CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19802/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 24 gennaio 2022, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per il delitto di furto mono aggravato di energia elettrica (fatto commesso in data 19 novembre 2013); - che, con memoria in data 7 aprile 2023, il difensore ha proposto un motivo aggiunto con il quale ha dedotto l'improcedibilità del reato per mancanza della querela in seguito all'entrata in vigore degli art. 2 e 3 del d.lgs 150/2022; [OSCURATO:PERSONA] - che con il proposto motivo il ricorrente, lungi dall'illustrare e documentare le ragioni per le quali i motivi di appello non sarebbero stati generici, come ritenuto dalla Corte di appello con riferimento alle questioni dedotte (ossia l'applicabilità al furto mono-aggravato dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen. e la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena), reitera la medesima aspecificità rilevata dal giudice censurato nelle doglianze di gravame, sviluppando deduzioni prive di qualsivoglia confronto, tanto meno critico, con le ragioni oste:se a sostegno delle statuizioni impugnate; - che anche il motivo aggiunto è inammissibile, in quanto deduce ragione di censura non sviluppata con il ricorso principale (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, Rv. 278387); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il