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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 15273/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 9/7/2020 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di sequestro di persona, minaccia e porto • ingiustificato di oggetto atto ad offendere, i primi due commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi.

Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e violazione di legge in merito all'affermazione di responsabilità per il reato di sequestro di persona sulla base esclusiva delle dichiarazioni della persona offesa e della valutazione della loro attendibilità.

In particolare la Corte territoriale avrebbe immotivatamente svalutato il pur riscontrato astio esistente tra i protagonisti della vicenda.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla qualificazione dei fatti di cui al capo A) ai sensi dell'art. 605 anziché dell'art.610 c.p., in difetto della prova di una effettiva costrizione della libertà della persona offesa pure autorizzata dall'imputato ad allontanarsi per disattivare il sistema di video sorveglianza e della durata appezzabile della presunta limitazione della libertà personale della vittima.

Analoghi vizi vengono denunziati con il terzo motivo in merito alla configurabilità della contravvenzione contestata al capo C).

In proposito il ricorrente lamenta che la Corte avrebbe illogicamente svalutato le dichiarazioni rese dall'imputato in merito al possesso di un paio di forbici, giustificato in funzione dell'attività di elettricista svolta dal medesimo.

Con il quarto ed ultimo motivo (erroneamente rubricato come sesto) viene infine dedotta l'erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p. in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è generico atteso che il ricorrente non si è minimamente confrontato con l'ampia motivazione attraverso cui la Corte territoriale ha esposto le ragioni della ritenuta attendibilità del Crea, operando quell'approfondita verifica della sua credibilità soggettiva e dell'affidabilità del suo narrato richiesto dalla giurisprudenza di legittimità perché le dichiarazioni della persona offesa possano essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità.

In particolare i giudici del merito hanno evidenziato come il Crea nemmeno si sia costituito parte civile, abbia fornito un racconto scevro da contraddizioni e, soprattutto, abbia trovato precise conferme oggettive in altre risultanze processuali.

Quanto all'astio evocato dal ricorrente, è sì vero che la sentenza ne ha trattato, evidenziando però come si sia trattato del sentimento nutrito dall'imputato nei confronti della vittima, sospettata di intrattenere una relazione con la propria moglie.

In tal senso la Corte ha logicamente individuato tale acredine come il movente dell'azione delittuosa, mentre del tutto apodittica è l'obiezione difensiva per cui si sarebbe trattato di un sentimento reciproco.

Né peraltro il ricorso evidenzia le ragioni per cui in tal caso ne risulterebbe compromessa l'attendibilità della persona offesa a fronte dei plurimi elementi elencati dai giudici del merito in senso contrario.

3. Generiche sono anche le censure svolte con il secondo motivo in merito alla configurabilità del reato di sequestro di persona.

Anche in questo caso, quanto alle circostanze in cui la vittima riuscì a sottrarsi al sequestro, il ricorrente si limita a rieditare doglianze già svolte con il gravame di merito senza considerare l'articolata motivazione con la quale la Corte territoriale le ha debitamente confutate.

Intrinsecamente generica è invece la contestazione della durata del sequestro, che la Corte ha desunto dalle dichiarazioni della persona offesa, la cui confutazione viene affidata dal ricorrente a meri paralogismi, nemmeno lineari nella loro articolazione.

Conseguentemente risulta manifestamente infondata l'obiezione per cui il fatto al più integrerebbe il meno grave reato di violenza privata.

4. Il terzo motivo è infondato.

La Corte infatti non ha posto l'accento sul fatto che il Crisafi svolgesse solo saltuariamente l'attività di elettricista, quanto, piuttosto, sul difetto della prova della circostanza, esclusivamente riferita - per di più in sede di dichiarazioni spontanee - dall'imputato.

Ma soprattutto i giudici del merito hanno ritenuto ingiustificato il porto delle forbici di cui al capo C) per il difetto assoluto di elementi idonei a dimostrare che il Crisafi le avesse portate con sé per esigenze attinenti alla sua presunta attività lavorativa nel frangente in cui si era recato presso l'impresa del Crea, peraltro armato anche di una pistola poi rivelatasi essere solo un giocattolo (ancorchè privata del rituale tappo rosso idoneo ad identificarla come tale).

Manifestamente infondate sono infine le doglianze relative al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, legittimamente negate dalla Corte territoriale in riferimento alla ritenuta gravità del fatto ed ai precedenti penali dell'imputato, la cui valorizzazione non è per nulla incompatibile con la disposta disapplicazione della recidiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 8/2/2022 Il Consigliere ensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 9/7/2020 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di sequestro di persona, minaccia e porto • ingiustificato di oggetto atto ad offendere, i primi due commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e violazione di legge in merito all'affermazione di responsabilità per il reato di sequestro di persona sulla base esclusiva delle dichiarazioni della persona offesa e della valutazione della loro attendibilità. In particolare la Corte territoriale avrebbe immotivatamente svalutato il pur riscontrato astio esistente tra i protagonisti della vicenda. Con il secondo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla qualificazione dei fatti di cui al capo A) ai sensi dell'art. 605 anziché dell'art.610 c.p., in difetto della prova di una effettiva costrizione della libertà della persona offesa pure autorizzata dall'imputato ad allontanarsi per disattivare il sistema di video sorveglianza e della durata appezzabile della presunta limitazione della libertà personale della vittima. Analoghi vizi vengono denunziati con il terzo motivo in merito alla configurabilità della contravvenzione contestata al capo C). In proposito il ricorrente lamenta che la Corte avrebbe illogicamente svalutato le dichiarazioni rese dall'imputato in merito al possesso di un paio di forbici, giustificato in funzione dell'attività di elettricista svolta dal medesimo. Con il quarto ed ultimo motivo (erroneamente rubricato come sesto) viene infine dedotta l'erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p. in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è generico atteso che il ricorrente non si è minimamente confrontato con l'ampia motivazione attraverso cui la Corte territoriale ha esposto le ragioni della ritenuta attendibilità del Crea, operando quell'approfondita verifica della sua credibilità soggettiva e dell'affidabilità del suo narrato richiesto dalla giurisprudenza di legittimità perché le dichiarazioni della persona offesa possano essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità. In particolare i giudici del merito hanno evidenziato come il Crea nemmeno si sia costituito parte civile, abbia fornito un racconto scevro da contraddizioni e, soprattutto, abbia trovato precise conferme oggettive in altre risultanze processuali. Quanto all'astio evocato dal ricorrente, è sì vero che la sentenza ne ha trattato, evidenziando però come si sia trattato del sentimento nutrito dall'imputato nei confronti della vittima, sospettata di intrattenere una relazione con la propria moglie. In tal senso la Corte ha logicamente individuato tale acredine come il movente dell'azione delittuosa, mentre del tutto apodittica è l'obiezione difensiva per cui si sarebbe trattato di un sentimento reciproco. Né peraltro il ricorso evidenzia le ragioni per cui in tal caso ne risulterebbe compromessa l'attendibilità della persona offesa a fronte dei plurimi elementi elencati dai giudici del merito in senso contrario. 3. Generiche sono anche le censure svolte con il secondo motivo in merito alla configurabilità del reato di sequestro di persona. Anche in questo caso, quanto alle circostanze in cui la vittima riuscì a sottrarsi al sequestro, il ricorrente si limita a rieditare doglianze già svolte con il gravame di merito senza considerare l'articolata motivazione con la quale la Corte territoriale le ha debitamente confutate. Intrinsecamente generica è invece la contestazione della durata del sequestro, che la Corte ha desunto dalle dichiarazioni della persona offesa, la cui confutazione viene affidata dal ricorrente a meri paralogismi, nemmeno lineari nella loro articolazione. Conseguentemente risulta manifestamente infondata l'obiezione per cui il fatto al più integrerebbe il meno grave reato di violenza privata. 4. Il terzo motivo è infondato. La Corte infatti non ha posto l'accento sul fatto che il Crisafi svolgesse solo saltuariamente l'attività di elettricista, quanto, piuttosto, sul difetto della prova della circostanza, esclusivamente riferita - per di più in sede di dichiarazioni spontanee - dall'imputato. Ma soprattutto i giudici del merito hanno ritenuto ingiustificato il porto delle forbici di cui al capo C) per il difetto assoluto di elementi idonei a dimostrare che il Crisafi le avesse portate con sé per esigenze attinenti alla sua presunta attività lavorativa nel frangente in cui si era recato presso l'impresa del Crea, peraltro armato anche di una pistola poi rivelatasi essere solo un giocattolo (ancorchè privata del rituale tappo rosso idoneo ad identificarla come tale). Manifestamente infondate sono infine le doglianze relative al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, legittimamente negate dalla Corte territoriale in riferimento alla ritenuta gravità del fatto ed ai precedenti penali dell'imputato, la cui valorizzazione non è per nulla incompatibile con la disposta disapplicazione della recidiva. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 8/2/2022 Il Consigliere ensore Il
Sentenza Cassazione n. 15273/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris