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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 05331/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4986-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controlicorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimatA - avverso la sentenza n. 175/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 4986/21 Rilevato che: Con sentenza n. 175 del giorno 13.1.2021, la Corte di Appello di Roma rigettava il reclamo, ex art. 18 L.F., proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale di Roma, su domanda di [OSCURATO:PERSONA].

La società reclamante proponeva come censura, per quanto ancora d'interesse, la circostanza di non aver potuto partecipare al procedimento di primo grado, per difetto di notifica dell'istanza di fallimento.

A supporto delle ragioni di rigetto del reclamo, la Corte territoriale ha confermato la sentenza dei primi giudici in quanto l'istanza di fallimento era stata correttamente notificata, ai sensi dell'art. 15 L.F., norma speciale rispetto all'art. 140 c.p.c.

Avverso la sentenza d'appello, la società [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, ed il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] srl, non si è costituito.

Considerato che: Ric. 2021 n. 04986 sez.

M1 - ud. 14-01-2022 -2- Con il motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, perché la Corte d'appello, erroneamente, aveva ritenuto valida la notifica dell'istanza di fallimento.

Il motivo è sia inammissibile, perché è stato genericamente formulato, senza aggredire alcuna ratio decidendi della sentenza impugnata sia infondato, in quanto dall'esame della relata la notifica risulta validamente proposta ai sensi dell'art. 15 L.F., norma speciale in tema di notifiche delle istanze di fallimento, rispetto all'art. 145 e 140 c.p.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente a pagare [OSCURATO:PERSONA], le spese di lite che liquida nell'importo di €5.600,00, oltre C 100,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.1.2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. iacintq B gni 1 8 FEEI zazz :CELLIE rE E^ EViO, P.1,9ss

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4986-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controlicorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimatA - avverso la sentenza n. 175/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 4986/21 Rilevato che: Con sentenza n. 175 del giorno 13.1.2021, la Corte di Appello di Roma rigettava il reclamo, ex art. 18 L.F., proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale di Roma, su domanda di [OSCURATO:PERSONA]. La società reclamante proponeva come censura, per quanto ancora d'interesse, la circostanza di non aver potuto partecipare al procedimento di primo grado, per difetto di notifica dell'istanza di fallimento. A supporto delle ragioni di rigetto del reclamo, la Corte territoriale ha confermato la sentenza dei primi giudici in quanto l'istanza di fallimento era stata correttamente notificata, ai sensi dell'art. 15 L.F., norma speciale rispetto all'art. 140 c.p.c. Avverso la sentenza d'appello, la società [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, ed il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] srl, non si è costituito. Considerato che: Ric. 2021 n. 04986 sez. M1 - ud. 14-01-2022 -2- Con il motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, perché la Corte d'appello, erroneamente, aveva ritenuto valida la notifica dell'istanza di fallimento. Il motivo è sia inammissibile, perché è stato genericamente formulato, senza aggredire alcuna ratio decidendi della sentenza impugnata sia infondato, in quanto dall'esame della relata la notifica risulta validamente proposta ai sensi dell'art. 15 L.F., norma speciale in tema di notifiche delle istanze di fallimento, rispetto all'art. 145 e 140 c.p.c. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a pagare [OSCURATO:PERSONA], le spese di lite che liquida nell'importo di €5.600,00, oltre C 100,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.1.2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. iacintq B gni 1 8 FEEI zazz :CELLIE rE E^ EViO, P.1,9ss
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