Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38008/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 4 febbraio 2021 la Corte d'appello di Venezia ha riformato limitatamente alla determinazione della pena la sentenza con cui il Tribunale di Venezia in data 26 settembre 2019, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce l'inosservanza della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in ordine all'erronea applicazione dell'art. 168 bis cod. pen. e/o in ogni caso di illogicità della motivazione in relazione agli artt. 168 bis e ss. cod. pen. e artt. 464 bis e ss. cod.proc.pen.

Deduce che la Corte territoriale ha negato la sospensione del processo con messa alla prova sull'erroneo presupposto che il Guerrato ne avesse già fruito una volta risultando illogico il richiamo al precedente penale ora estinto in ragione dell'esito positivo del lavoro di pubblica utilità.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso.

L'imputato ha depositato memoria in cui insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il ricorso è infondato.

Occorre premettere che la sentenza impugnata richiamando anche quella di primo grado ha negato all'odierno imputato la sospensione del processo con messa alla prova ritenuto che lo stesso ne abbia già fruito.

A riguardo la sentenza menziona impropriamente un precedente del 2016 in cui il Guerrato aveva ottenuto la conversione della pena in lavoro di pubblica utilità, ipotesi ben diversa trattandosi di applicazione di sanzione sostitutiva della pena detentiva.

Al di là di tale palese commistione tra i due istituti che quindi non può sorreggere il diniego dell'istanza proposta dalla difesa dell'imputato, va rilevato, tuttavia, che tale diniego si fonda anche su un'ulteriore ratio, ovvero la prognosi sfavorevole nei confronti dell'imputato.

Va rimarcato invero che la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo (Sez. 4, n. 9581 del 26.11.2015, Quiroz, Rv. 266299- In motivazione la Corte ha precisato che anche la presenza di un precedente penale specifico può essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi).

Ebbene, nella specie la Corte territoriale ha correttamente escluso una prognosi favorevole nei confronti del Guerrato ritenendo che "l'avere un precedente specifico per un fatto commesso meno di tre anni prima rispetto al presente nonché la condotta osservata nel caso di specie di rifiuto della collaborazione con la pubblica autorità, sono elementi sintomatici di una propensione dell'imputato a violare la legge ed all'eccedere nell'abuso di sostanze alcoliche".

In conclusione il ricorso, previa correzione dell'errore di diritto dianzi indicato, va rigettato.

Segue la condanna al pagamento delle spese processualì.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 4 febbraio 2021 la Corte d'appello di Venezia ha riformato limitatamente alla determinazione della pena la sentenza con cui il Tribunale di Venezia in data 26 settembre 2019, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. 2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce l'inosservanza della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in ordine all'erronea applicazione dell'art. 168 bis cod. pen. e/o in ogni caso di illogicità della motivazione in relazione agli artt. 168 bis e ss. cod. pen. e artt. 464 bis e ss. cod.proc.pen. Deduce che la Corte territoriale ha negato la sospensione del processo con messa alla prova sull'erroneo presupposto che il Guerrato ne avesse già fruito una volta risultando illogico il richiamo al precedente penale ora estinto in ragione dell'esito positivo del lavoro di pubblica utilità. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. L'imputato ha depositato memoria in cui insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il ricorso è infondato. Occorre premettere che la sentenza impugnata richiamando anche quella di primo grado ha negato all'odierno imputato la sospensione del processo con messa alla prova ritenuto che lo stesso ne abbia già fruito. A riguardo la sentenza menziona impropriamente un precedente del 2016 in cui il Guerrato aveva ottenuto la conversione della pena in lavoro di pubblica utilità, ipotesi ben diversa trattandosi di applicazione di sanzione sostitutiva della pena detentiva. Al di là di tale palese commistione tra i due istituti che quindi non può sorreggere il diniego dell'istanza proposta dalla difesa dell'imputato, va rilevato, tuttavia, che tale diniego si fonda anche su un'ulteriore ratio, ovvero la prognosi sfavorevole nei confronti dell'imputato. Va rimarcato invero che la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo (Sez. 4, n. 9581 del 26.11.2015, Quiroz, Rv. 266299- In motivazione la Corte ha precisato che anche la presenza di un precedente penale specifico può essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi). Ebbene, nella specie la Corte territoriale ha correttamente escluso una prognosi favorevole nei confronti del Guerrato ritenendo che "l'avere un precedente specifico per un fatto commesso meno di tre anni prima rispetto al presente nonché la condotta osservata nel caso di specie di rifiuto della collaborazione con la pubblica autorità, sono elementi sintomatici di una propensione dell'imputato a violare la legge ed all'eccedere nell'abuso di sostanze alcoliche". In conclusione il ricorso, previa correzione dell'errore di diritto dianzi indicato, va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processualì. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
Sentenza Cassazione n. 38008/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris