CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10473/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che - riconosciuta la continuazione tra i reati ascritti - ne ha confermato la condanna per i reati di furto in abitazione e di resistenza a pubblico ufficiale. Considerato che il primo motivo di ricorso, nella parte in cui censura la configurabilità nel caso di specie del reato di cui all'art. 337 cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata dato conto del fatto, che, lungi dal limitarsi a non fermarsi all'"alt" dei Carabinieri, l'imputato accelerava l'andatura di marcia rischiando di investire uno dei militari. Considerato che il secondo motivo di ricorso, attinente alla «esatta configurazione giuridica del fatto», è inammissibile in quanto in radice generico, non offrendo indicazioni neppure su quale dei due reati ascritti all'imputato intenda indirizzare le proprie critiche, tanto più che anche con riguardo al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. la sentenza impugnata ha offerto una puntuale ricostruzione del fatto e della sua riconducibilità, sotto il profilo oggettivo e sotto quello soggettivo, alla norma incriminatrice contestata. Considerato che il terzo motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione collegato al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo congruamente motivato il giudice di appello richiamando non solo l'assenza di elemento di valutazione di segno positivo, ma anche la rilevante intensità del dolo desunta dalla pervicacia della condotta criminosa, laddove, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Considerato che il quarto motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione collegato al diniego dell'applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è inammissibile avendo congruamente motivato il giudice di appello richiamando la somma di 70 euro sottratta e l'auto di cui aveva precedentemente rubato le chiavi, laddove le deduzioni circa il carattere più o meno recente dell'auto immatricolata sette anni prima del furto sono, all'evidenza, indirizzate a introdurre inammissibili questioni di merito. Considerato che le doglianze sulla dosimetria della pena articolate nel corpo del primo motivo sono inammissibili in quanto del tutto generiche e carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (che non si è discostata dalla pena-base individuata dal giudice di primo grado, evidenziandone comunque l'inferiorità rispetto al minimo edittale) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle