diversa ricostruzione, potendo provare la fondatezza della prospettazione di cui sopra. La Corte di appello di Roma, inoltre, ha omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito anche in ordine agli acquisti degli altri immobili in favore dei propri nipoti e figli di [OSCURATO:PERSONA]. Infine, negandosi la possibilità di riscontrare le deduzioni attraverso approfondimenti bancari, si è omessa la verifica della decisività dell'allegazione della prova nuova dedotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze mosse risultano inammissibili per le ragioni di seguito illustrate. 2. La motivazione del provvedimento impugnato rappresenta ampiamente l'assenza nella specie della prospettazione delle condizioni di legge che possono giustificare la richiesta di revocazione, e in particolare di quelle previste dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del d. Igs. n. 159 del 2011, che richiede la deduzione, a fondamento della richiesta, della scoperta di nuove prove aventi carattere decisivo, sopravvenute dopo la conclusione del procedimento.La Corte di appello spiega che la consistenza del patrimonio immobiliare di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA] non era stata disconosciuta dal percorso decisionale alla base della confisca. Le allegazioni al riguardo, che in sé non escludevano la riferibilità al proposto degli acquisti a nome dei propri familiari conviventi e dunque la disponibilità da parte di Aricò dei beni immobiliari intestati ai medesimi familiari, tuttavia erano state motivatamente ritenute in concreto prive di valenza dimostrativa. Tanto in ragione di precise considerazioni che smentivano radicalmente l'attendibilità della ricostruzione della difesa fondata sulle dichiarazioni acquisite dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in ordine al finanziamento di uno degli acquisti. Inoltre, dall'esame del contenuto di tali dichiarazioni, emergeva come neppure [OSCURATO:PERSONA] avesse sostenuto di avere contribuito agli acquisiti degli altri beni confiscati. Da ciò la chiara non decisività dell'allegazione - introdotta con l'istanza di revocazione - della documentazione del fatto, già noto e già ritenuto privo di rilevanza, della pura e semplice consistenza del patrimonio immobiliare intestato a [OSCURATO:PERSONA] in una certa epoca. 3. A fronte di tali appropriate spiegazioni, le censure mosse in sede di ricorso continuano a ribadire ricostruzioni che dovrebbero accreditare l'idoneità del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] e della di lui moglie [OSCURATO:PERSONA] a giustificare gli acquisiti dei beni confiscati a nome dei familiari conviventi del proposto. Circostanza, questa, che, però, come rilevato dalla Corte di appello, è stata in sé ritenuta non decisiva ai fini della giustificazione della liceità degli acquisti. Nel contesto delle stesse prospettazioni la difesa fa riferimento in modo assolutamente generico ad altri iter ricostruttivi posti alla base della decisione sulla confisca, introducendo al riguardo mere asserzioni in ordine a contenuti delle dichiarazioni - a suo tempo acquisite da [OSCURATO:PERSONA] e prodotte - diversi da quelli richiamati nel provvedimento impugnato. Una deduzione, quest'ultima, che comunque attiene non alla nuova allegazione, ma alla correttezza dell'esame e alla coerenza degli apprezzamenti svolti nel procedimento definito. In ultimo, a fronte dell'insuperabile scrutinio nel senso dell'evidente assenza delle condizioni per poter dare conto al procedimento di revocazione, la difesa continua a evocare la possibilità dell'esperimento di indagini che però non possono mai trovare ingresso in sede di revocazione in mancanza delle originarie condizioni di ammissibilità della richiesta. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, le censure mosse in sede di ricorso risultano inammissibili, in quanto in parte aspecifiche e per il resto manifestamente infondate. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. i P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in