CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11749/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Palermo; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, riportandosi anche alla memoria difensiva depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame annullava il sequestro preventivo delle quote sociali e del complesso aziendale della [OSCURATO:SOCIETA]. nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], al quale si contesta il reato di cui agli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod. pen., ritenendolo mero intestatario fittizio della società, in realtà riconducibile allo zio - [OSCURATO:PERSONA] - già condannato con sentenza irrevocabile per estorsione e rapina aggravata. Il Tribunale evidenziava come non fosse sufficiente il mero legame parentale per far ritenere sussistente l'intestazione fittizia; che non era stato svolto alcun accertamento per verificare l'effettivo esborso sostenuto per l'avvio dell'attività societaria; che la mera gestione di fatto da parte del Ciulla non dimostrava, di per sé, l'intestazione fittizia della società. 2. La decisione veniva impugnata dal Procuratore della Repubblica, il quale formulava tre motivi. 2.1. Con il primo, il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione, evidenziando come il Tribunale avesse fatto riferimento ad altra vicenda processuale - coinvolgente indagati diversi e per altri reati - al fine di escludere la sussistenza del reato. In particolare, l'ordinanza avrebbe richiamato il procedimento svolto a carico di [OSCURATO:PERSONA], fratello di Diego, nel quale era stata esclusa l'intestazione fittizia della società, peraltro ipotizzando che la gestione di fatto fosse stata attribuita a [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente in ragione dalla sua comprovata capacità professionale nel settore. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla legittimità del sequestro, non già in base all'art. 321-bis, comma 1, cod. proc. pen., bensì ai sensi del combinato disposto degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 240 -bis cod. pen., sul presupposto che il Tribunale del riesame non avrebbe valutato la sproporzione tra i redditi del Ganci e l'intestazione della società. 2.3. Con il terzo motivo, infine, deduce la violazione dell'art. 512-bis cod. pen., sul presupposto che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto che non fosse stata data prova del fatto che le risorse economiche, necessarie per la costituzione della società e la gestione dell'attività imprenditoriale, fossero state messe a disposizione dal Ciulla. Si sostiene, infatti, che la fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. pen. sanziona la mera intestazione fittizia, essendo del tutto irrilevante se le risorse impiegate per l'acquisto del bene siano o meno di provenienza illecita. 3. Il difensore dell'indagato eccepiva l'inammissibilità del ricorso, in quanto /.; V H - rn proposto non già per violazione di legge, bensì per vizi di motivazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto deducono vizi della motivazione. Occorre premettere che, in base all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324, cod. proc. pen., è consentito soltanto per violazione di legge, mentre non è consentito dedurre vizi della motivazione. È pur vero che, per giurisprudenza unanime, le lacune motivazionali possono rientrare nella violazione di legge, ma solo nei casi in cui la motivazione manchi del tutto, ovvero sia meramente apparente e non anche allorquando essa sia affetta da illogicità, quand'anche manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Al contempo, si afferma che la motivazione "assente" è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile, s'intende, invece, per "motivazione apparente" quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; più recentemente Sez.2, n.18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez.6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 2.1. Applicando tali principi al caso di specie, alcun dubbio sussiste circa l'inammissibilità del primo motivo, incentrato sulla ritenuta illogicità della motivazione nella parte in cui si richiama un altro e diverso procedimento. Il fatto che una parte della motivazione - peraltro non l'unica posta a sostegno dell'annullamento del sequestro - sia ritenuta coerente con il complessivo tessuto argomentativo non è un aspetto sindacabile in sede di legittimità. 2.2. Analoghe considerazioni valgono in relazione al secondo motivo, con il quale solo formalmente si deduce la mancanza di motivazione ma, in concreto, si lamenta un vizio argomentativo con riguardo all'omessa valutazione della sproporzione tra le risorse economiche del Ganci e l'investimento necessario per lo svolgimento dell'attività societaria. Invero, su tale aspetto il Tribunale ha reso una motivazione che - a prescindere dalla condivisibilità o meno nel merito - non può sicuramente definirsi "apparente", sicché anche tale motivo risulta inammissibile. 3. Il terzo motivo di ricorso è formulato come violazione di legge, ritenendosi .„.#00,.....„...1c7-- - .---' che il Tribunale avrebbe erroneamente dato rilievo alla mancata dimostrazione della provenienza delle risorse necessarie per costituire la società, mentre il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. presuppone unicamente la natura fittizia dell'intestazione. Anche in tal caso, nonostante l'evocazione della lett. b) dell'art. 606 cod. proc. pen., il ricorrente si duole, in concreto, del percorso motivazionale seguito dal Tribunale del riesame, nella parte in cui ha ritenuto necessaria la dimostrazione della provenienza delle risorse economiche necessarie per l'acquisto del bene fittiziamente intestato. Il ricorrente contesta che il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. presupponga la provenienza delittuosa delle risorse impiegate per l'acquisto del bene fittiziamente intestato a terzi. Invero, nell'ordinanza impugnata non viene affatto richiesta la prova della natura illecita dei proventi reinvestiti, bensì è stato richiamato il diverso principio - peraltro ampiamente consolidato in giurisprudenza - secondo cui ai fini dell'integrazione del reato di intestazione fittizia di beni non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare, in quanto occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione (Sez.6, n. 26931 del 29/5/2018, Cardamone, Rv. 273419; Sez.1, n. 42530 del 13/6/2018, Rv. 274024). Principio che non è affatto in antitesi con l'ulteriore precisazione secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la "rado" dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez.2, n. 28300 del 16/4/2019, Russo, Rv. 276216). Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale del riesame non ha affatto richiesto la prova della provenienza illecita delle risorse, bensì si è limitato a ribadire che la mera gestione di fatto non dimostra l'interposizione fittizia, ben potendo trovare lecite giustificazioni alternative. Quanto detto, pertanto, comporta che il profilo inerente la violazione di legge non è l'aspetto dirimente, proprio perché il Tribunale ha escluso - sulla base di una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità - la sussistenza del fumus del reato contestato, non già sul presupposto della carente prova della provenienza delle risorse necessarie per l'avvio dell'attività imprenditoriale, ma essenzialmente perché ha ritenuto che l'impostazione accusatoria si fondava essenzialmente sulla valorizzazione della gestione di fatto della società riconosciuta in capo a [OSCURATO:PERSONA].4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara ina