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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 23480/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; z OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; considerato che il motivo con il quale si censura l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato è meramente reiterativo di censure già adeguatamente vagliate e correttamente risolte dai giudici di merito (v. pag. 3-4 con riferimento alla condotta oppositiva al controllo, consistita nell'accelerare, anziché fermarsi all'alt intimato, e nel tentativo di investimento di un operante, costretto a schivare l'autovettura tanto da cadere a terra e alla certa identificazione dell'imputato in base al tipo e colore del veicolo e all'abbigliamento indossato all'atto della fuga e del controllo); rilevato che anche il secondo motivo è generico a fronte della motivazione resa, che legittimamente giustifica il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); considerato che la genetica inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo l'instaurarsi di un valido rapporto processuale, preclude la possibilità di rilevare di ufficio l'estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza di secondo grado (Sez.

U, 22/11/2000 n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez.

U., [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 23428, Bracale, Rv. 231164); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 maggio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; z OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; considerato che il motivo con il quale si censura l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato è meramente reiterativo di censure già adeguatamente vagliate e correttamente risolte dai giudici di merito (v. pag. 3-4 con riferimento alla condotta oppositiva al controllo, consistita nell'accelerare, anziché fermarsi all'alt intimato, e nel tentativo di investimento di un operante, costretto a schivare l'autovettura tanto da cadere a terra e alla certa identificazione dell'imputato in base al tipo e colore del veicolo e all'abbigliamento indossato all'atto della fuga e del controllo); rilevato che anche il secondo motivo è generico a fronte della motivazione resa, che legittimamente giustifica il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); considerato che la genetica inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo l'instaurarsi di un valido rapporto processuale, preclude la possibilità di rilevare di ufficio l'estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza di secondo grado (Sez. U, 22/11/2000 n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. U., [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 23428, Bracale, Rv. 231164); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024
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