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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2024

Cassazione n. 44202/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rnqd Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che la richiamata sentenza della Consulta ha previsto che la pena possa essere diminuita "quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità", ma tale non è il caso in esame, nel quale la Corte di appello ha evidenziato che l'estorsione non può essere qualificata di offensività ridotta per le argomentazioni esposte a pag.6 della sentenza impugnata, con motivazione logica ed esente da censure; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 12 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente//

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rnqd Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che la richiamata sentenza della Consulta ha previsto che la pena possa essere diminuita "quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità", ma tale non è il caso in esame, nel quale la Corte di appello ha evidenziato che l'estorsione non può essere qualificata di offensività ridotta per le argomentazioni esposte a pag.6 della sentenza impugnata, con motivazione logica ed esente da censure; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente//
Sentenza Cassazione n. 44202/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris