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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 34163/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2020 emessa dal Tribunale di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, articolato in unico motivo, espone censure manifestamente infondate, oltre che diverse da quelle consentite, perché, nel contestare la mancata specificazione di quale sia il reato più grave, non tiene conto che la sentenza, pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., ha puntualmente recepito l'accordo delle parti, nel quale era espressamente indicato come reato più grave quello di cui all'art. 349 cod. pen., e come reato satellite quello di cui all'art. 388 cod. pen., e, comunque, formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2020 emessa dal Tribunale di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, articolato in unico motivo, espone censure manifestamente infondate, oltre che diverse da quelle consentite, perché, nel contestare la mancata specificazione di quale sia il reato più grave, non tiene conto che la sentenza, pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., ha puntualmente recepito l'accordo delle parti, nel quale era espressamente indicato come reato più grave quello di cui all'art. 349 cod. pen., e come reato satellite quello di cui all'art. 388 cod. pen., e, comunque, formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34163/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris