CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 35215/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché direttamente proposto e sottoscritto dal ricorrente in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 103 del 2017); Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2022 Il Cons9i,iere ensore [OSCURATO:PERSONA] dent