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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04829/2022

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y-ìiLet3 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14187/2017 R.G., proposto DA la Regione Lombardia, con sede in Milano, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, autorizzata ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 27 marzo 2017 n.

X/6384, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano, in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in allegato alla comparsa per la prosecuzione del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", con sede in Brescia, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Brescia, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Brescia, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il 5 dicembre 2016 n. 6445/42/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) dell'Il gennaio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il 5 dicembre 2016 n. 6445/42/2016, che, in controversia su impugnazione di plurimi avvisi di accertamento per il mancato pagamento della tassa automobilistica regionale per l'anno 2010 in relazione a vari autoveicoli concessi in leasing a terzi, ha respinto l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il 12 dicembre 2014 n. 11106/12/2016, con compensazione delle spese giudiziali.

La "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." si è costituita con controricorso.

Deceduto l'originario difensore, la Regione Lombardia si è costituita con nuovo difensore per la prosecuzione del procedimento.

Le parti hanno depositato memorie.

In particolare, la ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere per il sopravvenuto annullamento in via di autotutela degli atti impositivi. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Preliminarmente, si rileva che, con deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 22 luglio 2019 n.

XI/1941 (allegata in copia alla memoria della ricorrente), la Regione Lombardia ha disposto l'annullamento in via di autotutela degli atti impositivi, determinando così la cessazione della materia del contendere.

2. Invero, in tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio prevista dall'art. 46 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'annullamento in via di autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale, va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass., Sez. 5^, 9 settembre 2016, n. 17817; Cass., Sez. 6^, 18 aprile 2017, n. 9753; Cass., Sez, 5^, 11 aprile 2019, n. 10178; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2020, n. 24894; Cass., Sez. 5^, 1 dicembre 2020, n. 27405; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9535, 9536 e 9537).

3. Peraltro, è pacifico che in tale ipotesi può essere disposta la compensazione delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in quanto intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di un'ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dall'art. 46, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 274 del 12 luglio 2005 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2010, n. 19947; Cass., Sez. 6"-5, 14 febbraio 2017, n. 3950; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2018, n. 33587; Cass., Sez. 5^, 26 luglio 2019, nn. 20349 e 20350; Cass., Sez. 6^-5, 19 novembre 2019, nn. 30086 e 30087; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10161; Cass., Sez. 6^-5, 15 settembre 2021, n. 24841; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2021, n. 24878; Cass., Sez. 6^-5, 27 dicembre 2021, n. 41535).

Nella specie, considerando la formazione in corso di causa di un indirizzo giurisprudenziale sulla questione della soggettività passiva della tassa automobilistica regionale in caso di leasing di autoveicoli, si può disporre la compensazione delle spese giudiziali.

4. In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 11, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16562; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass., Sez. 4 3^, 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere; compensa le spese giudiziali; dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da rem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
y-ìiLet3 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14187/2017 R.G., proposto DA la Regione Lombardia, con sede in Milano, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, autorizzata ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 27 marzo 2017 n. X/6384, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano, in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Milano, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in allegato alla comparsa per la prosecuzione del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", con sede in Brescia, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Brescia, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Brescia, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il 5 dicembre 2016 n. 6445/42/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) dell'Il gennaio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il 5 dicembre 2016 n. 6445/42/2016, che, in controversia su impugnazione di plurimi avvisi di accertamento per il mancato pagamento della tassa automobilistica regionale per l'anno 2010 in relazione a vari autoveicoli concessi in leasing a terzi, ha respinto l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il 12 dicembre 2014 n. 11106/12/2016, con compensazione delle spese giudiziali. La "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." si è costituita con controricorso. Deceduto l'originario difensore, la Regione Lombardia si è costituita con nuovo difensore per la prosecuzione del procedimento. Le parti hanno depositato memorie. In particolare, la ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere per il sopravvenuto annullamento in via di autotutela degli atti impositivi. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente, si rileva che, con deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 22 luglio 2019 n. XI/1941 (allegata in copia alla memoria della ricorrente), la Regione Lombardia ha disposto l'annullamento in via di autotutela degli atti impositivi, determinando così la cessazione della materia del contendere. 2. Invero, in tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio prevista dall'art. 46 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'annullamento in via di autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale, va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass., Sez. 5^, 9 settembre 2016, n. 17817; Cass., Sez. 6^, 18 aprile 2017, n. 9753; Cass., Sez, 5^, 11 aprile 2019, n. 10178; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2020, n. 24894; Cass., Sez. 5^, 1 dicembre 2020, n. 27405; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9535, 9536 e 9537). 3. Peraltro, è pacifico che in tale ipotesi può essere disposta la compensazione delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in quanto intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di un'ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dall'art. 46, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 274 del 12 luglio 2005 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2010, n. 19947; Cass., Sez. 6"-5, 14 febbraio 2017, n. 3950; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2018, n. 33587; Cass., Sez. 5^, 26 luglio 2019, nn. 20349 e 20350; Cass., Sez. 6^-5, 19 novembre 2019, nn. 30086 e 30087; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10161; Cass., Sez. 6^-5, 15 settembre 2021, n. 24841; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2021, n. 24878; Cass., Sez. 6^-5, 27 dicembre 2021, n. 41535). Nella specie, considerando la formazione in corso di causa di un indirizzo giurisprudenziale sulla questione della soggettività passiva della tassa automobilistica regionale in caso di leasing di autoveicoli, si può disporre la compensazione delle spese giudiziali. 4. In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 11, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16562; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass., Sez. 4 3^, 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere; compensa le spese giudiziali; dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata da rem
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