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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 luglio 2025

Cassazione n. 20618/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2374/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO ANCONA n. 953/2019 depositata il 06/06/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con quattro motivi avversati da [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ancona, n.953 del 2019 con cui, per quanto ancora interessa, è stato rigettato l’appello di esso ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Pesaro di accoglimento della domanda del Polidori di risarcimento dei danni subiti a seguito dell’allagamento della propria abitazione, conseguente alla rottura del tubo di carico della lavastoviglie venduta e installata dal Mandoloni.

La Corte di Appello ha deciso muovendo dall’accertamento in fatto per cui il tubo si era rotto perché era corroso ed era corroso già al momento della installazione.

La Corte di Appello ha affermato che la tesi del Mandoloni, per cui la corrosione si sarebbe verificata nel tempo, pari a circa dieci mesi, trascorso tra il giorno della installazione e il giorno della rottura, era stata smentita dal CTU il quale aveva chiarito trattarsi di tesi incompatibile con la “velocità di corrosione degli acciai in ambiente domestico”.

La Corte di Appello ha rilevato che l’eccezione del Mandoloni (di difetto di responsabilità responsabilità avendo egli installato quel tubo su indicazione della moglie del Polidori), era stata smentita dal teste Mazzanti ed era per di più non conducente posto che, “anche laddove la committenza avesse richiesto l’utilizzo della vecchia tubatura”, il Mandoloni avrebbe dovuto “informare la stessa committenza dei rischi di rottura in tempi più o meno brevi o addirittura rifiutare una installazione non ragionevolmente sicura”.

La Corte di Appello ha poi ritenuto infondata l’eccezione sollevata dal Mandoloni ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., per cui vi sarebbe stato “un concorso causale” del Polidori per non avere questi chiuso il rubinetto di adduzione dell’acqua al tubo de quo, dopo l’uso della lavastoviglie, la sera prima dell’evento, come indicato nel libretto di istruzioni della casa produttrice della lavastoviglie.

Al riguardo la Corte di Appello ha affermato che tale tesi era, in linea di diritto e come sostenuto dal Polidori, non inquadrabile sotto la norma evocata trattandosi di eccezione “finalizzata a escludere del tutto” la responsabilità del Mandoloni, e, in linea di fatto, da ritenersi infondata giacché, per un verso, la fuoriuscita dell’acqua era stata causata dalla rottura del tubo e, per altro verso, non risultava che la mancata chiusura del rubinetto, peraltro stabilita nel libretto di istruzioni solo per la fase “dopo l’uso”, avesse avuto alcuna concreta incidenza.

In ordine ai danni lamentati dal Polidori, la Corte di Appello ha ritenuto che gli stessi erano provati dalle risultanze della relazione del consulente tecnico dello stesso Polidori e dalla testimonianza del consulente –“geometra Renzoni”.

Ha aggiunto, con particolare riguardo alla prova dei danni alla tinteggiatura delle pareti, che lo stesso Mandoloni aveva dichiarato che l’acqua aveva raggiunto una altezza di sette o otto centimetri e che tale ammissione era “compatibile” con quanto emergeva dalla fotografie agli atti.

La Corte di Appello ha ritenuto inoltre di recepire l’osservazione del teste Renzoni, secondo cui la ritinteggiatura parziale sarebbe stata antiestetica.

La Corte di Appello ha infine ritenuto infondata l’eccezione sollevata dal Mandoloni ai sensi dell’art.1225 c.c., attesa la normale prevedibilità del danneggiamento delle pareti e del mobilio nonché di altre parti “laterali o sottostanti” dell’edificio, come conseguenza “dello spandimento d’acqua in un appartamento costituente residenza abituale”.

Leparti hanno depositato memorie. considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt.101, 115, 116 c.p.c., 111 Cost., 6 CEDU, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per avere la Corte di Appello ritenuto dimostrati i danni lamentati dal Polidori sulla base soltanto della perizia redattadal consulente dello stesso Polidori e malgrado che il ricorrente non avesse avuto modo di verificarne l’esistenza. 2.Con il secondo motivo di ricorso si lamenta “contrasto motivazionale e assenza di motivazione in ordine all’an e al quantum dei danni all’immobile del Polidori” nonché “violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art.132, n.4. e all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c.” per avere la Corte di Appello affermato, a pagina 4 della sentenza, che “nessuna specifica censura era stata avanzata dal Mandoloni in ordine all’an e al quantum dei danni verificati dal perito di parte” e, a pagina 5 della sentenza, che “contrariamente a quanto assunto dal Polidori” il Mandoloni “nel costituirsi in giudizio espressamente contestava in toto la quantificazione del danno e il valore probatorio delle psudo-perizie qualificandole come del tutto generiche e prive di qualsiasi valore”.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt.1223 e 1225 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per avere la Corte di Appello ritenuto prevedibili i danni alle pareti dell’abitazione del Polidori e alle pareti e ai soffitti delle relative autorimesse, accogliendo acriticamente quanto prospettato dallo stesso Polidori.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art.1227 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.

Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello ha escluso l’incidenza causale dell’omessa chiusura del rubinetto di adduzione dell’acqua con la motivazione per cui tale incidenza era rimasta indimostrata, senza aver svolto alcun accertamento istruttorio e senza spiegare come possa dirsi “indimostrata” l’incidenza causale dell’omessa chiusura del rubinetto di adduzione dell’acqua al tubo rispetto alla relativa fuoriuscita.

Il quarto motivo di ricorso è logicamente preordinato agli altri in quanto attiene alla causa dell’evento dannoso mentre gli altri attengono alle prova delle conseguenze dell’evento dannoso o ai limiti di risarcibilità delle conseguenze medesime.

Il motivo è inammissibile in quanto, al di là della formale denuncia di violazione dell’art.1227 c.c., esso tende a rimettere in discussione l’accertamento in fatto, svolto dalla Corte di Appello, riguardo alla esclusiva riconducibilità della fuoriuscita dell’acqua alla rottura del tubo, a sua volta dovuta a corrosione e senza che alcuna incidenza concausale potesse annettersi alla dedotta violazione della “regola precauzionale raccomandata dalla ditta costruttrice della lavastoviglie” di chiudere il rubinetto di adduzione dell’acqua.

La Corte di Appello ha sì dichiarato “indimostrato” che l’omessa chiusura del rubinetto di alimentazione “la sera prima del sinistro” avesse avuto alcuna concreta incidenza sul verificarsi dell’evento, ma tale dichiarazione di assenza di prova ha il senso di dichiarazione di esclusione dell’incidenza causale tout court essendo, per un verso correlata alla deduzione degli attuali controricorrenti di aver utilizzato gli elettrodomestici in orario notturno (v. controricorso p.35), e, per altro verso inserita in un contesto motivazionale nel quale viene evidenziato che la regola suddetta è imposta solo “dopo l’uso” della lavastoviglie e che l’uso “in orario notturno”-è conforme a prassi diffusa.

Passando all’esame degli altri motivi di ricorso, anche il primo è inammissibile.

La Corte di Appello ha ritenuto provati i danni sulla base non solo della perizia del consulente tecnico nominato dal Polidori e sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso consulente sentito come teste ma anche sulla base di fotografie e delle dichiarazioni dello stesso attuale ricorrente (v. sentenza pagina 5).

Il motivo non solleva questioni circa la portata probatoria delle fotografie e delle dichiarazioni.

Dacché l’inammissibilità trattandosi di motivo che involge solo una parte e non l’intero riferimento istruttorio della sentenza.

Per di più la sentenza impugnata, laddove ha valorizzato la perizia di parte, ha precisato, correttamente, di annettervi valore “indiziario” ed ha poi, del pari correttamente, ammesso il consulente di parte a testimoniare.

In questo modo si è conformata alla giurisprudenza di legittimità che ha affermato: “La perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato.

Non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in alcun caso a tenere conto.

Alla parte che ha prodotto la perizia giurata è peraltro riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione”(Cass. 19 maggio 1997, n. 4437).

Per completezza si osserva che la tesi del ricorrente per cui la consulenza di parte espone fatti accertati dal consulente in assenza di contraddittorio con conseguente violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, non tiene conto della circostanza che l’accertamento dei fatti è stato poi sottoposto a regolare contraddittorio allorché il consulente è stato chiamato come teste a confermare il proprio accertamento.

Ilsecondo motivo di ricorso è infondato.

Il dedotto contrasto tra i due passaggi della motivazione della sentenza impugnata, contenuti a pagina 4 (… “nessuna specifica censura era stata avanzata dal Mandoloni in ordine all’an e al quantum dei danni verificati dal perito di parte”) e a pagina 5 (“… nel costituirsi in giudizio espressamente contestava in toto la quantificazione del danno e il valore probatorio delle psudo-perizie qualificandole come del tutto generiche e prive di qualsiasi valore”) non è decisivo: la Corte di Appello ha infatti, con gli ulteriori passaggi motivazionali scevri da vizi, dato conto della effettiva ed autonoma valutazione delle risultanze istruttorie (perizie, dichiarazioni testimoniali, dichiarazioni dell’attuale ricorrente, fotografie) e delle ragioni della ritenuta sussistenza dei danni.

Ilterzo motivo di ricorso è infondato.

La Corte di Appello ha motivato il rigetto della eccezione di imprevedibilità del danno risarcibile sollevata dall’attuale ricorrente in riferimento all’art. 1225 c.c. affermando, in linea di principio che “è prevedibile il danno che l’obbligato poteva rappresentarsi usando la diligenza media secondo le circostanze concrete conoscibili al tempo in cui è sorta l’obbligazione” ed evidenziando, con riguardo al caso specifico che “lo spandimento dell’acqua in un appartamento costituente residenza abituale implica la ragionevole possibilità che vengano danneggiate pareti, mobilio o anche altre parti dell’edificio laterali o sottostanti”.

L’affermazione di principio è sostanzialmente corretta.

Questa Corte di legittimità ha infatti affermato in più occasioni che, ai sensi e per gli effetti dell'art.1225 c.c., la prevedibilità del danno non va riferita allo specifico debitore e va verificata invece avendo riguardo alla prevedibilità astratta secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute (v. tra molte Cass.18239/2003: i n materia di responsabilità contrattuale, la prevedibilità di cui all'art.1225 cod. civ. costituisce uno dei criteri di determinazione dell'ambito del danno risarcibile, consistente in un giudizio di probabilità del verificarsi di un futuro danno espresso in astratto, secondo l'apprezzamento della normale diligenza del soggetto responsabile, che deve tenere peraltro conto di circostanze di fatto concretamente conosciute; a tale stregua pertanto essa attiene non già al giudizio di responsabilità bensì al danno considerato nel suo concreto ammontare, nonché si identifica con il criterio della regolarità causale, che attribuisce significato giuridico alle conseguenze che possono verificarsi quando lo svolgimento causale ha andamento regolare; conforme Cass. 16763 del 2011).

Non ha rilievo l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui le “circostanze di fatto” a cui correlare la valutazione, sono quelle del “tempo in cui è sorta l’obbligazione” laddove invece questa Corte ha affermato (Sez.2, Sentenza n.1956 del 30/01/2007) che “In tema di responsabilità contrattuale, la prevedibilità del danno risarcibile deve essere valutata con riferimento non al momento in cui è sorto il rapporto obbligatorio ma a quello in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla prestazione e, potendo scegliere fra adempimento e inadempimento, è in grado di apprezzare più compiutamente e quindi di prevedere il pregiudizio che il creditore può subire per effetto del suo comportamento inadempiente”, posto che, nel caso specifico, come risulta dalla sentenza impugnata ed è pacifico in causa, vi è stata sostanziale coincidenza tra i due momenti dell’insorgere dell'obbligazione di installare il tubo in questione e di attuazione della prestazione.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con aggravio di spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €. 3 . 000,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2374/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO ANCONA n. 953/2019 depositata il 06/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con quattro motivi avversati da [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ancona, n.953 del 2019 con cui, per quanto ancora interessa, è stato rigettato l’appello di esso ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Pesaro di accoglimento della domanda del Polidori di risarcimento dei danni subiti a seguito dell’allagamento della propria abitazione, conseguente alla rottura del tubo di carico della lavastoviglie venduta e installata dal Mandoloni. La Corte di Appello ha deciso muovendo dall’accertamento in fatto per cui il tubo si era rotto perché era corroso ed era corroso già al momento della installazione. La Corte di Appello ha affermato che la tesi del Mandoloni, per cui la corrosione si sarebbe verificata nel tempo, pari a circa dieci mesi, trascorso tra il giorno della installazione e il giorno della rottura, era stata smentita dal CTU il quale aveva chiarito trattarsi di tesi incompatibile con la “velocità di corrosione degli acciai in ambiente domestico”. La Corte di Appello ha rilevato che l’eccezione del Mandoloni (di difetto di responsabilità responsabilità avendo egli installato quel tubo su indicazione della moglie del Polidori), era stata smentita dal teste Mazzanti ed era per di più non conducente posto che, “anche laddove la committenza avesse richiesto l’utilizzo della vecchia tubatura”, il Mandoloni avrebbe dovuto “informare la stessa committenza dei rischi di rottura in tempi più o meno brevi o addirittura rifiutare una installazione non ragionevolmente sicura”. La Corte di Appello ha poi ritenuto infondata l’eccezione sollevata dal Mandoloni ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., per cui vi sarebbe stato “un concorso causale” del Polidori per non avere questi chiuso il rubinetto di adduzione dell’acqua al tubo de quo, dopo l’uso della lavastoviglie, la sera prima dell’evento, come indicato nel libretto di istruzioni della casa produttrice della lavastoviglie. Al riguardo la Corte di Appello ha affermato che tale tesi era, in linea di diritto e come sostenuto dal Polidori, non inquadrabile sotto la norma evocata trattandosi di eccezione “finalizzata a escludere del tutto” la responsabilità del Mandoloni, e, in linea di fatto, da ritenersi infondata giacché, per un verso, la fuoriuscita dell’acqua era stata causata dalla rottura del tubo e, per altro verso, non risultava che la mancata chiusura del rubinetto, peraltro stabilita nel libretto di istruzioni solo per la fase “dopo l’uso”, avesse avuto alcuna concreta incidenza. In ordine ai danni lamentati dal Polidori, la Corte di Appello ha ritenuto che gli stessi erano provati dalle risultanze della relazione del consulente tecnico dello stesso Polidori e dalla testimonianza del consulente –“geometra Renzoni”. Ha aggiunto, con particolare riguardo alla prova dei danni alla tinteggiatura delle pareti, che lo stesso Mandoloni aveva dichiarato che l’acqua aveva raggiunto una altezza di sette o otto centimetri e che tale ammissione era “compatibile” con quanto emergeva dalla fotografie agli atti. La Corte di Appello ha ritenuto inoltre di recepire l’osservazione del teste Renzoni, secondo cui la ritinteggiatura parziale sarebbe stata antiestetica. La Corte di Appello ha infine ritenuto infondata l’eccezione sollevata dal Mandoloni ai sensi dell’art.1225 c.c., attesa la normale prevedibilità del danneggiamento delle pareti e del mobilio nonché di altre parti “laterali o sottostanti” dell’edificio, come conseguenza “dello spandimento d’acqua in un appartamento costituente residenza abituale”. Leparti hanno depositato memorie. considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt.101, 115, 116 c.p.c., 111 Cost., 6 CEDU, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per avere la Corte di Appello ritenuto dimostrati i danni lamentati dal Polidori sulla base soltanto della perizia redattadal consulente dello stesso Polidori e malgrado che il ricorrente non avesse avuto modo di verificarne l’esistenza. 2.Con il secondo motivo di ricorso si lamenta “contrasto motivazionale e assenza di motivazione in ordine all’an e al quantum dei danni all’immobile del Polidori” nonché “violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art.132, n.4. e all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c.” per avere la Corte di Appello affermato, a pagina 4 della sentenza, che “nessuna specifica censura era stata avanzata dal Mandoloni in ordine all’an e al quantum dei danni verificati dal perito di parte” e, a pagina 5 della sentenza, che “contrariamente a quanto assunto dal Polidori” il Mandoloni “nel costituirsi in giudizio espressamente contestava in toto la quantificazione del danno e il valore probatorio delle psudo-perizie qualificandole come del tutto generiche e prive di qualsiasi valore”. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt.1223 e 1225 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per avere la Corte di Appello ritenuto prevedibili i danni alle pareti dell’abitazione del Polidori e alle pareti e ai soffitti delle relative autorimesse, accogliendo acriticamente quanto prospettato dallo stesso Polidori. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art.1227 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello ha escluso l’incidenza causale dell’omessa chiusura del rubinetto di adduzione dell’acqua con la motivazione per cui tale incidenza era rimasta indimostrata, senza aver svolto alcun accertamento istruttorio e senza spiegare come possa dirsi “indimostrata” l’incidenza causale dell’omessa chiusura del rubinetto di adduzione dell’acqua al tubo rispetto alla relativa fuoriuscita. Il quarto motivo di ricorso è logicamente preordinato agli altri in quanto attiene alla causa dell’evento dannoso mentre gli altri attengono alle prova delle conseguenze dell’evento dannoso o ai limiti di risarcibilità delle conseguenze medesime. Il motivo è inammissibile in quanto, al di là della formale denuncia di violazione dell’art.1227 c.c., esso tende a rimettere in discussione l’accertamento in fatto, svolto dalla Corte di Appello, riguardo alla esclusiva riconducibilità della fuoriuscita dell’acqua alla rottura del tubo, a sua volta dovuta a corrosione e senza che alcuna incidenza concausale potesse annettersi alla dedotta violazione della “regola precauzionale raccomandata dalla ditta costruttrice della lavastoviglie” di chiudere il rubinetto di adduzione dell’acqua. La Corte di Appello ha sì dichiarato “indimostrato” che l’omessa chiusura del rubinetto di alimentazione “la sera prima del sinistro” avesse avuto alcuna concreta incidenza sul verificarsi dell’evento, ma tale dichiarazione di assenza di prova ha il senso di dichiarazione di esclusione dell’incidenza causale tout court essendo, per un verso correlata alla deduzione degli attuali controricorrenti di aver utilizzato gli elettrodomestici in orario notturno (v. controricorso p.35), e, per altro verso inserita in un contesto motivazionale nel quale viene evidenziato che la regola suddetta è imposta solo “dopo l’uso” della lavastoviglie e che l’uso “in orario notturno”-è conforme a prassi diffusa. Passando all’esame degli altri motivi di ricorso, anche il primo è inammissibile. La Corte di Appello ha ritenuto provati i danni sulla base non solo della perizia del consulente tecnico nominato dal Polidori e sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso consulente sentito come teste ma anche sulla base di fotografie e delle dichiarazioni dello stesso attuale ricorrente (v. sentenza pagina 5). Il motivo non solleva questioni circa la portata probatoria delle fotografie e delle dichiarazioni. Dacché l’inammissibilità trattandosi di motivo che involge solo una parte e non l’intero riferimento istruttorio della sentenza. Per di più la sentenza impugnata, laddove ha valorizzato la perizia di parte, ha precisato, correttamente, di annettervi valore “indiziario” ed ha poi, del pari correttamente, ammesso il consulente di parte a testimoniare. In questo modo si è conformata alla giurisprudenza di legittimità che ha affermato: “La perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in alcun caso a tenere conto. Alla parte che ha prodotto la perizia giurata è peraltro riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione”(Cass. 19 maggio 1997, n. 4437). Per completezza si osserva che la tesi del ricorrente per cui la consulenza di parte espone fatti accertati dal consulente in assenza di contraddittorio con conseguente violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, non tiene conto della circostanza che l’accertamento dei fatti è stato poi sottoposto a regolare contraddittorio allorché il consulente è stato chiamato come teste a confermare il proprio accertamento. Ilsecondo motivo di ricorso è infondato. Il dedotto contrasto tra i due passaggi della motivazione della sentenza impugnata, contenuti a pagina 4 (… “nessuna specifica censura era stata avanzata dal Mandoloni in ordine all’an e al quantum dei danni verificati dal perito di parte”) e a pagina 5 (“… nel costituirsi in giudizio espressamente contestava in toto la quantificazione del danno e il valore probatorio delle psudo-perizie qualificandole come del tutto generiche e prive di qualsiasi valore”) non è decisivo: la Corte di Appello ha infatti, con gli ulteriori passaggi motivazionali scevri da vizi, dato conto della effettiva ed autonoma valutazione delle risultanze istruttorie (perizie, dichiarazioni testimoniali, dichiarazioni dell’attuale ricorrente, fotografie) e delle ragioni della ritenuta sussistenza dei danni. Ilterzo motivo di ricorso è infondato. La Corte di Appello ha motivato il rigetto della eccezione di imprevedibilità del danno risarcibile sollevata dall’attuale ricorrente in riferimento all’art. 1225 c.c. affermando, in linea di principio che “è prevedibile il danno che l’obbligato poteva rappresentarsi usando la diligenza media secondo le circostanze concrete conoscibili al tempo in cui è sorta l’obbligazione” ed evidenziando, con riguardo al caso specifico che “lo spandimento dell’acqua in un appartamento costituente residenza abituale implica la ragionevole possibilità che vengano danneggiate pareti, mobilio o anche altre parti dell’edificio laterali o sottostanti”. L’affermazione di principio è sostanzialmente corretta. Questa Corte di legittimità ha infatti affermato in più occasioni che, ai sensi e per gli effetti dell'art.1225 c.c., la prevedibilità del danno non va riferita allo specifico debitore e va verificata invece avendo riguardo alla prevedibilità astratta secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute (v. tra molte Cass.18239/2003: i n materia di responsabilità contrattuale, la prevedibilità di cui all'art.1225 cod. civ. costituisce uno dei criteri di determinazione dell'ambito del danno risarcibile, consistente in un giudizio di probabilità del verificarsi di un futuro danno espresso in astratto, secondo l'apprezzamento della normale diligenza del soggetto responsabile, che deve tenere peraltro conto di circostanze di fatto concretamente conosciute; a tale stregua pertanto essa attiene non già al giudizio di responsabilità bensì al danno considerato nel suo concreto ammontare, nonché si identifica con il criterio della regolarità causale, che attribuisce significato giuridico alle conseguenze che possono verificarsi quando lo svolgimento causale ha andamento regolare; conforme Cass. 16763 del 2011). Non ha rilievo l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui le “circostanze di fatto” a cui correlare la valutazione, sono quelle del “tempo in cui è sorta l’obbligazione” laddove invece questa Corte ha affermato (Sez.2, Sentenza n.1956 del 30/01/2007) che “In tema di responsabilità contrattuale, la prevedibilità del danno risarcibile deve essere valutata con riferimento non al momento in cui è sorto il rapporto obbligatorio ma a quello in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla prestazione e, potendo scegliere fra adempimento e inadempimento, è in grado di apprezzare più compiutamente e quindi di prevedere il pregiudizio che il creditore può subire per effetto del suo comportamento inadempiente”, posto che, nel caso specifico, come risulta dalla sentenza impugnata ed è pacifico in causa, vi è stata sostanziale coincidenza tra i due momenti dell’insorgere dell'obbligazione di installare il tubo in questione e di attuazione della prestazione. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con aggravio di spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €. 3 . 000,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupp
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