CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 settembre 2022
Cassazione n. 31775/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAINTERLOCUTORIA sui ricorsi riuniti 1843/2023-3911/2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] domiciliato in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresenta to e dife so dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO d epositato il 2/9/2022e avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di TORINO pubblicata il 15/09/2022; udita la relazione sulle cause riunite svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023dal Cons. D ott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1843/23Rouihem-Min.[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 1.[OSCURATO:PERSONA], cittadino tunisino , ricorre a questa Corte , a mezzo del ricorso rubricato al 1843/2023, avverso l’epigrafato decreto con il quale il Giudice di Pace di Torino , richiesto dal Questore di Torino ai sensi dell'art. 14d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 , ha convalidato il suo trattenimento presso il locale CPR e ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione degli artt. 10, comma 4 e 10-ter d.lgs. 286/1998 non avendo il decidente rilevato l'illegittimità del presupposto respingimento, atteso che all'atto del suo ingresso nel territorio nazionale, non gli erano state fornite le informazioni circa la possibilità di presentare la domanda di protezione internazionale. Il ricorrente, a mezzo del ricorso rubricato al RG. 3911/2023, ricorre avverso l’epigrafata ordinanza con i a quale il Tribunale di Torino , richiesto dal Questore ai sensi dell'art. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, ha convalidato il trattenimento del medesimo in atto presso il locale CPR come da richiesta e ne chiede la cassazione sul rilievo del medesimo motivo di cui sopra. Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2. Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso rubricato al RG 3911/2023 al ricorso rubricato al RG 1843/2023. 3. Poiché in ordine alla questione oggetto di ricorso con ordinanze 22806/2023 e 23843/23 è stata rimessa la trattazione alla pubblica udienza, il collegio, ritenuto opportuno differire la decisione all'esito della detta pubblica udienza, dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo. RG 1843/23Rouihem-Min.[OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] omettersi in caso di pubblicazione della presente ordinanza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno13.10.2023. [OSCURATO:PERSONA]