Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 22061/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11969/2021 R.G. proposto da T.I.N. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Procuratore p.t.. [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso l’ordinanza del Tribunale di Nola, pubblicata in data 23.2.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.6.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Nola, pronunciando sull’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha quantificato in € 3973,00 l’indennità spettante all’opponente per la Oggetto: indennità custodia custodia giudiziaria, protrattasi per 628 gg., di un container sottoposto a sequestro penale.

Il giudice di merito ha ritenuto indimostrata la sussistenza di usi locali che valessero specificamente per la zona in cui era stata svolta la custodia(Nola), e, premesso che non era possibile stabilire, sulla base della documentazione acquisita, le esatte caratteristiche e dimensioni del container, ha applicato in via analogica i criteri tabellari previsti per gli autocarri custoditi in area scoperta, riconoscendo infine - in via equitativa - un importo pari all’indennità spettante per la custodia dei natanti di dimen s ioni superiori a mt.

10. La cassazione dell’ordinanza è chiesta dalla TIN [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con tre motivi di ricorso, illustrati con memoria.

Le controparti sono rimaste intimate.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 132, comma 4 c.p.c., 118 c.p.c. disp. att. c.p.c., 101 e 111 Cost, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 e 5 c.p.c., per aver il Tribunale immotivatamente escluso che fossero documentati le caratteristiche e le dimensionidel bene in custodia, compiutamente indicati nella relazione tecnica in atti e nell’istanza di liquidazione e da ritenersi, peraltro, incontestati.

La motivazione della pronuncia sarebbe gravemente contraddittoria anche per il fatto che, pur dando atto che non era noto l’ingombro dei container, ha poi liquidato l’indennità di custodia in applicazione della tabella dei natanti superiori a dieci metri, senza – inoltre - sottoporre la questione al contraddittorio delle parti.

Il motivo è infondato.

La pronuncia ha ritenuto insufficienti le descrizioni e gli elementi evincibili dagli atti processuali, limitandosi a rilevare che non era stata allegata documentazione utile per l’esatta identificazione delle caratteristiche del container, avendo inteso, in effetti, dar atto, con motivazione esente da vizi, che non era possibile l’adozione di un criterio di liquidazione diverso da quello previsto dal D.M. 265/2006 per gli autocarri, in relazione alla tipiche caratteristiche di ingombro del bene in custodia.

Non vi è alcuna contraddizione per il fatto l’indennità sia stata quantificata nella misura corrispondente agli importi applicabili alla custodia dei natanti di stazza superiore ai diecimetri, trattandosi di incremento che il Tribunale ha applicato non in base alla tipologia e alle caratteristiche fisiche dei beni, ma per l’esiguità degli importi derivanti dalla rigida applicazione delle previsioni tabellari per gli autocarri, non occorrendo – infine - che la questione fosse sottoposta al contraddittorio delle parti, essendo l’esatta individuazione del metodo di liquidazione questione di puro diritto (Cass. 15420/2022).

Quanto alla non contestazione delle caratteristiche del container, il ricorso difetta della compiuta descrizione delle deduzioni difensive formulate dall’amministrazione, fermo inoltre che l'accertamento della sussistenza di unacontestazione, ovvero d'una noncontestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza degli atti di parte,è riservato al giudice di merito (Cass. 26908/2020; Cass. 27240/2019; Cass.3680/2019; Cass. 23940/2017; Cass. 4249/2012; Cass.10182/2007)..

Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 58 e 59 del DPR 115/2002, art. 5 del DM 365/2005, art.132, comma 4 c.p.c., art.118 disp. att c.p.c., art.101 c.p.c., art. 1 e 4 delle preleggi e art. 111 Cost., per omesso esame della documentazione prodotta relativa alle tariffe adoperate dagli operatori di settore per l’attività di custodia dei container e, segnatamente, delle t ariffe dell’[OSCURATO:PERSONA] di Sistema del [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare quelle praticate nel Porto di Napoli e nel Porto di Salerno, e per aver la pronuncia negato immotivatamente che detti tariffari documentassero la presenza di usi locali; si censura la decisione anche per aver fatto ricorso all’equità, avendo applicato i valori tabellari dei natanti di stazza superiore ai dieci metri.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha negato in fatto che vi fosse prova di usi locali per la zona di Nola, conclusione che non appare superabile sulla base delle diverse allegazioni richiamate in ricorso (occorreva la dimostrazione, nella causa di merito, che dette tariffe fossero in uso proprio nella zona di Nola), non potendo la prova esser fornita o valutata direttamente in cassazione (Cass. 10309/2023; Cass.1205/2020).

Il relativo accertamento –correttamente motivato – è insindacabile in questa sede.

Ugualmente incensurabile è l’adozione del criterio di quantificazione previsto dal D.M. 265/2006 per beni con caratteristiche similari, ossia per gli autocarri, criterio cui ha sicuramente fatto ricorso il Tribunale (cfr. Cass. 25536/2022; Cass. 21889/2022; Cass.19064/2021, secondo cui, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel d.m. n. 265 del 2006, di approvazione delle tariffe, emesso in attuazione dell'art. 59 del d.P.R. n. 115 del 2002, il giudice può applicare, in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'art. 2233, comma 1, c.c., che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali), non avendo poi la ricorrente alcun interesse a dolersi che il Tribunale abbia aumentato in via equitativa il compenso altrimenti spettante per la custodia degli autocarri, avendo ottenuto un importo superiore a quanto derivante dalla rigida applicazione dei criteri tabellari (cui, invece, avrebbe diritto).

3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. , in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale erroneamente compensato le spese di lite, con motivazione apparente, facendo generico riferimento alla "particolarità della materia.

Il motivo è fondato.

Ai sensi dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., la compensazione è ammessa, in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, infine in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione (Corte cost. n. 77/2018).

Già con riferimento all’analogo presupposto richiesto dall’art. 92, nel testo introdotto dall’art. 54 L. 69/2009, si è precisato che le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione" o alla particolarità della materia, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 21083/2015; Cass.16037/2014; Cass. 221/2016; Cass. 14411/2016; Cass.15420/2022).

Con riferimento all’attuale disciplina, la Corte costituzionale, con sentenza 77/2018, nel dichiarare illegittimo l’art. 92, comma secondo, c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014 (ove non prevedeva la possibilità di compensare le spese processuali anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, diverse dall’assoluta novità della questione o dal mutamento di giurisprudenza), ha evidenziato che “le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità.

Le quali ultime quindi – l’«assoluta novità dell a questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale” (cfr.

Corte cost. 77/2018), restando quindi esclusa la possibilità di compensare le spese per non meglio specificate ragioni di complessità della materia e, dunque, con motivazione meramente apparente.

Segue l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, con rigetto delle altre censure.

L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Nola, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Nola, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11969/2021 R.G. proposto da T.I.N. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Procuratore p.t.. [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso l’ordinanza del Tribunale di Nola, pubblicata in data 23.2.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.6.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Nola, pronunciando sull’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha quantificato in € 3973,00 l’indennità spettante all’opponente per la Oggetto: indennità custodia custodia giudiziaria, protrattasi per 628 gg., di un container sottoposto a sequestro penale. Il giudice di merito ha ritenuto indimostrata la sussistenza di usi locali che valessero specificamente per la zona in cui era stata svolta la custodia(Nola), e, premesso che non era possibile stabilire, sulla base della documentazione acquisita, le esatte caratteristiche e dimensioni del container, ha applicato in via analogica i criteri tabellari previsti per gli autocarri custoditi in area scoperta, riconoscendo infine - in via equitativa - un importo pari all’indennità spettante per la custodia dei natanti di dimen s ioni superiori a mt. 10. La cassazione dell’ordinanza è chiesta dalla TIN [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con tre motivi di ricorso, illustrati con memoria. Le controparti sono rimaste intimate. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 132, comma 4 c.p.c., 118 c.p.c. disp. att. c.p.c., 101 e 111 Cost, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 e 5 c.p.c., per aver il Tribunale immotivatamente escluso che fossero documentati le caratteristiche e le dimensionidel bene in custodia, compiutamente indicati nella relazione tecnica in atti e nell’istanza di liquidazione e da ritenersi, peraltro, incontestati. La motivazione della pronuncia sarebbe gravemente contraddittoria anche per il fatto che, pur dando atto che non era noto l’ingombro dei container, ha poi liquidato l’indennità di custodia in applicazione della tabella dei natanti superiori a dieci metri, senza – inoltre - sottoporre la questione al contraddittorio delle parti. Il motivo è infondato. La pronuncia ha ritenuto insufficienti le descrizioni e gli elementi evincibili dagli atti processuali, limitandosi a rilevare che non era stata allegata documentazione utile per l’esatta identificazione delle caratteristiche del container, avendo inteso, in effetti, dar atto, con motivazione esente da vizi, che non era possibile l’adozione di un criterio di liquidazione diverso da quello previsto dal D.M. 265/2006 per gli autocarri, in relazione alla tipiche caratteristiche di ingombro del bene in custodia. Non vi è alcuna contraddizione per il fatto l’indennità sia stata quantificata nella misura corrispondente agli importi applicabili alla custodia dei natanti di stazza superiore ai diecimetri, trattandosi di incremento che il Tribunale ha applicato non in base alla tipologia e alle caratteristiche fisiche dei beni, ma per l’esiguità degli importi derivanti dalla rigida applicazione delle previsioni tabellari per gli autocarri, non occorrendo – infine - che la questione fosse sottoposta al contraddittorio delle parti, essendo l’esatta individuazione del metodo di liquidazione questione di puro diritto (Cass. 15420/2022). Quanto alla non contestazione delle caratteristiche del container, il ricorso difetta della compiuta descrizione delle deduzioni difensive formulate dall’amministrazione, fermo inoltre che l'accertamento della sussistenza di unacontestazione, ovvero d'una noncontestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza degli atti di parte,è riservato al giudice di merito (Cass. 26908/2020; Cass. 27240/2019; Cass.3680/2019; Cass. 23940/2017; Cass. 4249/2012; Cass.10182/2007).. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 58 e 59 del DPR 115/2002, art. 5 del DM 365/2005, art.132, comma 4 c.p.c., art.118 disp. att c.p.c., art.101 c.p.c., art. 1 e 4 delle preleggi e art. 111 Cost., per omesso esame della documentazione prodotta relativa alle tariffe adoperate dagli operatori di settore per l’attività di custodia dei container e, segnatamente, delle t ariffe dell’[OSCURATO:PERSONA] di Sistema del [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare quelle praticate nel Porto di Napoli e nel Porto di Salerno, e per aver la pronuncia negato immotivatamente che detti tariffari documentassero la presenza di usi locali; si censura la decisione anche per aver fatto ricorso all’equità, avendo applicato i valori tabellari dei natanti di stazza superiore ai dieci metri. Il motivo è infondato. Il Tribunale ha negato in fatto che vi fosse prova di usi locali per la zona di Nola, conclusione che non appare superabile sulla base delle diverse allegazioni richiamate in ricorso (occorreva la dimostrazione, nella causa di merito, che dette tariffe fossero in uso proprio nella zona di Nola), non potendo la prova esser fornita o valutata direttamente in cassazione (Cass. 10309/2023; Cass.1205/2020). Il relativo accertamento –correttamente motivato – è insindacabile in questa sede. Ugualmente incensurabile è l’adozione del criterio di quantificazione previsto dal D.M. 265/2006 per beni con caratteristiche similari, ossia per gli autocarri, criterio cui ha sicuramente fatto ricorso il Tribunale (cfr. Cass. 25536/2022; Cass. 21889/2022; Cass.19064/2021, secondo cui, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel d.m. n. 265 del 2006, di approvazione delle tariffe, emesso in attuazione dell'art. 59 del d.P.R. n. 115 del 2002, il giudice può applicare, in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'art. 2233, comma 1, c.c., che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali), non avendo poi la ricorrente alcun interesse a dolersi che il Tribunale abbia aumentato in via equitativa il compenso altrimenti spettante per la custodia degli autocarri, avendo ottenuto un importo superiore a quanto derivante dalla rigida applicazione dei criteri tabellari (cui, invece, avrebbe diritto). 3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. , in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale erroneamente compensato le spese di lite, con motivazione apparente, facendo generico riferimento alla "particolarità della materia. Il motivo è fondato. Ai sensi dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., la compensazione è ammessa, in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, infine in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione (Corte cost. n. 77/2018). Già con riferimento all’analogo presupposto richiesto dall’art. 92, nel testo introdotto dall’art. 54 L. 69/2009, si è precisato che le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "natura dell'impugnazione" o alla particolarità della materia, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 21083/2015; Cass.16037/2014; Cass. 221/2016; Cass. 14411/2016; Cass.15420/2022). Con riferimento all’attuale disciplina, la Corte costituzionale, con sentenza 77/2018, nel dichiarare illegittimo l’art. 92, comma secondo, c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014 (ove non prevedeva la possibilità di compensare le spese processuali anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, diverse dall’assoluta novità della questione o dal mutamento di giurisprudenza), ha evidenziato che “le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi – l’«assoluta novità dell a questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale” (cfr. Corte cost. 77/2018), restando quindi esclusa la possibilità di compensare le spese per non meglio specificate ragioni di complessità della materia e, dunque, con motivazione meramente apparente. Segue l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, con rigetto delle altre censure. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Nola, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Nola, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma
Sentenza Cassazione n. 22061/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris