CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 46846/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3EBALI ISSAM nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge conseguente all'illegittima acquisizione, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., della denuncia-querela sporta dalla persona offesa, è manifestamente infondato. L'accesso agli atti comprova che -all'udienza dibattimentale del 16 gennaio 2023- le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sono state correttamente acquisite stante l'accertata irreperibilità sopravvenuta del dichiarante, in assenza di eccezioni da parte della difesa. Le doglianze del ricorrente sono, pertanto, manifestamente infondate stante la mancata violazione degli articoli 512 e 526 cod. proc. pen. e la conseguente utilizzabilità del verbale di sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].; rilevato, inoltre, che, contrariamente a quanto dedotto, la dichiarazione cartolare acquisita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. può costituire, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché resa, come nel caso specie, in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'adeguato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto e con eventuali dichiarazioni di testi de relato escussi in dibattimento (Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019 - clep. 09/05/2019, Mellone, Rv. 276531; Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148 - 01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 no