CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 dicembre 1950
Cassazione n. 01067/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ugo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c» ha concluso chiedendo udito il dif sore [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite il difensore di fiducia, dinanzi a questa Corte per la cassazione della sentenza del 20.2.2020 della Corte di Appello di Firenze che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Pistoia che aveva dichiarato il ricorrente colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ( per avere tenuto le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari ), ha rideterminato le pene accessorie, confermando nel resto la decisione. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce carenza di motivazione in relazione al travisamento della prova per soppressione degli elementi riportati nell'atto di gravame e travisamento della prova per invenzione degli elementi risultanti dagli atti del dibattimento, nonché inosservanza delle norme processuali in tema di motivazione della sentenza. In particolare, la corte territoriale ha, da un lato, confermato la posizione di amministratore di fatto del Cecchini con argomentazioni generiche nonostante le puntuali deduzioni contenute nell'atto di appello, e, dall'altro, travisato la deposizione del teste Billero alla stregua della quale emerge con evidenza l'estraneità dell'imputato alla gestione societaria dopo la cessazione della carica e la nomina del nuovo amministratore Marata, col quale peraltro sussistevano forti conflitti, comportandosi il predetto da despota. Parimenti oggetto di travisamento sono state la testimonianza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e la documentazione versata in atti ( che attesta tra l'altro che i rapporti si fermano all'ottobre 2006 e dalla quale emerge altresì che le fatture sono tutte firmate dal Marata, amministratore di diritto ). Alcuna motivazione è stata fornita in ordine alla distrazione, rispetto alla quale risulta che anzi gli importi di alcune fatture, o quanto meno acconti di esse, sono stati corrisposti alla società nella persona del Marata. Parimenti con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale la corte territoriale si limita a considerazioni non esaustive laddove peraltro il curatore non ha neppure mai dichiarato di non essere stato in grado di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari. 1.2. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge processuale penale in relazione alla mancata pronuncia di sentenza di applicazione della pena ex articolo 448 comma 1 codice di rito; si lamenta che il tribunale, nonostante il consenso del P.M., non aveva accolto la richiesta di patteggiamento — già presentata all'udienza preliminare ma in quella sede non assentita dal P.M. - ritenendo non concedibili le attenuanti generiche e non congrua la pena; e poi, nonostante in sede di discussione la difesa avesse insistito, in via gradata, per l'accoglimento della richiesta di patteggiamento avanzata, nulla il tribunale aveva disposto né motivato al riguardo, e, così anche la corte di appello nonostante il motivo di gravame sul punto. 1.3. Col terzo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli articoli 132, 133, 62-bis cod. pen. e comunque il difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e ciò, nonostante la specifica censura contenuta nell'atto di appello; nonché l'omessa motivazione in ordine all'entità della pena irrogata. 2.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d. I. 137/20, convertito dalla legge 176/20, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è nel suo complesso infondato, e alcune delle censure in esso poste, come si dirà, sono proprio inammissibili in quanto meramente reiterative. 1.1. Inammissibili sono le questioni nuovamente proposte col primo motivo, alle quali la corte territoriale aveva già dato risposte esaurienti, al pari del giudice di primo grado. Col primo motivo peraltro si sollecita una rivisitazione della ricostruzione del fatto assentita da due conformi pronunzie di condanna, inammissibile nel giudizio di legittimità. Invero il ricorrente sollecita una diversa valutazione su elementi di contorno che non intaccano gli argomenti e le prove sulle quali la Corte territoriale fonda il suo giudizio. Innanzitutto, quanto al ruolo di amministratore di fatto rivestito dall'imputato dopo la cessazione dalla carica formale, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, il teste Billeri aveva ~35Wieranche affermato che finanche a maggio 2007 Cecchini compiva atti finalizzati alla formazione del bilancio del 2006 e che nonostante Marata fosse amministratore di diritto Cecchini era il referente per la società; e il teste Monti, proprietario dell/immobile sede della società, a sua volta aveva precisato che si era sempre rapportato con Cecchini; il teste Petroni, titolare della ditta di spedizione per il recapito alle società bulgare della merce - oggetto di distrazione di cui a breve si dirà - aveva anch'egli offerto elementi significativi al riguardo/dichiarando di conoscere solo Cecchini come soggetto committente le spedizioni. Il ruolo di amministratore di fatto risulta provato, secondo la ricostruzione del giudice di merito, anche dai numerosissimi fax a firma di Cecchini inviati in relazione alla gestione della società durante l'amministrazione MARATA, dato confermato dal curatore secondo il quale era Cecchini a impartire direttive gestionali. Alla stregua di tali emergenze e delle altre pure poste a sostegno della affermazione di colpevolezza