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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 10927/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/07/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del patrocinio del difensore, ricorre avverso il decreto della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di [OSCURATO:PERSONA] con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre.

La Corte di merito ha confermato il provvedimento desumendo la pericolosità sociale del ricorrente dalla sentenza resa nei suoi confronti il 3 dicembre 2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - che vede lo stesso partecipe, in qualità di venditore, di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti - ricavando l'attualità del ueig pericolo dal protrarsi delle condotte fino al luglio 2019, data di applicazione della misura custodiale.

2. Avverso tale decisione il ricorrente articola un unico motivo di ricorso con cui deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011.

A parere della difesa, il provvedimento della Corte di appello è privo di adeguata motivazione visto che fa cenno ai pregiudizi a carico del ricorrente senza l'indicazione della loro abitualità in considerazione della datazione delle contestazioni relative a fatti di lieve entità.

Risulta carente la prova che i reati contestati al ricorrente abbiano generato profitti o abbiano costituito una preminente o esclusiva fonte di reddito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso in quanto generico e manifestamente infondato deve essere dichiarato inammissibile.

2. Pur formalmente censurando il provvedimento per violazione di legge quanto all'esistenza del presupposto della pericolosità attuale del proposto, deducendo la assenza della motivazione, si risolve unicamente in censure generiche rivolte alla motivazione nella parte in cui ha dato conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 della attuale pericolosità del Campicelli.

Deve ribadirsi che nel procedimento di prevenzione, secondo quanto prevedeva il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365).

In tal senso depone, altresì, l'attuale art. 10, comma 3, d.lgs. cit. che esplicitamente limita la possibilità di ricorrere per cassazione alla sola violazione di legge.

Non è infatti consentito dedurre il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., consistendo il controllo del provvedimento nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali (Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Palermo, Rv. 247514).

Seppure il principio in ordine all'attuale pericolosità debba essere rapportato agli esiti della decisione della Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA] c/Italia secondo cui presupposto necessario della misura deve essere ancorato a dati e fatti oggettivi secondo un'interpretazione convenzionalmente orientata (Sez. 2, n. 9517 del 07/02/2018, Baricevic, Rv. 272522), il Collegio ritiene che tale valutazione sia stata effettuata dalla Corte di merito.

3. La decisione, invero, oltre a richiamare tutti gli elementi già presi specificamente in esame dal primo giudice (plurimi reati in materia di stupefacenti), ha evidenziato, con motivazione che non può certo ritenersi apparente, che il ricorrente è stato coinvolto in una indagine, pervenuta a decisione in primo grado che, contrariamente a quanto dedotto in sede di gravame, aveva condannato il Campicelli quale partecipe del sodalizio dedito al narcotraffico di sostanza stupefacente del tipo marijuana e per i relativi reati fine, irrogando la pena di anni dieci, mesi otto e giorni venti di reclusione.

La Corte di merito ha valorizzato il ruolo assunto dal ricorrente all'interno del sodalizio nella parte in cui ha dato conto del diretto collegamento fiduciario con gli uomini di vertice dell'associazione, mettendo in evidenza l'attualità della pericolosità sociale in ragione dell'applicazione della misura cautelare avvenuta, rispetto ai fatti risalenti al 2017, il 23 luglio 2019, nonché la perdurante misura cautelare al momento dell'applicazione della misura di prevenzione, dato giudicato significativo ai fini della ritenuta persistenza della pericolosità sociale e dei presupposti di cui all'art. 4, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011.

4. A fronte, pertanto, di palesati profili afferenti ai presupposti di cui al citato art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. cit., tali da legittimare l'applicazione della misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e della cauzione di euro 2.000, risulta generica la censura operata dal ricorrente nella parte in cui ritiene non sia stata assegnata rilevanza ai profili dell'abituale dedizione ai traffici delittuosi ovvero alla mancanza di elementi da cui desumere che i delitti costituissero l'unica fonte di reddito, presupposti estranei alla norma in concreto applicata dai Giudici di merito.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima adeguata, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/07/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del patrocinio del difensore, ricorre avverso il decreto della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di [OSCURATO:PERSONA] con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre. La Corte di merito ha confermato il provvedimento desumendo la pericolosità sociale del ricorrente dalla sentenza resa nei suoi confronti il 3 dicembre 2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - che vede lo stesso partecipe, in qualità di venditore, di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti - ricavando l'attualità del ueig pericolo dal protrarsi delle condotte fino al luglio 2019, data di applicazione della misura custodiale. 2. Avverso tale decisione il ricorrente articola un unico motivo di ricorso con cui deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011. A parere della difesa, il provvedimento della Corte di appello è privo di adeguata motivazione visto che fa cenno ai pregiudizi a carico del ricorrente senza l'indicazione della loro abitualità in considerazione della datazione delle contestazioni relative a fatti di lieve entità. Risulta carente la prova che i reati contestati al ricorrente abbiano generato profitti o abbiano costituito una preminente o esclusiva fonte di reddito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso in quanto generico e manifestamente infondato deve essere dichiarato inammissibile. 2. Pur formalmente censurando il provvedimento per violazione di legge quanto all'esistenza del presupposto della pericolosità attuale del proposto, deducendo la assenza della motivazione, si risolve unicamente in censure generiche rivolte alla motivazione nella parte in cui ha dato conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 della attuale pericolosità del Campicelli. Deve ribadirsi che nel procedimento di prevenzione, secondo quanto prevedeva il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365). In tal senso depone, altresì, l'attuale art. 10, comma 3, d.lgs. cit. che esplicitamente limita la possibilità di ricorrere per cassazione alla sola violazione di legge. Non è infatti consentito dedurre il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., consistendo il controllo del provvedimento nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali (Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Palermo, Rv. 247514). Seppure il principio in ordine all'attuale pericolosità debba essere rapportato agli esiti della decisione della Corte EDU, [OSCURATO:PERSONA] c/Italia secondo cui presupposto necessario della misura deve essere ancorato a dati e fatti oggettivi secondo un'interpretazione convenzionalmente orientata (Sez. 2, n. 9517 del 07/02/2018, Baricevic, Rv. 272522), il Collegio ritiene che tale valutazione sia stata effettuata dalla Corte di merito. 3. La decisione, invero, oltre a richiamare tutti gli elementi già presi specificamente in esame dal primo giudice (plurimi reati in materia di stupefacenti), ha evidenziato, con motivazione che non può certo ritenersi apparente, che il ricorrente è stato coinvolto in una indagine, pervenuta a decisione in primo grado che, contrariamente a quanto dedotto in sede di gravame, aveva condannato il Campicelli quale partecipe del sodalizio dedito al narcotraffico di sostanza stupefacente del tipo marijuana e per i relativi reati fine, irrogando la pena di anni dieci, mesi otto e giorni venti di reclusione. La Corte di merito ha valorizzato il ruolo assunto dal ricorrente all'interno del sodalizio nella parte in cui ha dato conto del diretto collegamento fiduciario con gli uomini di vertice dell'associazione, mettendo in evidenza l'attualità della pericolosità sociale in ragione dell'applicazione della misura cautelare avvenuta, rispetto ai fatti risalenti al 2017, il 23 luglio 2019, nonché la perdurante misura cautelare al momento dell'applicazione della misura di prevenzione, dato giudicato significativo ai fini della ritenuta persistenza della pericolosità sociale e dei presupposti di cui all'art. 4, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011. 4. A fronte, pertanto, di palesati profili afferenti ai presupposti di cui al citato art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. cit., tali da legittimare l'applicazione della misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e della cauzione di euro 2.000, risulta generica la censura operata dal ricorrente nella parte in cui ritiene non sia stata assegnata rilevanza ai profili dell'abituale dedizione ai traffici delittuosi ovvero alla mancanza di elementi da cui desumere che i delitti costituissero l'unica fonte di reddito, presupposti estranei alla norma in concreto applicata dai Giudici di merito. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima adeguata, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
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