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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 novembre 2023

Cassazione n. 31616/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35719-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 5760/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 13/6/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate riscossione propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 1761/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. avverso avviso di iscrizione ipotecaria; la società contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, affidato ad unico motivo [OSCURATO:PERSONA]

1. con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (art. 60, comma 1, lett.

B bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, comma 6, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 140 cod. proc. civ.) e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto rituale la notifica, a mezzo di «messo notificatore», delle cartelle impugnate, consegnate a persona diversa dal destinatario (familiari) sebbene il concessionario avesse omesso di produrre la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa;

2.1. rileva il Collegio, in via pregiudiziale ed assorbente rispetto ad altre questioni, sollevate nella presente fase del giudizio, l’inammissibilità del ricorso proposto da Agenzia delle entrate riscossione, in conseguenza del difetto di legittimazione processuale del difensore, Avvocato del libero foro, per invalidità della procura speciale ad litem (cfr. Cass. n. 2897 del 31/01/2022, Cass. n. 35801 del 22/11/2021; Cass. n. 26531 del 20/11/2020; Cass. n. 36498 del 24/11/2021);

2.2. tanto alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 30008 del 19/11/2019) secondo cui «ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r. d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.

Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità»;

2.3. la legittimazione processuale dell'Avvocatura dello Stato, trova, infatti, fondamento nella attuazione delle norme di legge sopra richiamate, che hanno introdotto una forma convenzionale di definizione di patrocinio cd. autorizzato, che solo entro tali limiti rimane organico ed esclusivo, attuazione realizzata attraverso la stipula del «Protocollo d'intesa del 22/06/2017 tra [OSCURATO:PERSONA] ed Avvocatura Generale dello Stato», nel quale le parti hanno valutato le rispettive esigenze organizzative, pure in considerazione dell'organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, per poi di comune accordo individuare le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura, con conseguente determinazione del concreto modus operandi del patrocinio pubblico nei rapporti con l'agente della riscossione, a seconda della tipologia del contenzioso (SS.UU. n. 30008/2019 cit. in motiv.), a tal fine essendo previsto, per quanto qui interessa, che, nelle liti concernenti «l'attività di riscossione» pendenti avanti alla Corte di cassazione civile e tributaria (paragr. 3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo «questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione» (ibidem paragr. 3.2), sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell'Ente;

2.4. da ciò deriva, come puntualmente rilevato nella sentenza delle Sezioni Unite, che «il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro»;

2.5. come peraltro confermato anche dal «Regolamento di amministrazione dell'[OSCURATO:PERSONA], deliberato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19/05/2018, [che] qualifica, al suo art. 4 e sul presupposto della soggezione dell'ente al controllo della Corte dei conti, l'avvalimento di avvocati del libero foro come ipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questo non sia assunto dall'Avvocatura erariale in conformità ad apposita convenzione» (SS.UU. n. 30008/2019, cit., in motiv.);

2.6. derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinato, pertanto, all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria;

2.7. nel caso in esame, alcun riferimento è contenuto nel ricorso o nella procura speciale ad litem alle ragioni della necessità di una deroga rispetto al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale a difendere l'Agenzia entrate riscossione nelle liti avanti la Corte di cassazione civile, né tanto meno è fatta indicazione di una delibera assunta dagli organi dell'ente pubblico, neppure richiamata soltanto con menzione dei dati identificativi;

2.8. ne consegue che, in difetto dei presupposti legali, deve ritenersi invalidamente conferita la procura speciale ai difensori, in quanto Avvocati del libero Foro, invalidità che determina il difetto di valida costituzione in giudizio di Agenzia delle e ntrate r iscossione, con conseguente nullità di tutti gli atti difensivi compiuti da quei difensori;

2.9. il conseguente difetto di legittimazione processuale del difensore è quindi rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non escluso il giudizio di cassazione, investendo un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

4. stante il rilievo d’ufficio dell’inammissibilità del ricorso le spese di lite vanno interamente compensate P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35719-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 5760/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 13/6/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate riscossione propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 1761/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. avverso avviso di iscrizione ipotecaria; la società contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, affidato ad unico motivo [OSCURATO:PERSONA] 1. con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di norme di diritto (art. 60, comma 1, lett. B bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, comma 6, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 140 cod. proc. civ.) e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto rituale la notifica, a mezzo di «messo notificatore», delle cartelle impugnate, consegnate a persona diversa dal destinatario (familiari) sebbene il concessionario avesse omesso di produrre la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa; 2.1. rileva il Collegio, in via pregiudiziale ed assorbente rispetto ad altre questioni, sollevate nella presente fase del giudizio, l’inammissibilità del ricorso proposto da Agenzia delle entrate riscossione, in conseguenza del difetto di legittimazione processuale del difensore, Avvocato del libero foro, per invalidità della procura speciale ad litem (cfr. Cass. n. 2897 del 31/01/2022, Cass. n. 35801 del 22/11/2021; Cass. n. 26531 del 20/11/2020; Cass. n. 36498 del 24/11/2021); 2.2. tanto alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 30008 del 19/11/2019) secondo cui «ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r. d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità»; 2.3. la legittimazione processuale dell'Avvocatura dello Stato, trova, infatti, fondamento nella attuazione delle norme di legge sopra richiamate, che hanno introdotto una forma convenzionale di definizione di patrocinio cd. autorizzato, che solo entro tali limiti rimane organico ed esclusivo, attuazione realizzata attraverso la stipula del «Protocollo d'intesa del 22/06/2017 tra [OSCURATO:PERSONA] ed Avvocatura Generale dello Stato», nel quale le parti hanno valutato le rispettive esigenze organizzative, pure in considerazione dell'organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, per poi di comune accordo individuare le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura, con conseguente determinazione del concreto modus operandi del patrocinio pubblico nei rapporti con l'agente della riscossione, a seconda della tipologia del contenzioso (SS.UU. n. 30008/2019 cit. in motiv.), a tal fine essendo previsto, per quanto qui interessa, che, nelle liti concernenti «l'attività di riscossione» pendenti avanti alla Corte di cassazione civile e tributaria (paragr. 3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo «questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione» (ibidem paragr. 3.2), sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell'Ente; 2.4. da ciò deriva, come puntualmente rilevato nella sentenza delle Sezioni Unite, che «il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro»; 2.5. come peraltro confermato anche dal «Regolamento di amministrazione dell'[OSCURATO:PERSONA], deliberato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19/05/2018, [che] qualifica, al suo art. 4 e sul presupposto della soggezione dell'ente al controllo della Corte dei conti, l'avvalimento di avvocati del libero foro come ipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questo non sia assunto dall'Avvocatura erariale in conformità ad apposita convenzione» (SS.UU. n. 30008/2019, cit., in motiv.); 2.6. derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinato, pertanto, all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria; 2.7. nel caso in esame, alcun riferimento è contenuto nel ricorso o nella procura speciale ad litem alle ragioni della necessità di una deroga rispetto al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale a difendere l'Agenzia entrate riscossione nelle liti avanti la Corte di cassazione civile, né tanto meno è fatta indicazione di una delibera assunta dagli organi dell'ente pubblico, neppure richiamata soltanto con menzione dei dati identificativi; 2.8. ne consegue che, in difetto dei presupposti legali, deve ritenersi invalidamente conferita la procura speciale ai difensori, in quanto Avvocati del libero Foro, invalidità che determina il difetto di valida costituzione in giudizio di Agenzia delle e ntrate r iscossione, con conseguente nullità di tutti gli atti difensivi compiuti da quei difensori; 2.9. il conseguente difetto di legittimazione processuale del difensore è quindi rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non escluso il giudizio di cassazione, investendo un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale; 3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato; 4. stante il rilievo d’ufficio dell’inammissibilità del ricorso le spese di lite vanno interamente compensate P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, t
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