CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2023
Cassazione n. 40244/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cassino indicata in epigrafe con la quale è stata condannata alla sola pena dell'ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, co. 2 lett b) D.Igs. 285/92 e succ. mod. commesso in data 10 febbraio 2017. (tasso alcolemico 1, 54 g/l). L'impugnazione è stata convertita in ricorso per cassazione L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131 bis cod pen. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. 3. Va in primo luogo rilevato che, come si evince dalla lettura delle conclusioni riportate nella sentenza, non era stata prospettata alcuna questione circa l'applicazione della causa di non punibilità, avendo il difensore dell'imputata richiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Orbene va ricordato che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argonnentativa della sentenza (Sez. 4 - , n. 5396 del 15/11/2022 Ud. (dep. 08/02/2023 ) Rv. 284096 - 01, Sez. 5 - n. 6746 del 13/12/2018 Ud. (dep. 12/02/2019) Rv. 275500 - 01). Tanto premesso, il Tribunale ha reso una motivazione che restituisce una valutazione del fatto pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 - , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 - 01; Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 - 01). Nella specie, la Corte territoriale ha richiamato non solo le oggettive modalità della condotta, connotate dal rilevante grado del tasso alcolemico, dall'essersi spostata in ora notturna per compiere un tratto non breve di strada extraurbana nel corso di una serata festiva ( ferragosto) ove è notorio il pericolo per la circolazione, per di più trasportando un altro passeggero. Nella motivazione, inoltre, è ampiamente dato conto dell'irrilevanza circa le modalità di raggiungimento del tasso alcolemico ( ingestione di cioccolatini al liquore), posto che la ricorrente ben si era avveduta o doveva avvedersi del contenuto alcolico dell'alimento, evitando di porsi alla guida. 3. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art.129 c.p.p. ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del giudizio di legittimità ( Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 , Rv. 217266 - 01 ). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]