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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 marzo 2026

Cassazione n. 06771/2026

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.14458/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] della Riscossione per la [OSCURATO:SOCIETA], ora Agenzia delle Entrate e Riscossione -intimato- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, in NAPOLI n.1941/2019 depositata i l 04/03/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente, operante nel commercio all’ingrosso di bevande e con unità locale nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], ha svolto la propria attività su una superficie complessiva di circa 3.558 mq, di cui 3.283,69 mq destinati al deposito merci e 274,55 mq ad uffici.

Su tali superfici ha prodotto rifiuti costituiti da imballaggi in carta, cartone e plastica, conferiti per il recupero a società autorizzata.

2. In data 26 maggio 2017, la contribuente ha presentato al Comune istanza di riduzione della TARI per l’anno 2017, sostenendo che l’area destinata a deposito producesse esclusivamente rifiuti speciali avviati al recupero e dovesse, pertanto, essere esclusa dalla tassazione.

Con nota del 19 giugno 2017, l’ente ha rigettato tale istanza.

Successivamente, il 26 giugno 2017, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato l’avviso di pagamento TARI n. 02820170007289530/000, per l’importo complessivo di euro 20.764,00.

3. La società ha impugnato l’avviso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, sostenendo l’erroneità del computo della superficie tassabile e ribadendo la natura di rifiuti speciali recuperabili dei materiali prodotti nell’area di deposito.

4. Con sentenza n. 1821/05/18 depositata il 9 aprile 2018, la CTP ha rigettato il ricorso, affermando che i rifiuti prodotti erano speciali assimilati agli urbani e, quindi, soggetti a TARI; che l’area adibita a deposito di merci non poteva essere esclusa dal computo della superficie tassabile, non producendo rifiuti tossici o nocivi; che mancava prova dell’autosmaltimento o di circostanze idonee a qualificare l’area come operativa ai fini dell’esenzione; e che non risultava prodotto il MUD ai fini della riduzione prevista dal regolamento comunale.

5. Avverso tale decisione, la società ha proposto appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sostenendo la non debenza della TARI sull’area di deposito e la corretta applicazione dell’art. 1, comma 649, L. 147/2013.

6. Con sentenza n. 1941/10/2019, pronunciata il 18 febbraio 2019 e depositata il 4 marzo 2019, la CTR ha rigettato l’appello, confermando integralmente la decisione di primo grado.

In particolare, il giudice regionale ha affermato che i rifiuti prodotti dalla società, consistenti in imballaggi misti, sono speciali assimilati agli urbani, come legittimamente previsto dai regolamenti e dalle deliberazioni comunali; che l’esenzione prevista dal primo periodo del comma 649 dell’art. 1 L. 147/2013 si applica solo ai rifiuti speciali non assimilabili, mentre nel caso di specie l’assimilazione è stata correttamente dimostrata; che non è stata fornita prova idonea a considerare l’area di deposito quale area di produzione di rifiuti speciali non assimilabili o quale area industriale-artigianale; che non è stata fornita prova dell’avvenuto trattamento dei rifiuti secondo normativa né del diritto alla riduzione prevista dal regolamento comunale in mancanza del MUD; che l’area destinata a deposito di bibite non presenta caratteristiche tali da escludere la produzione di rifiuti urbani.

7. Avverso la suddetta sentenza di gravame parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi, al loro interno variamente articolati, cui ha resistito con controricorso l’amministrazione comunale.

8. L’intimata Agenzia delle Entrate Riscossione non ha depositato controricorso.

9. Successivamente in data 2/03/2026 il difensore del comune ha depositato istanza di rinvio per intervenuta incompatibilità con l’esercizio del patrocinio. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare deve darsi atto che il difensore del controricorrente comune ha rappresentato che in data 18 febbraio 2026 ha assunto servizio quale Ricercatore a tempo determinato (RTDA) in regime di tempo pieno presso l’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II e che l’art. 9 del contratto individuale di lavoro dispone che [OSCURATO:PERSONA] non può esercitare attività libero professionali connesse all’iscrizione ad albi professionali, attività commerciali, industriali o comunque imprenditoriali, né essere titolare di altri rapporti di lavoro subordinato pubblici o privati… , sicché gli è preclusa la prosecuzione nell’eserciziodel mandato difensivo.

2. Deve quindi darsi comunicazione alla parte rimasta priva di difesa tecnica, informandola delle conseguenze giuridiche - che nel processo di legittimità non comportano interruzione del giudizio - e della possibilità di nominare un nuovo difensore in sostituzione: difatti, per principio consolidato, nel giudizio dicassazione, il venir meno dell’assistenza dell'unico difensore non determina l'interruzione del processo, ma attiva il potere della Corte di differire l'udienza di discussione, disponendo la comunicazione alla parte personalmente per consentirle la nomina di un nuovodifensore (Cass. 20/09/2013, n. 21608 (Rv. 627660 - 01)).

3. Alla luce di quanto sopra, la Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, affinché la parte possa nominare un nuovo legale.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, onerando la cancelleria per la notifica della presente ordinanza i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.14458/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] della Riscossione per la [OSCURATO:SOCIETA], ora Agenzia delle Entrate e Riscossione -intimato- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, in NAPOLI n.1941/2019 depositata i l 04/03/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente, operante nel commercio all’ingrosso di bevande e con unità locale nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], ha svolto la propria attività su una superficie complessiva di circa 3.558 mq, di cui 3.283,69 mq destinati al deposito merci e 274,55 mq ad uffici. Su tali superfici ha prodotto rifiuti costituiti da imballaggi in carta, cartone e plastica, conferiti per il recupero a società autorizzata. 2. In data 26 maggio 2017, la contribuente ha presentato al Comune istanza di riduzione della TARI per l’anno 2017, sostenendo che l’area destinata a deposito producesse esclusivamente rifiuti speciali avviati al recupero e dovesse, pertanto, essere esclusa dalla tassazione. Con nota del 19 giugno 2017, l’ente ha rigettato tale istanza. Successivamente, il 26 giugno 2017, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato l’avviso di pagamento TARI n. 02820170007289530/000, per l’importo complessivo di euro 20.764,00. 3. La società ha impugnato l’avviso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, sostenendo l’erroneità del computo della superficie tassabile e ribadendo la natura di rifiuti speciali recuperabili dei materiali prodotti nell’area di deposito. 4. Con sentenza n. 1821/05/18 depositata il 9 aprile 2018, la CTP ha rigettato il ricorso, affermando che i rifiuti prodotti erano speciali assimilati agli urbani e, quindi, soggetti a TARI; che l’area adibita a deposito di merci non poteva essere esclusa dal computo della superficie tassabile, non producendo rifiuti tossici o nocivi; che mancava prova dell’autosmaltimento o di circostanze idonee a qualificare l’area come operativa ai fini dell’esenzione; e che non risultava prodotto il MUD ai fini della riduzione prevista dal regolamento comunale. 5. Avverso tale decisione, la società ha proposto appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sostenendo la non debenza della TARI sull’area di deposito e la corretta applicazione dell’art. 1, comma 649, L. 147/2013. 6. Con sentenza n. 1941/10/2019, pronunciata il 18 febbraio 2019 e depositata il 4 marzo 2019, la CTR ha rigettato l’appello, confermando integralmente la decisione di primo grado. In particolare, il giudice regionale ha affermato che i rifiuti prodotti dalla società, consistenti in imballaggi misti, sono speciali assimilati agli urbani, come legittimamente previsto dai regolamenti e dalle deliberazioni comunali; che l’esenzione prevista dal primo periodo del comma 649 dell’art. 1 L. 147/2013 si applica solo ai rifiuti speciali non assimilabili, mentre nel caso di specie l’assimilazione è stata correttamente dimostrata; che non è stata fornita prova idonea a considerare l’area di deposito quale area di produzione di rifiuti speciali non assimilabili o quale area industriale-artigianale; che non è stata fornita prova dell’avvenuto trattamento dei rifiuti secondo normativa né del diritto alla riduzione prevista dal regolamento comunale in mancanza del MUD; che l’area destinata a deposito di bibite non presenta caratteristiche tali da escludere la produzione di rifiuti urbani. 7. Avverso la suddetta sentenza di gravame parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi, al loro interno variamente articolati, cui ha resistito con controricorso l’amministrazione comunale. 8. L’intimata Agenzia delle Entrate Riscossione non ha depositato controricorso. 9. Successivamente in data 2/03/2026 il difensore del comune ha depositato istanza di rinvio per intervenuta incompatibilità con l’esercizio del patrocinio. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare deve darsi atto che il difensore del controricorrente comune ha rappresentato che in data 18 febbraio 2026 ha assunto servizio quale Ricercatore a tempo determinato (RTDA) in regime di tempo pieno presso l’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] II e che l’art. 9 del contratto individuale di lavoro dispone che [OSCURATO:PERSONA] non può esercitare attività libero professionali connesse all’iscrizione ad albi professionali, attività commerciali, industriali o comunque imprenditoriali, né essere titolare di altri rapporti di lavoro subordinato pubblici o privati… , sicché gli è preclusa la prosecuzione nell’eserciziodel mandato difensivo. 2. Deve quindi darsi comunicazione alla parte rimasta priva di difesa tecnica, informandola delle conseguenze giuridiche - che nel processo di legittimità non comportano interruzione del giudizio - e della possibilità di nominare un nuovo difensore in sostituzione: difatti, per principio consolidato, nel giudizio dicassazione, il venir meno dell’assistenza dell'unico difensore non determina l'interruzione del processo, ma attiva il potere della Corte di differire l'udienza di discussione, disponendo la comunicazione alla parte personalmente per consentirle la nomina di un nuovodifensore (Cass. 20/09/2013, n. 21608 (Rv. 627660 - 01)). 3. Alla luce di quanto sopra, la Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, affinché la parte possa nominare un nuovo legale. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, onerando la cancelleria per la notifica della presente ordinanza i
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