CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 19050/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e all'assenza di motivazione circa l'inesistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è carente del requisito della specificità dei motivi e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca l'omesso rilievo ex officio da parte del giudice di merito della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge la prescrizione (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]