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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 12454/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: OUSMANE Diaw, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 12/11/2019 dalla Corte d'Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha concluso chiedendo attendersi il pronunciamento delle Sezioni Unite ovvero, in subordine, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. al reato di cui all'art. 474 cod. pen.

Letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'annullamento con rinvio quanto all'applicazione dell'art. 131-bis anche per il reato di ricettazione, oltre che per quello di cui all'art. 474 cod. pen. ovvero, in subordine, per il rinvio in attesa della decisione delle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 12/11/2019, la Corte d'Appello dì Ancona ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Fermo, in data 15/12/2018, con la quale OUSMANE Diaw era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione l'OUSMANE, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. limitatamente al reato di cui all'art. 474 cod. pen.

Si censura, in particolare, la valorizzazione dei precedenti giudiziari a carico dell'OUSMANE, in contrasto con l'elaborazione giurisprudenziale in materia.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rinvio in attesa della decisione delle Sezioni Unite ovvero, in subordine, l'annullamento con rinvio della sentenza per nuova valutazione in ordine all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., svolgendo considerazioni in sintonia con quelle dedotte in ricorso.

4. Con memoria tempestivamente trasmessa, la difesa del ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso sollecitando, altresì, analoga pronuncia con riferimento al delitto di ricettazione, alla luce della sopravvenuta ammissibilità dell'istanza alla luce dell'intervento della Corte costituzionale, che ha determinato la possibilità di applicare l'istituto della particolare tenuità del fatto anche all'ipotesi (qui ricorrente) dell'ipotesi lieve del reato di cui all'art. 648 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Suprema Corte ha invero chiarito che «in tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, i precedenti di polizia esistenti a carico dell'imputato possono essere ritenuti sintomatici dell'abitualità del reato, ostativa alla concessione del beneficio, a condizione che siano verificati gli elementi fattuali da essi emergenti, le eventuali allegazioni difensive relative alla sussistenza di cause di giustificazione o di non punibilità della condotta e gli esiti delle segnalazioni, ossia la loro eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e l'avvio di un procedimento penale» (Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280787).

In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, deve convenirsi con il rilievo difensivo in ordine all'utilizzo, in chiave ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., dei "precedenti giudiziari" in assenza di adeguata verifica degli elementi di fatto sottesi alle segnalazioni e agli esiti dei procedimenti: non potendo perciò ritenersi sufficiente, ai fini che qui rilevano, il richiamo della Corte territoriale al fatto che l'OUSMANE fosse "già noto alle Forze dell'Ordine" per fatti analoghi (cfr. la terza pagina della motivazione).

Altrettanto condivisibile appare poi l'ulteriore rilievo difensivo per cui i precedenti siffatti tornerebbero ad avere una valenza decisiva, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., per il solo fatto di esser stati presi in considerazione ai fini del riconoscimento della continuazione (ovvero di un istituto in favor rei), nella specie ravvisata tra il delitto di ricettazione e quello di detenzione per la vendita dei capi.

3. Quanto fin qui esposto impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuova valutazione in ordine all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.: valutazione che deve essere estesa anche all'ulteriore reato dì ricettazione, per il quale è stata ritenuta l'ipotesi lieve di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen.

Con riferimento a tale fattispecie, punita con pena detentiva non determinata nel minimo, la preclusione alla possibilità di applicare la causa di non punibilità è ormai venuta meno, per effetto della declaratoría di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen. (Corte cost., n. 156 del 21 luglio 2020), sopravvenuta alla sentenza impugnata e allo stesso ricorso per cassazione.

È opportuno precisare, conclusivamente, che tale complessiva valutazione demandata al giudice di rinvio non è impedita dal riconoscimento della continuazione tra i reati ascritti all'OUSMANE.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno infatti recentissimamente chiarito (informazione provvisoria del 27/01/2022) che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione può risultare ostativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non di per sé, ma soltanto se è ritenuta, in concreto, dal giudice idonea ad integrare una o più delle condizioni previste tassativamente dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto.

Così deciso il 11 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: OUSMANE Diaw, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 12/11/2019 dalla Corte d'Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha concluso chiedendo attendersi il pronunciamento delle Sezioni Unite ovvero, in subordine, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. al reato di cui all'art. 474 cod. pen. Letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'annullamento con rinvio quanto all'applicazione dell'art. 131-bis anche per il reato di ricettazione, oltre che per quello di cui all'art. 474 cod. pen. ovvero, in subordine, per il rinvio in attesa della decisione delle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 12/11/2019, la Corte d'Appello dì Ancona ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Fermo, in data 15/12/2018, con la quale OUSMANE Diaw era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione l'OUSMANE, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. limitatamente al reato di cui all'art. 474 cod. pen. Si censura, in particolare, la valorizzazione dei precedenti giudiziari a carico dell'OUSMANE, in contrasto con l'elaborazione giurisprudenziale in materia. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rinvio in attesa della decisione delle Sezioni Unite ovvero, in subordine, l'annullamento con rinvio della sentenza per nuova valutazione in ordine all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., svolgendo considerazioni in sintonia con quelle dedotte in ricorso. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, la difesa del ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso sollecitando, altresì, analoga pronuncia con riferimento al delitto di ricettazione, alla luce della sopravvenuta ammissibilità dell'istanza alla luce dell'intervento della Corte costituzionale, che ha determinato la possibilità di applicare l'istituto della particolare tenuità del fatto anche all'ipotesi (qui ricorrente) dell'ipotesi lieve del reato di cui all'art. 648 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Questa Suprema Corte ha invero chiarito che «in tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, i precedenti di polizia esistenti a carico dell'imputato possono essere ritenuti sintomatici dell'abitualità del reato, ostativa alla concessione del beneficio, a condizione che siano verificati gli elementi fattuali da essi emergenti, le eventuali allegazioni difensive relative alla sussistenza di cause di giustificazione o di non punibilità della condotta e gli esiti delle segnalazioni, ossia la loro eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e l'avvio di un procedimento penale» (Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280787). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, deve convenirsi con il rilievo difensivo in ordine all'utilizzo, in chiave ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., dei "precedenti giudiziari" in assenza di adeguata verifica degli elementi di fatto sottesi alle segnalazioni e agli esiti dei procedimenti: non potendo perciò ritenersi sufficiente, ai fini che qui rilevano, il richiamo della Corte territoriale al fatto che l'OUSMANE fosse "già noto alle Forze dell'Ordine" per fatti analoghi (cfr. la terza pagina della motivazione). Altrettanto condivisibile appare poi l'ulteriore rilievo difensivo per cui i precedenti siffatti tornerebbero ad avere una valenza decisiva, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., per il solo fatto di esser stati presi in considerazione ai fini del riconoscimento della continuazione (ovvero di un istituto in favor rei), nella specie ravvisata tra il delitto di ricettazione e quello di detenzione per la vendita dei capi. 3. Quanto fin qui esposto impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuova valutazione in ordine all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.: valutazione che deve essere estesa anche all'ulteriore reato dì ricettazione, per il quale è stata ritenuta l'ipotesi lieve di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. Con riferimento a tale fattispecie, punita con pena detentiva non determinata nel minimo, la preclusione alla possibilità di applicare la causa di non punibilità è ormai venuta meno, per effetto della declaratoría di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen. (Corte cost., n. 156 del 21 luglio 2020), sopravvenuta alla sentenza impugnata e allo stesso ricorso per cassazione. È opportuno precisare, conclusivamente, che tale complessiva valutazione demandata al giudice di rinvio non è impedita dal riconoscimento della continuazione tra i reati ascritti all'OUSMANE. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno infatti recentissimamente chiarito (informazione provvisoria del 27/01/2022) che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione può risultare ostativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non di per sé, ma soltanto se è ritenuta, in concreto, dal giudice idonea ad integrare una o più delle condizioni previste tassativamente dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto. Così deciso il 11 febbraio
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