CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 26782/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che l'unicomotivo di ricorso con il quale si contesta la affermazionedi responsabilità è all'evidenza versato in fatto erisulta privo di concretaspecificità, oltre che meramente reiterativo (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018,01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n.48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) in assenza di confronto con lelogiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tende quindi aprefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativaricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse dapertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenzeprocessuali valorizzate dai giudicanti;che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non soloper la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dicorrelazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2,n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01);che, nel caso di specie, il ricorrente si è limitato ad affermare che laresponsabilità non può essere ritenuta sulla base di quanto affermato a pag. 2della decisione, specificando che "non riteniamo che possa fondarsi una penaleresponsabilità su un principio di ragionevolmente.";rilevato che la Corte di appello ha ampiamente ricostruito la condottaascritta, con particolare riferimento al tema devoluto dell'elemento soggettivo,richiamando anche la assenza di qualsiasi valida ed alternativa giustificazione edanalizzando anche il profilo relativo alla tenuità della condotta (pag. 3 e seg.);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]