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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25912/2023

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 28317/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi d a ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]s.p. a ., nella qualità di procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio Gardin, rappresentatae difesa dal l’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Bari recante il n. 639 /20 20 e pubblicata in data 6.5.2020; N. 28317/20R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza cameraledel 19 . 6 . 20 23 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 23 . 7 .20 1 5 , il Tribunale di Bari , accogliendo la domanda principale del [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarò la nullità per simulazione assoluta di due contratti di compravendita in notar Pirro del 4.6.2009 e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito la proprietà di alcuni beni immobili siti in Giovinazzo alla propria suocera, [OSCURATO:PERSONA].

Proposto gravame in via principale da [OSCURATO:PERSONA], nonché, incidentalmente, da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Bari rigettò entrambe le impugnazioni con sentenza del 6.5.2020, confermando la prima decisione; in particolare, il giudice d’appelloritenne correttamente instaurato il contraddittorio sin dal primo grado di giudizio, riguardo alla posizione della Jargilo,ribadendo – nel merito – la nullità dei contratti per simulazione assoluta , sussistendone i presupposti fattuali, adeguatamente provati dalla Banca attrice, e disattendendo le contrarie tesi delle parti negoziali.

Infine, la Cortepugliese disattese anche la domanda proposta dalla Jargilo, nei confronti del Bonanno, per la restituzione del prezzo pagato, pari ad € 83.000,00, sia perché tardivamente proposta, sia perché sfornita di prova circa l’effettivo avvenuto pagamento.

Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. , quale procuratrice speciale e mandataria di Siena NPL 2018s.r.l., frattanto divenuta cessionaria del credito già vantato dal N. 28317/20R.G.

Monte dei Paschi; la controricorrente ha pure depositato memoria.

Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Non mette conto esaminare partitamente i singoli motivi di doglianza – peraltro di estrema genericità e pure trattati in modo congiunto – stante l’inammissibilità dell’impugnazione, giacché il Bonanno e la Jargilo hanno proposto ricorso per cassazione, uno actu, a ministero dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], benché in evidente conflitto d’interessi. 1.2 –Invero, è ben noto che “ Nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi - attuale o anche solo potenziale (quando esse, pur avanzando istanze non incompatibili tra loro, rivestono in giudizio posizioni virtualmente in contrapposizione) - è inammissibile l'impu gnazione dalle stesse proposta a mezzo di uno stesso procuratore, in quanto il difensore non può svolgere contemporaneamente la sua attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, pena la violazione dei valori costituzionali deldiritto di difesa e del principio del contraddittorio; l'inammissibilità non è suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c, sia perché lo scopo raggiunto (la difesa congiunta di interessi diversi e confliggenti) è proprio quello vietato, sia perché la regola invocata vale per le nullità e non per situazioni che costituiscono impedimento all'esercizio dell'azione” (così, da ultimo, Cass. n. 1765/2023; conf., Cass. n. 17456/2022; Cass. n. 20991/2020; Cass. n. 1143/2020;Cass. n. 22772/2018).

Ebbene, nel giudizio di merito, la Jargilo ha avanzato, seppure in subordine, domanda di restituzione di € 83.000,00 nei confronti del genero Francesco N. 28317/20R.G.

Bonanno, e tale domanda è stata disattesa dalla Corte d’appello, con le motivazioni prima riportate.

Il conflitto di interessi tra gli odierni ricorrenti, però, non solo è originario, ma a ben vedere permane anche in questa sede di legittimità, tanto è vero che nel ricorso che occupa la predetta Jargilo ha richiamato tutte le proprie difese sul punto, a sostegno della suddetta domanda (v. p. 31 del ricorso).

Da tanto discende, dunquee in ogni caso, l’inammissibilità del ricorso. 2.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrent i in solido alla rifusione delle spese in favore della controricorrente, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors o , a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

N. 28317/20R.G.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 28317/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi d a ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]s.p. a ., nella qualità di procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio Gardin, rappresentatae difesa dal l’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Bari recante il n. 639 /20 20 e pubblicata in data 6.5.2020; N. 28317/20R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza cameraledel 19 . 6 . 20 23 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 23 . 7 .20 1 5 , il Tribunale di Bari , accogliendo la domanda principale del [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarò la nullità per simulazione assoluta di due contratti di compravendita in notar Pirro del 4.6.2009 e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito la proprietà di alcuni beni immobili siti in Giovinazzo alla propria suocera, [OSCURATO:PERSONA]. Proposto gravame in via principale da [OSCURATO:PERSONA], nonché, incidentalmente, da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Bari rigettò entrambe le impugnazioni con sentenza del 6.5.2020, confermando la prima decisione; in particolare, il giudice d’appelloritenne correttamente instaurato il contraddittorio sin dal primo grado di giudizio, riguardo alla posizione della Jargilo,ribadendo – nel merito – la nullità dei contratti per simulazione assoluta , sussistendone i presupposti fattuali, adeguatamente provati dalla Banca attrice, e disattendendo le contrarie tesi delle parti negoziali. Infine, la Cortepugliese disattese anche la domanda proposta dalla Jargilo, nei confronti del Bonanno, per la restituzione del prezzo pagato, pari ad € 83.000,00, sia perché tardivamente proposta, sia perché sfornita di prova circa l’effettivo avvenuto pagamento. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. , quale procuratrice speciale e mandataria di Siena NPL 2018s.r.l., frattanto divenuta cessionaria del credito già vantato dal N. 28317/20R.G. Monte dei Paschi; la controricorrente ha pure depositato memoria. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Non mette conto esaminare partitamente i singoli motivi di doglianza – peraltro di estrema genericità e pure trattati in modo congiunto – stante l’inammissibilità dell’impugnazione, giacché il Bonanno e la Jargilo hanno proposto ricorso per cassazione, uno actu, a ministero dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], benché in evidente conflitto d’interessi. 1.2 –Invero, è ben noto che “ Nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi - attuale o anche solo potenziale (quando esse, pur avanzando istanze non incompatibili tra loro, rivestono in giudizio posizioni virtualmente in contrapposizione) - è inammissibile l'impu gnazione dalle stesse proposta a mezzo di uno stesso procuratore, in quanto il difensore non può svolgere contemporaneamente la sua attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, pena la violazione dei valori costituzionali deldiritto di difesa e del principio del contraddittorio; l'inammissibilità non è suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c, sia perché lo scopo raggiunto (la difesa congiunta di interessi diversi e confliggenti) è proprio quello vietato, sia perché la regola invocata vale per le nullità e non per situazioni che costituiscono impedimento all'esercizio dell'azione” (così, da ultimo, Cass. n. 1765/2023; conf., Cass. n. 17456/2022; Cass. n. 20991/2020; Cass. n. 1143/2020;Cass. n. 22772/2018). Ebbene, nel giudizio di merito, la Jargilo ha avanzato, seppure in subordine, domanda di restituzione di € 83.000,00 nei confronti del genero Francesco N. 28317/20R.G. Bonanno, e tale domanda è stata disattesa dalla Corte d’appello, con le motivazioni prima riportate. Il conflitto di interessi tra gli odierni ricorrenti, però, non solo è originario, ma a ben vedere permane anche in questa sede di legittimità, tanto è vero che nel ricorso che occupa la predetta Jargilo ha richiamato tutte le proprie difese sul punto, a sostegno della suddetta domanda (v. p. 31 del ricorso). Da tanto discende, dunquee in ogni caso, l’inammissibilità del ricorso. 2.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrent i in solido alla rifusione delle spese in favore della controricorrente, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors o , a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto. N. 28317/20R.G. Così
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