CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 21664/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza emessa in data 8 novembre 2022, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni due di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione ai delitti di furto aggravato in concorso, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, porto ingiustificato in luogo pubblico di arma ai sensi dell'art. 4 I. 110/75. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Sozogni consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in riferimento alla mancanza di motivazione in più punti della sentenza, in sostanza rappresentando che il provvedimento impugnato avesse violato l'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., é stata applicata al ricorrente la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]. 2. Le censure risultano assolutamente generiche e solo formali, cosicchè il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Inoltre va considerato che questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), come accaduto nel caso in esame. Per altro nel caso in esame vi è un chiaro richiamo — a seguito di una argomentata ricostruzione dei fatti — all'esclusione dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.. Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'ari:. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Quanto al tema della procedibilità sopravvenuta a querela, questa Corte rileva come alcuna indagine a riguardo è necessaria, in ossequio al principio fissato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, orientamento per altro ribadito da Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023 Colombo, Rv. 284176 - 01, in quanto nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale. (Fattispecie di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 5) cod. pen.; nello stesso senso, Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155 - 01). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24/02/2023 [OSCURATO:PERSONA]