del Cecchini dai giudici di merito, evidente è l'irrilevanza o meglio la non decisività delle circostanze che si assumono altresì travisate o non considerate, così per quelle riferite dal teste avv. [OSCURATO:PERSONA] ( riportate alla pag. 6 del ricorso inerenti ad aspetti non decisivi e già ritenute non dirimenti dalla corte territoriale in quanto meramente enunciative dell'intenzione del Cecchini di non volersi più occupare della società ) o per quelle genericamente dedotte che si assumono emergenti dal passaporto dell'imputato ( laddove peraltro il giudice di merito aveva già posto in evidenza che la circostanza che il Cecchini fosse spesso all'estero non rilevava dai momento che era comunque lui ad impartire le direttive come confermato anche dal curatore ), o ancora per quelle risultanti dalla documentazione prodotta ( non potendo le fatture che essere sottoscritte dall'amministratore di diritto ). Quanto alla distrazione di risorse sociali, causate dal fatto che dopo avere effettuato ingenti ordinativi di merce a diversi fornitori, la merce veniva spedita a clienti bulgari, è solo il caso di osservare che, come sente dalle pronunce di merito, tra i clienti bulgari beneficiari della distrazione vi era una società i cui soci erano Cecchini stesso e la sua compagna e che non sussiste prova alcuna dei conseguenti incassi - né l'imputato ha offerto giustificazione al riguardo - poiché i clienti bulgari non pagavano la merce ricevuta né venivano avviate azioni legali per il recupero ( e ciò, peraltro, nonostante le fatture venissero onorate con anticipi in contante e impegnassero in ogni caso la società fallita che era quella che aveva fatto gli ordini ). Nella sentenza impugnata si evidenzia altresì ai riguardo: - l'omessa tenuta del libro giornale a partire dal 2006, l'omessa tenuta della contabilità con conseguente impossibilità di ogni verifica; - che il curatore Ferrari aveva dichiarato - a differenza di quanto si assume in ricorso - che dopo fallimento non erano state trovate giacenze di magazzino, né attivo, né era stata rintracciata la contabilità; nessuna traccia vi era dei pagamenti effettuati dalle ditte bulgare nell'esame dei conti correnti della fallita e non era stato possibile operare alcuna ricostruzione neppure aliunde stante la carenza di documenti contabili. Si tratta di elementi di prova che attestano, secondo il coerente giudizio della corte territoriale, da un lato, come l'ingresso di merci nella società cedute a terzi senza controvalore avesse integrato una decurtazione dell'attivo aziendale del quale Cecchini doveva rispondere nella qualità di amministratore di diritto, prima, e di fatto, poi, e dall'altro, che " l'imputato na scientemente omesso di tenere le scritture contabili proprio per evitare che potesse ricostruirsi effettivamente la malagestione riconducibile non solo alle fattura per operazioni inesistenti risalente peraltro a pochi anni prima del fallimento ma soprattutto le voragini contabili +- derivanti dalla mcknrato incasso dei conti societari delle fatture bulgare " — così testualmente nella pronuncia impugnata in perfetta coerenza con i principi affermati da questa Corte in materia della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda parte dell'art. 216 comma 1 n. 2 I.f. - ; elementi di prove attraverso it quali il ricorrente rivisita — inammissibilmente - la ricostruzione del fatto, giudizio di competenza del giudice del merito e non accessibile a quello di legittimità. 1.2. Quanto al secondo motivo, è soio il caso di evidenziare che attraverso la complessiva motivazione resa dalla corte territoriale che ha tra l'altro ribadito l'impossibilità del riconoscimento delle attenuanti generiche e del ridimensionamento della pena — impossibilità già posta a base, dal giudice di primo grado, del rigetto della richiesta di definizione del procedimento col patteggiamento - devono ritenersi implicitamente indicate le ragioni per le quali non si potesse appunto ritenere accoglibile l'istanza ex art. 444 codice di rito. 1.3.11 terzo motivo è aspecifico, avendo la corte territoriale indicato le ragioni per le quali l'imputato non potesse ritenersi meritevole delle attenuanti generiche e la pena di anni tre e mesi sei di reclusione, di poco superiore al minimo edittale, dovesse considerarsi congrua ( facendo espresso riferimento tra l'altro anche alla gravità delle condotte e alla personalità dell'imputato già gravato da precedente specifico ). E' jus recepturn, invero, che, nel motivare il diniego deiia concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o riievabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); di talché deve ritenersi giustificato il detto diniego anche se si fondi sulla totale assenza di elementi positivamente valutabili. La concessione delle attenuanti generiche richiede, infatti, l'apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio verso l'attribuzione di una sanzione meno afflittiva; ne consegue che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette - come certamente nei caso di specie - da motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e aftri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altro, Rv. 242419; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 - dep. 23/02/2004, P.G. in proc. Anaclerio ed altri, Rv. 229768). Più in generale !e determinazioni del giuOice ai merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, come detto, alla gravità della condotta e ai precederice penale specifico. 2. Dalle argomentazioni svolte deriva ii rigetto dei ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processual